SCHEDE DIDATTICHE DELLA SICUREZZA
PRIMA DI USCIRE IN MARE
Questa scheda, come quella precedente e le altre che seguiranno,
è dedicata specialmente a chi naviga con natanti, senza
aver conseguito alcun tipo di abilitazione. È opportuno,
prima ancora di uscire in mare, avere un'idea delle
responsabilità di cui ci si deve far carico, di cosa
è un natante, in che si differenzia dalle imbarcazioni,
quali sono documenti e dotazioni da portarsi dietro, quali sono le
distanze di navigazione previste dale Regolamento di sicurezza e
così via, insomma, tutto ciò che c'è da fare
prima così da non avere problemi e navigare in
serenità dopo.
RESPONSABILITÀ DEL COMANDO
In ogni situazione della vita ciascuno è responsabile delle
proprie azioni e anche delle proprie mancanze. In Italia,
diversamente dai paesi di cultura anglosassone, lo Stato
continuamente cerca di dettagliare nei particolari quello che
ciascuno può e deve fare imponendo l'osservanza di
specifiche normative. Purtroppo, per quanto concerne la
navigazione da diporto, la normativa è addirittura
soffocante e ciò spiega come mai la nautica italiana sia
arretrata rispetto a quella di altri paesi, con controlli,
ispezioni e multe che altrove non esistono. Nel preparare questa
scheda a un certo punto ci sono cascate le braccia. Ma è
possibile, ci siamo chiesti, che al diportista di un natante
vengano chiesti tanti adempimenti? È semplicemente assurdo.
Ma tant'è. Dicevano i latini "dura lex, sed lex", la legge
è dura ma è la legge. Fin quando non cambierà
la normativa, ci si dovrà forzatamente adeguare ad essa.
È solo la grande passione per il mare che impedisce a tutti
noi, o quasi, di dire "signori, siete matti, me ne vado in
montagna».
E allora, se la legge è da rispettare, vediamo di
riassumerla chiaramente. Infatti, il nostro intendimento è
di aiutare il diportista dei natanti proprio a far fronte a tali
adempimenti. Iniziamo, quindi, dal concetto di
responsabilità.
In mare come in auto le conseguenze degli errori commessi si
pagano penalmente e civilmente. E tanto si parla di sicurezza
nella navigazione da diporto, che sembra quasi si tratti di un
problema nazionale. Invece, se teoricamente in mare le conseguenze
potrebbero essere più dolorose, in realtà ci si
preoccupa di un problema che non esiste. Infatti, nella nautica la
sinistrosità in genere è bassissima e quella con
mortalità è quasi inesistente. Sono pochissime le
persone che perdono la vita in mare (in genere annualmente meno di
cinque) mentre di contro sono centinaia di migliaia le vite perse
sulla strada. Questo lo dicono aridamente le statistiche. Certo
con i morti, anche solo una persona ogni anno, non si scherza, ma
sicuramente nella nautica, con un pò di buonsenso, è
più facile prevenire, perché il tempo a disposizione
per decidere è maggiore. Sulla strada si tratta di frazioni
di secondo, in mare c'è tutto il tempo per valutare e
agire. Basta non essere disattenti e tenere sotto controllo tutte
le acque attorno. E a tale scopo sulle navi si organizza, appunto,
un servizio di guardia, suddividendo i vari compiti di comando,
pilotaggio, controllo della strumentazione di navigazione e
avvistamento tra diverse persone. Invece, su un natante, tutto
confluisce in genere su un'unica persona.
Normalmente la persona al timone di un natante oltre che della
condotta della barca è responsabile anche del comando
dell'unità. Ciò non implica tuttavia né la
proprietà del mezzo, cioè il proprietario può
essere persona diversa, presente o meno a bordo, né il
possesso di abilitazione alla navigazione entro le 6 miglia, se la
motorizzazione è inferiore a 40.8 HP.
