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IMPIEGO DELLA BARCA IN ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVEAggiornamento: Novembre 2011 Le unità da diporto possono essere impiegate anche in attività ricreative e sportive per l'esercizio della pesca sportiva, di quella subacquea sportiva o per esercitare lo sci nautico, con l'osservanza delle regole di seguito indicate.Pesca sportiva: può essere esercitata con i seguenti attrezzi:
Ulteriori norme relative alla pesca sportiva:
La pesca subacquea sportiva può essere esercitata:
E' consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea e apparecchi di respirazione dotati di bombola della capacità massima di 10 litri (una per ogni mezzo nautico) ma non è consentito utilizzare gli apparecchi di respirazione per la pesca subacquea. il pescatore subacqueo, durante la pesca, deve essere sempre seguito da un mezzo nautico con una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza. Regole e prescrizione da osservare nell'esercizio della pesca subacquea:
Adempimenti da osservare dai pescatori sportivi (entro il 1° maggio 2011): Con decreto 6 dicembre 2010 il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. ha disposto la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare. Il provvedimento ha lo scopo di assicurarne la compatibilità con lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine oggetto della pesca. A tale scopo chiunque effettua la pesca in mare a scopo sportivo o ricreativo deve comunicare entro il 1° maggio 2011 l'esercizio dell'attività al citato Ministero - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. La comunicazione va fatta per iscritto, ogni tre anni, utilizzando l'apposito modello nel quale devono essere indicate le complete generalità del pescatore sportivo, il tipo di pesca esercitata (da terra, da unità da diporto, subacquea), l'attrezzatura utilizzata per la pesca sportiva, il mezzo nautico impiegato (privato, noleggio, charter), l'appartenenza - o meno - ad un'associazione sportiva e l'area regionale in cui avviene la pesca. L'invio del modello può essere eseguito direttamente dall'interessato, tramite le associazioni di settore, ovvero l'autorità marittima locale o sul sito del Ministero: www.politicheagricole.gov.it. La norma non prevede come comprovare l'avvenuta comunicazione per cui, ad evitare sorprese, è opportuno conservare la ricevuta della raccomandata, la copia del modello (con protocollo e data) consegnato all'autorità marittima o qualsiasi altro mezzo di prova. Successivamente all'entrata in vigore del provvedimento (11 maggio 2011) il pescatore sportivo, a richiesta degli organi di vigilanza in mare, dovrà esibire l'attestazione dell'avvenuto invio della comunicazione. La mancata presentazione comporta la sospensione dell'attività di pesca con l'obbligo di inviare entro 10 giorni dalla data dell'accertamento la prescritta comunicazione ovvero presentare all'organo di polizia che ha effettuato il controllo, l'informativa già effettuata, che al momento non era tenuta a bordo. Attenzione, poiché nei casi di mancato invio della comunicazione nei termini stabiliti si applicano le pesanti sanzioni previste dalla normativa sulla pesca sportiva. Durante le uscite in mare è opportuno controllare che a bordo vi siano, oltre ai documenti dell'unità, anche la copia che comprova l'avvenuta comunicazione dell'attività sportiva. La stessa raccomandazione vale anche per coloro che esercitano la pesca subacquea o quella terra. Le disposizioni, di cui sopra, non si applicano ai pescatori ricreativi che effettuano l'attivita' di pesca da terra; Nel periodo intercorrente dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno sono sospese le attivita' di controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che praticano l'attivita' con imbarcazioni senza motore o di lunghezza inferiore a sei metri. LO SCI NAUTICO L'esercizio dello sci nautico è disciplinato con ordinanza del Capo del Compartimento. Per esercitare l'attività devono essere osservate le seguenti norme:
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