
Navigando tra le norme
I documenti e tutta la normativa per navigare sicuri nei mari italiani
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Decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 385
Regolamento recante norme per l'individuazione delle
caratteristiche tecniche ed i requisiti dei salvagente sia anulari
che a ferro di cavallo, quali mezzi individuali di salvataggio, da
utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto
Gazzetta Ufficiale 2.11.1999 n. 257
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto l'articolo 23, comma 1, lettera a), del regolamento di
sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto
ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232;
Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche tecniche ed
i requisiti dei salvagente sia anulari che a ferro di cavallo, quali
mezzi individuali di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle
unità da diporto;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della
direttiva 83/189/CEE, modificata con le direttive 88/182/CEE e
94/10/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 17 aprile 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 4828 del 27 settembre 1999;
Adotta
il seguente regolamento
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione;
b) "unità da diporto": ogni costruzione destinata alla navigazione
da diporto;
c) "salvagente anulare": un mezzo di salvataggio a ciambella a
galleggiabilità ottenuta con materiali a galleggiabilità intrinseca
che non necessita di alcun intervento, destinato a fornire
all'utilizzatore una determinata galleggiabilità;
d) "salvagente a ferro di cavallo": un mezzo di salvataggio avente
le estremità libere del cavetto a festoni, in corrispondenza
dell'apertura, provviste di dispositivo di aggancio manuale e con
caratteristiche di galleggiabilità di cui alla lettera c) del
presente articolo.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai seguenti mezzi individuali
di salvataggio, e relativi accessori, destinati esclusivamente alle
unità da diporto:
a) salvagente anulari e salvagente a ferro di cavallo;
b) luci ad accensione automatica dei salvagente.
Art. 3
Requisiti
1. I materiali di cui all'articolo 2, devono essere conformi al
prototipo approvato dall'amministrazione.
2. Possono essere utilizzati a bordo delle unità da diporto anche
mezzi di salvataggio di tipo approvato per il diporto
dall'amministrazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e
dello Spazio economico europeo.
Art. 4
Caratteristiche
1. Ogni salvagente, deve:
a) essere costruito con tecniche e materiali idonei;
b) non essere danneggiato, nella sistemazione a bordo, da
oscillazioni di temperature comprese fra -30(gradi)C e + 65(gradi) C;
c) se durante l'impiego viene immerso in mare, funzionare in acqua
a temperature fra -1(grado) C e + 30(gradi) C;
d) essere resistente alla decomposizione e alla corrosione e non
essere impropriamente attaccato dall'acqua di mare nè dagli oli
combustibili e dai funghi;
e) resistere al deterioramento causato dall'esposizione ai raggi solari;
f) essere di colore molto visibile per agevolare la localizzazione;
g) essere capace di operare in modo soddisfacente in acqua;
h) avere dimensioni esterne non superiori agli 800 millimetri e
interne non inferiori ai 340 millimetri;
i) essere costruito con materiale per sua natura galleggiante con
esclusione del giunco, avanzi o ritagli di sughero, sughero
granulato, qualsiasi altro materiale granulato sciolto o formato di
compartimenti di aria che richiedano il gonfiaggio;
l) essere in grado di sostenere una massa di ferro di 14,5
chilogrammi immerso in acqua dolce per la durata di 24 ore;
m) non seguitare a bruciare o a fondere dopo un'esposizione totale
alla fiamma della durata di 2 secondi;
n) essere costruito in modo da resistere a una caduta in acqua da
un'altezza di 10 m senza menomare la propria funzionalità di impiego
nè quella dei componenti ad esso collegati;
o) avere un peso non minore di 2,5 chilogrammi;
p) essere dotato di sagola di appiglio avente diametro non minore
di 9,5 mm e lunghezza non minore di 4 volte il diametro esterno del
salvagente stesso; tale sagola deve essere fissata in 4 punti
equidistanti intorno alla circonferenza esterna del galleggiante,
così da formare 4 festoni uguali;
q) essere dotato di quattro strisce retroriflettenti larghe 5
centimetri, sistemate in quattro punti diametralmente opposti attorno
al toro costituente il salvagente.
2. Le luci ad accensione automatica, di cui alla lettera b)
dell'articolo 2, devono:
a) essere in grado di restare accese in acqua;
b) essere in grado di illuminare con luce continua, di intensità
luminosa non inferiore a due candele, tutte le direzioni
dell'emisfero superiore, oppure di lampeggiare, con lampi
intermittenti, ad una frequenza di almeno 50 lampi al minuto, con
intensità luminosa di pari efficienza;
c) essere dotati di una fonte di energia elettrica in grado di
soddisfare per un periodo di almeno 2 ore le disposizioni di cui alla
lettera b);
d) essere in grado di resistere alla prova di caduta di cui alla
lettera n) del comma 1.
3. Le cime galleggianti dei salvagente prescritte dalle lettere b)
e c) del comma 2, dell'articolo 20 del decreto ministeriale 21
gennaio 1994, n. 232, devono:
a) essere non attorcigliabili;
b) avere un diametro non minore di 8 millimetri;
c) resistere a un carico di rottura non minore di 4 KN;
d) avere una lunghezza non minore di 30 metri.
Art. 5
Marcatura
1. Ogni salvagente e ogni relativa luce ad accensione automatica
devono essere marcati in modo indelebile e leggibile con:
a) nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;
b) nome o sigla del modello;
c) data di fabbricazione;
d) estremi dell'atto di approvazione del prototipo con
dichiarazione di conformità al medesimo.
Art. 6
Norme transitorie
1. I salvagente e le luci ad accensione automatica di tipo
approvato dall'amministrazione italiana e da quella di uno degli
Stati membri dell'Unione europea o di uno Stato firmatario
dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in conformità alla
convenzione internazionale SOLAS '74, e successivi emendamenti, e
marcate con data di produzione e collaudo anteriore all'entrata in
vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere
utilizzati a bordo delle unità da diporto fino a quando non si renda
necessaria la loro sostituzione.
2. I salvagente conformi ai decreti ministeriali 20 aprile 1978 e 3
dicembre 1981, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle
unità da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro
sostituzione, per cattivo stato di conservazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai salvagente
dotati almeno di luci ad accensione automatica e di strisce
retroriflettenti.
Art. 7
Norme finali
1. Sono abrogati i decreti ministeriali 20 aprile 1978 e 3 dicembre
1981, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, n. 133
del 16 maggio 1978 e n. 39 del 10 febbraio 1982.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 29 settembre 1999
Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 356
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