Invece, quando la potenza supera i 40.8 HP, è obbligatorio
che sul natante sia presente una persona con patente, cioè
in possesso di abilitazione alla navigazione entro le 6 miglia
(sia essa il proprietario o meno), che, a tutti gli effetti,
è responsabile della condotta dell'unità. E
ciò pure se al timone vi è un'altra persona senza
patente, che viene considerata sotto il suo controllo.
La responsabilità del comando comporta diritti, come
l'obbedienza delle persone a bordo agli ordini impartiti, e
doveri, come dover rispondere penalmente e civilmente di eventuali
errori o mancanze.
Nel caso però che la persona al comando non sia il
proprietario del natante, quest'ultimo sarà chiamato sempre
a rispondere in sede civile dei danni a persone e cose di terzi
qualora il primo risultasse insolvente, in base al cosiddetto
diritto di rivalsa.
A parte i danni che derivano da collisioni, richiamiamo
l'attenzione dei diportisti sui danni che possono essere provocati
semplicemente dal moto ondoso causato dalla loro barca in
navigazione. Molte sono le sentenze in proposito, relative a danni
causati a unità all'ormeggio in porto oppure all'ancora in
rada o in pesca o comunque in navigazione o ferme in mare, specie
se più piccole.
È bene ricordarsi di ciò quando si naviga a
più di 3 nodi in porto o si passa a grande velocità
a ridosso di altri scafi in mare aperto.
Inoltre, per il pericolo che possono costituire per sé e
per gli altri, è opportuno non consentire l'uso della barca
a ragazzi o persone inesperte, senza che siano sotto il controllo
di qualcuno competente.
Non è stabilita un'età minima per condurre un
natante a remi entro un miglio dalla costa, mentre se ci si
allontana di più sono richiesti 14 anni. Sempre 14 anni
sono richiesti per le derive e piccole barche a vela con
superficie velica inferiore a m 4 che navigano oltre un miglio
dalla costa. Quando c'è un motore, anche se ausiliario,
l'età sale a 16. Infine occorrono 18 anni per prendere la
patente nautica e, quindi, condurre natanti con motorizzazione
maggiore di 40.8 HP o imbarcazioni.
CATEGORIE DEI NATANTI
Ricordiamo che ci sono quattro categorie di natanti:
- le unità da diporto cosiddette da spiaggia, che possono
essere a remi, come gozzi, lance (e altre barche tradizionali),
jole, pattini, sandolini, canoe, ma anche a pedali, nonché
gli scooter d'acqua, le derive veliche con non più di mq 4
di superficie velica e le tavole a vela.
- le unità a motore con una lunghezza massima di m 7,50
fuori tutto, per le quali, contrariamente al passato, non è
previsto alcun limite di motorizzazione, ma con, al momento,
l'obbligo della patente qualora il motore eroghi una potenza
effettiva superiore a 40.8 HP.
- le unità a vela, anche se con motore ausiliario, di
lunghezza massima fuori tutto di m 10,00.
- i motovelieri di lunghezza massima fuori tutto di m 10,00.
Nella lunghezza fuori tutto non sono comprese le appendici, come
delfiniere, bompresso, piattaforme poppiere, fachette e similari.
DISTANZE DI NAVIGAZIONE
In funzione della categoria di appartenenza i natanti possono
navigare a una distanza dalla costa minore o maggiore. Tali
limiti, in base al nuovo Regolamento di sicurezza sono tre: i
natanti da spiaggia in genere hanno una disciplina tale da non
potersi allontanare più di 300 metri dalla riva; le
imbarcazioni a remi tipo lancia, gozzo e altri scafi tradizionali
un tempo tipici della piccola pesca professionale nonché
gli aquascooter, le piccole derive e le tavole a vela non possono
allontanarsi più di 1 miglio; tutti gli altri a non
più di 6 miglia.
Per tutti, ma in particolare per gli aquascooter, è bene
consultare le ordinanze degli uffici marittimi, che possono
ridurre o ampliare tale limite in funzione di condizioni o
esigenze locali.
