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2007/01/05 09:34 -- Leonardo Benedetti Re: Termini proposta d'acquisto Le opinioni espresse sotto la propria diretta responsabilità dall'autore del testo sotto riportato possono non coincidere con quelle di Nautica Editrice Srl. Ricordiamo che a fini puramente storici tutti i messaggi vengono archiviati a partire dal 12 Dicembre 2005 e, ovviamente, alcune informazioni o notizie potrebbero risultare obsolete e non più valide NOL:2007-0010-F 1216 caratteri
Ritengo che al quesito possa applicarsi quanto previsto dal codice civile art. 1326 e art 1328.
Il primo comma dell'art 1326 c.c. Conclusione del contratto, prevede che "Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte". Il termine nel quale deve arrivare tale accettazione è generalmente fissato dal proponente. Se non è stato fissato il termine, il comma 2 dell'art. 1326 indica in via sostitutiva quello "necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi". Nel caso in cui il contratto non sia concluso, cioè non vi sia stata l'accettazione della proposta, ai sensi dell'art. 1328 c.c., "la proposta può essere revocata". Qualora però si abbia interesse alla conclusione del contratto, potrà essere dato un termine essenziale, entro il quale accettare la proposta, decorso senza accettazione, la proposta non avrà più effetto. Se poi il tempo trascorso dalla proposta, è comunque tale da non avere più interesse a rimanervi legato, allora si potrà mandare la revoca della proposta, anche per evitare inutili discussioni, complicazioni, o la perdita di affari migliori. Un saluto e Auguri di Buon Anno 2007.
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