DOTAZIONI DEI NATANTI
Fino a 300 metri - I natanti che non si allontanano più di
300 metri dalla costa non hanno l'obbligo di alcuna dotazione di
sicurezza collettiva e individuale. Questa disposizione è
inserita al punto 3 dell'art. 22 del nuovo Regolamento di
sicurezza. A nostro avviso tale disposizione sembrerebbe
comprendere sia i natanti autorizzati alla navigazione fino a 1
miglio sia quelli autorizzati fino a 6 miglia. Ma tale non
è l'interpretazione degli Uffici marittimi e neanche della
Direzione Generale del Naviglio, quindi, ad oggi, non è così.
Fino a un miglio - I natanti autorizzati a navigare fino a 1
miglio dalla costa devono invece essere dotati di una cintura di
salvataggio per ogni persona presente a bordo e di una boetta
fumogena (ma solo dal momento in cui sarà emanato
l'apposito decreto previsto per le caratteristiche di dette
boette, il che dovrebbe accadere, con effetto per i diportisti,
soltanto a partire dall'1.1.1996).
Attenzione: le cinture di salvataggio devono essere
permanentemente indossate soltanto dai surfisti e dagli scuteristi
d'acqua, indipendentemente dalla distanza da terra. Ai fini dei
controlli, sugli altri tipi di natante è invece sufficiente
che siano presenti a bordo. La stessa regola vale per tutti gli
altri tipi di unità da diporto.
Il buonsenso dice però che le cinture vanno immediatamente
indossate, specie da chi non sa nuotare, ogni qual volta si
prospetti la possibilità di una situazione di pericolo. E
ciò rientra nelle azioni di prevenzione di chi ha la
responsabilità del comando.
Fino a 6 miglia - Infine, i natanti autorizzati a navigare fino a
6 miglia dalla costa. Qui scatta l'obbligo di tutta una serie di
dotazioni che vi elenchiamo:
Mezzi collettivi di salvataggio - Se si naviga tra le tre e le
sei miglia, occorre una zattera, anche di tipo autogonfiabile, in
grado di accogliere tutte le persone imbarcate. Grazie al nuovo
Regolamento di sicurezza, entrato in vigore nel gennaio '94, essa
non è più richiesta per i natanti, se si rimane
entro le 3 miglia. E, a tale scopo, non è neanche
più necessario presentare la domanda di autolimitazione
alla navigazione entro le 3 miglia. La domanda è invece
obbligatoria per i proprietari delle imbarcazioni da diporto che
vogliono fare a meno della zattera e si impegnano a restare entro le 3 miglia.
Nel caso si tenga a bordo l'autogonfiabile, è bene
controllare la scadenza della revisione già prima
dell'inizio della stagione in modo da avere il tempo di rivolgersi
alle società autorizzate per le diverse marche. La
revisione è obbligatoria ogni tre anni.
È evidente che anche chi limita la propria navigazione
entro le tre miglia può scegliere di tenere comunque a
bordo l'autogonfiabile, in tal caso la scadenza della revisione
non può essere soggetta a contestazioni in caso di
ispezioni, ma è anche vero, ci dice sempre il buonsenso,
che è inutile tenerlo in barca, ingombrante com'è,
se non è efficiente. Quindi è opportuno farlo sempre
revisionare alla scadenza.
Mezzi individuali di salvataggio - I mezzi individuali di
salvataggio consistono in una cintura di salvataggio per ogni
persona imbarcata e, per il 1995, possono essere di due tipi:
- cinture di tipo conforme, che devono essere dotate di copia
autenticata della dichiarazione di conformità al D.M.
2.12.72, rilasciata dall'ente tecnico, cioè dal Rina, al
costruttore e da questo, attraverso il venditore, al diportista;
attenzione, tale dichiarazione è valida soltanto se in data
successiva al 18.4.94. Inoltre tali cinture sono valide fino al 31.12.95.
- cinture di tipo approvato, cioè conformi alla Convenzione
di Londra S.O.L.A.S. del 1974 (sia con le caratteristiche
precedenti che successive alle modifiche apportate alla stessa nel
1983).
Quindi, non è consentito l'uso di cinture di tipo europeo
importate dall'estero (ad eccezione, ovviamente, delle tipo
Solas). Peraltro tali cinture sono già in vendita sul
nostro mercato, ma potranno essere utilizzate, come dotazioni di
bordo, soltanto a partire dal gennaio '96, quando il Ministero dei
Trasporti e della Navigazione avrà emanato gli appositi,
previsti decreti.
Fate attenzione, col Regolamento di sicurezza vigente, non
è più possibile sostituire, come in passato, due
cinture individuali con un salvagente anulare.
Salvagente anulare - Deve avere la dicitura: conforme al D.M.
20.4.1978; deve essere corredato di cima di m 30 e di boetta
luminosa ad attivazione automatica (che attualmente non è
obbligatoria, in attesa dell'emanazione del regolamento che ne
stabilisca i requisiti tecnici, e che non lo sarà
più neanche in futuro, in quanto tale boetta, prevista
anche per le cinture di salvataggio, non è più
obbligatoria neanche per le navi mercantili in Mediterraneo). Tale
salvagente, eventualmente da lanciare all'uomo in mare, non
sostituisce alcuna cintura di salvataggio individuale.
Pompa a mano o altro attrezzo di esaurimento.
Ancorotto e cavo di lunghezza non inferiore a m 30.
Remi, o pagaie - Ne serve una coppia (che non hanno senso su
natanti di 6-8 metri, ma comunque si devono tenere perché
sono previsti dal Regolamento di Sicurezza), dotati anche di
gaffa.
Fuochi a mano - Occorrono 2 fuochi a mano a luce rossa
nonché due segnali a mano a stelle rosse ovvero una pistola
very con due cariche (validità 4 anni, controllare la
scadenza).
Boette fumogene - Non sono ancora obbligatorie per il 1995. Si
è in attesa dell'emanazione del Regolamento che ne
stabilisca i requisiti tecnici. Ne occorreranno due.
Fanali regolamentari - In caso di navigazione notturna,
occorrono i fanali di via regolamentari, ma, ci ricorda il
Vademecum del diportista della Direzione Generale del Naviglio e
del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, "le unità
a motore inferiori a m 7 e con velocità non superiore a 7
nodi possono mostrare un fanale bianco visibile per tutto
l'orizzonte; invece un'unità a vela o a remi inferiore a 7
metri può avere pronta una torcia elettrica o un fanale a
luce bianca da mostrare in tempo sufficiente per prevenire
l'abbordaggio.
Nel caso di navigazione diurna, va comunque tenuta a bordo almeno
una torcia, a luce bianca, con due elementi di carica (controllare
la carica della batterie)". Attenzione questo è un
adempimento su cui nelle ispezioni è facile cadere in
fallo.
Estintori:
- 1 estintore tipo 13 B - per potenze fino a 25 HP (18,4 kW)
- 1 estintore tipo 21 B - per potenze fino a 200 HP (147 kW)
- 1 estintore tipo 34 B - per potenze oltre 200 HP (>147 kW)
Con apposito regolamento, anche questo ancora da emanare, saranno
definite le caratteristiche tecniche degli estintori. Vanno
controllate la carica degli estintori attraverso i manometri e la
scadenza. La regola è comunque quella di tenere un
estintore a portata di mano, vicino al posto di pilotaggio e un
altro in ciascun ambiente sotto coperta.
Infine, è bene ricordare che, anche se molti natanti ne
sono dotati, la bandiera su di essi non è obbligatoria.
Inoltre vi consigliamo di tenere sempre in barca una bussola da
rilevamento, un GPS palmare, ma in grado di essere collegato
all'alimentazione elettrica di bordo, un contagiri (se non
è compreso nella strumentazione del motore), un minimo di
pronto soccorso (una cassetta con alcool, tintura di iodio,
ovatta, garze, bende, forbicine, anelgesici, antistaminici, laccio
emostatico, cerotto adesivo, pomata contro le ustioni), una
cassetta con una serie di attrezzi meccanici ed elettrici
(martelli, pinze, tenaglie, cacciaviti, chiavi spaccate, ecc.) per
i lavori a bordo.
Se il natante ha un tender a remi o a motore le persone che
navigano su di esso devono essere tutte dotate di cinture di
sicurezza e se in navigazione notturna è necessario avere a
bordo una torcia a luce bianca. Inoltre, dovrà essere
tenuto a bordo della barca madre il certificato d'uso del motore
e, se la potenza fiscale è superiore a 3 HP, il certificato
di assicurazione. Esso rientra nella categoria dei natanti in
navigazione entro 300 metri dalla costa. Se il tender a motore
viene usato per navigare fuori da tale fascia costiera, torna ad
essere un'imbarcazione autorizzata a navigare entro le 6 miglia e
deve imbarcare tutte le dotazioni previste. Tali unità sono
esenti dalla T.S. a condizione che sullo scafo venga riportata la
dicitura "Tender to: sigla e numero unità madre).
I DOCUMENTI
Vediamo ora quali sono i documenti da tenere a bordo di un
natante, di cui è necessario sempre controllare la
validità:
Carta d'identità o documenti equipollenti - Sia il
pilota del natante che tutte le persone maggiorenni imbarcate
devono portare con sé un documento di riconoscimento
valido, come si fa normalmente a terra; il fatto di essere in
costume da bagno non esime da tale obbligo e l'identificazione
rientra nei doveri di qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria.
Non sono previste multe, ma c'è sempre il rischio di essere
fermati per accertamento dell'identità a fini di polizia giudiziaria.
Patente - Per navigare con un natante non occorre la patente, a
meno che, come detto sopra, la potenza del motore installato non
superi i 30 kW o i 40.8 HP o una cilindrata di 750 cc se a
carburazione a due tempi, a 1.000 cc se a carburazione a 4 tempi
fuoribordo, a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi
entrobordo, o a 2.000 cc se diesel (attenzione, è all'esame
parlamentare una legge che entro 60 giorni potrebbe cambiare tale
potenza limite senza patente);
Con la normativa entrata in vigore il 21 giugno scorso salta
completamente tutto ciò che era previsto dalla legge 498
per le patenti. Quindi, se uno dei parametri indicati (cilindrata
e/o potenza) supera i 40.8 HP e i 750 cc, occorre già
essere in possesso della patente. Segnaliamo anche il caso di quei
motori depotenziati che sono stati depotenziati da modelli simili
di 40 o 50 HP (ad esempio il Superamerica 737). Il diportista
può correre il rischio di contestazioni, perchè
nella prima ipotesi non ha bisogno della patente, nella seconda
sì. Sarà bene che egli si metta in contatto con
costruttori o importatori per conoscere esattamente da quale
modello è derivato il suo depotenziato.
È bene controllare, prima che inizi ogni stagione, che la
patente sia valida, cioè non scaduta. Su di essa deve
essere applicata la marca da bollo da L. 50.000 per l'anno in
corso. Non sono ammessi pagamenti con più marche da bollo
di pari valore né versamenti in conto corrente.
Attenzione, navigare senza patente, "salvo che il fatto
costituisca più grave reato" è punito con l'arresto
da 5 giorni a 6 mesi o con un'ammenda da un minimo di un milione a
un massimo di due milioni di lire (e quest'anno, in conseguenza
della confusione di norme legislative di ampliamento e poi di
riduzione della potenza massima senza patente ci sarà
certamente un'intensificazione dei controlli a mare).
Certificato d'uso del motore - È il documento consegnato
dal venditore all'acquirente da cui risultano la potenza fiscale
ai fini dell'assicurazione, quella effettiva e la cilindrata del
motore installato. È diventato molto importante ai fini
dell'obbligo della patente nautica e dell'importo della tassa di
stazionamento da corrispondere; se si vuol conservare a casa
l'originale per timore di smarrimento o deterioramento, può
essere tenuto a bordo in copia fotostatica autenticata.
La potenza massima di bordo è data dal motore installato;
quando i motori sono due, la potenza massima è data dalla
somma delle potenze dei due motori. Il motore ausiliario
fuoribordo d'emergenza o di pesca non si aggiunge alla potenza del
motore principale, né può essere sommato ai fini
della patente, della tassa di stazionamento o per la potenza
massima installabile a bordo, e la sua potenza non deve essere
superiore a 1/5 di quella del motore principale (anche su
ciò non siamo d'accordo, proprio sul piano tecnico, e
speriamo che tale disposizione, che non figura in alcuna legge
della navigazione da diporto, sia modificata al più
presto). Nel caso, anche il motore ausiliario deve essere dotato
di certificato d'uso del motore e così l'eventuale motore
dell'eventuale tender.
Assicurazione - È obbligatoria con motori di potenza
fiscale superiore a 3 CV. Il contrassegno, a norma, dovrebbe
essere esposto sulla ruota del timone, ma così, con
l'esposizione al sole e alle intemperie in pochissimo tempo
sarebbe illeggibile. Eventualmente esponete una fotocopia e
l'originale, lo suggerisce sempre il buonsenso, tenetelo a portata
di mano, col resto della documentazione. In genere le compagnie
d'assicurazione vi avvisano per tempo, ma controllate da soli la
scadenza della polizza.
Anche il motore ausiliario, se di potenza fiscale superiore a 3
HP, deve essere assicurato e, quindi, a bordo va tenuto il
certificato d'assicurazione con relativa polizza. Lo stesso dicasi
per l'eventuale motore dell'eventuale tender.
Certificato di omologazione e dichiarazione di
conformità - È un documento molto importante,
rilasciato in copia conforme autenticata dal cantiere costruttore
del natante o dal rivenditore autorizzato, su cui sono indicati,
tra gli altri, il numero delle persone che l'unità
può trasportare e la potenza massima installabile.
Ricordate che, in mancanza di esso, la Capitaneria di Porto
stabilisce la portata in funzione della lunghezza fuori tutto, e
ciò in ragione di un metro lineare circa per persona, in
genere stabilendo una portata inferiore rispetto al Rina, proprio
perché tiene conto solo del parametro lunghezza: 2 persone
fino a m 3,50; 4 da m 3,51 a m 4,50; 5 da m 4,51 a m 6,00.
Sullo stesso documento, sono indicati la potenza massima del
motore installabile a bordo e il peso. È evidente che, per
ragioni di sicurezza, tali limiti non si devono assolutamente superare.
Per i prototipi e comunque per le barche non omologate, è
necessario richiedere una visita dell'ente tecnico, il Rina,
tramite l'ufficio marittimo locale, che stabilirà potenza
massima installabile e numero delle persone trasportabili.
VHF - Per tale apparato, anche se si tratta di un VHF palmare,
cioè portatile, si deve tenere a bordo la licenza di
esercizio radioelettrico, rilasciata da un Circolo Costruzioni
P.T. o dalle concessionarie Telecom e Telemar; il diportista
dovrà essere inoltre titolare di certificato limitato di
radiotelefonista, sempre rilasciato dall'ente o società suddetti.
È anche importante ricordare che non si può
utilizzare a bordo un apparato VHF di tipo non approvato,
cioè che non abbia le caratteristiche tecniche necessarie
sia per l'impiego ai fini della sicurezza in mare sia
perché non arrechi disturbo alle comunicazioni
radiotelefoniche con interferenze e rumori. Quindi, l'apparato VHF
deve essere corrispondente alle indicazioni riportate sulla licenza RTF.
Radio-TV - Se a bordo c'è un apparato radio-televisivo
collegato alle batterie e all'antenna di bordo, anche se il
proprietario è già titolare di un abbonamento
domestico, si dovrà tenere a disposizione, per eventuali
controlli, la ricevuta di un ulteriore versamento del canone radio
o del canone televisivo per la barca, come indicato in qualsiasi
ufficio postale; se, invece, l'apparato radio o televisivo è dotato di
propria batteria e antenna (quindi, non si avvale in alcun modo
degli impianti di bordo) e se il proprietario del natante è
già titolare di un abbonamento radiotelevisivo domestico,
non è necessario sottoscrivere un nuovo abbonamento per la
barca.
Tassa di stazionamento - Quando la motorizzazione è
inferiore a 75 HP, la tassa per i natanti si può pagare
soltanto per il periodo d'uso, che non può essere inferiore
a 4 mesi. Se, avendo pagato per 4 mesi, si vuole prolungare il
periodo d'uso, si dovrà obbligatoriamente pagare la tassa
per un minimo di altri 4 mesi. I periodi d'uso non sono legati
all'anno solare, iniziano dalla data del versamento e possono
durare 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mesi, ma ciò non esime
dal dover pagare eventuali differenze, nel momento in cui
dovessero decidersi aumenti della tassa; allo stesso modo
potrà chiedersi il rimborso, nel caso di riduzioni (nel
dare e nell'avere, ciò vale comunque per tutti i tipi di
versamento). Attenzione: per i versamenti di somme inferiori al
dovuto, la legge prevede la sanzione della sovrattassa più
tre volte il tributo evaso. La tassa può essere pagata il
giorno precedente la messa in acqua.
Se la motorizzazione installata è superiore a 75 HP, la
tassa di stazionamento va pagata per l'intero anno solare,
cioè, in questo momento, per l'intero 1995. Evidentemente
si dovrà tenere a bordo una ricevuta che attesti il
pagamento per tutti e dodici i mesi, da gennaio a dicembre.
In tal caso, essendo il natante assimilato alle imbarcazioni, per
mettersi in regola col pagamento della tassa di stazionamento ci
sarà tempo fino al 31 maggio di ogni anno. Perciò,
fino a tale data, si può navigare anche non avendo pagato,
senza per questo incorrere in sanzioni. Se il natante è
ormeggiato in acqua, il proprietario dovrà pagare entro la
data suddetta, se invece è in rimessaggio a terra
potrà ancora aspettare a pagare fino al giorno precedente
la messa in acqua, ma dovrà farlo comunque per l'intero
anno solare, cioè a partire dal 1° gennaio. Se la
barca viene lasciata in rimessaggio a terra, non paga la tassa di
stazionamento; se viene messa in acqua anche per un solo giorno
deve pagare per l'intero anno. Si ricorda che per i natanti a vela
con m.a. la tassa di stazionamento è la metà di
quella prevista per una unità similare a motore, mentre
invece è ridotta di un terzo per i motovelieri.
Com'è noto, i versamenti devono essere effettuati sul
c.c.p. 21524004, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato
di Roma. Nella causale deve essere indicato: Legge 171/1989 -
Tassa di stazionamento natante da diporto a motore (oppure a vela
o a vela con motore ausiliario o motoveliero); periodo dal ... al
... (oppure motore HP ... ; anno 1995); modello ... ; costruttore
... ; lunghezza f.t. cm ...
Sanatoria motori depotenziati - Anche chi non ha problemi di
patente in conseguenza dell'elevazione della potenza massima
conducibile senza abilitazione, se in possesso di un motore
depotenziato deve sempre mettersi in regola con la relativa
sanatoria , di cui alla legge 498/94. Si devono tenere a bordo:
- l'originale o la copia autenticata della domanda presentata, per
ottenere il riaccertamento della potenza, al S.A.N.I. (M.C.T.C.) o
all'ufficio marittimo che ha rilasciato il certificato d'uso del
motore;
- la ricevuta del versamento di 125.000, relativa alla prima rata
della sanatoria dovuta per il 1994.
La seconda rata va pagata entro il 1995. Le due cifre vanno pagate
con due versamenti distinti. Se la rata '94 è stata pagata
nel corso del '95 non è dovuta alcuna mora. Sono dovute
altre due rate, per il 1996 e 1997. Per il facsimile e la
documentazione necessaria vedi precedenti numeri di "Nautica",
rubrica Navigando tra le norme.