
Navigando tra le norme
I documenti e tutta la normativa per navigare sicuri nei mari italiani
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Decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 387
Regolamento recante norme per l'individuazione delle
caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata di validità dei
segnali da soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto
Gazzetta Ufficiale 2.11.1999 n. 257
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto l'articolo 23, comma 1, lettera a), del regolamento di
sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto
ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232;
Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche tecniche, i
requisiti e la durata dei segnali di soccorso, da utilizzare
esclusivamente sulle unità da diporto;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della
direttiva 83/189/CEE, modificata con le direttive 88/182/CEE e
94/10/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 17 aprile 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 4829 del 27 settembre 1999;
Adotta
il seguente regolamento
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione;
b) "unità da diporto": ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai seguenti segnali di
soccorso, destinati esclusivamente alle unità da diporto:
a) razzi a paracadute;
b) fuochi a mano a luce rossa;
c) segnali fumogeni galleggianti.
Art. 3
Requisiti
1. I segnali di soccorso devono essere conformi al prototipo
approvato dall'Amministrazione.
2. Possono essere inoltre utilizzati a bordo delle unità da
diporto segnali di soccorso di tipo approvato per il diporto da uno
degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico
europeo.
Art. 4
Caratteristiche dei segnali di soccorso
1. Il razzo a paracadute deve:
a) essere contenuto in un involucro resistente all'acqua;
b) avere stampate sull'involucro brevi istruzioni anche in lingua
italiana per l'impiego, oppure delle figure che ne illustrano
chiaramente l'uso;
c) avere un proprio mezzo di accensione incorporato;
d) essere progettato in modo da non provocare dolore nè danni a
chi ne tiene in mano il contenitore durante l'operazione di lancio,
eseguita secondo le istruzioni del fabbricante.
2. Il razzo, sparato verticalmente, deve raggiungere un'altezza non
inferiore a 300 metri. Poco prima di giungere al punto massimo della
sua traiettoria, il razzo deve proiettare un segnale luminoso a
paracadute, che deve:
a) bruciare emettendo un colore rosso brillante;
b) bruciare uniformemente, con intensità luminosa media non
inferiore a 30.000 candele;
c) brillare per almeno 40 secondi;
d) avere una velocità di discesa non maggiore di 5 metri al secondo;
e) non provocare, mentre brucia, danni al paracadute o agli attacchi.
3. Il fuoco a mano a luce rossa deve:
a) essere contenuto in un involucro resistente all'acqua;
b) avere stampate sull'involucro brevi istruzioni anche in lingua
italiana, o figure che ne illustrino chiaramente l'uso;
c) avere un proprio mezzo di accensione incorporato;
d) essere progettato in modo da non provocare nè danni nè dolore
alla persona che ne tiene in mano il suo involucro durante l'uso,
effettuato secondo le istruzioni del fabbricante, nè danneggiare i
mezzi di salvataggio con residui che bruciano o incandescenti.
4. Il fuoco a mano a luce rossa deve:
a) bruciare emettendo un colore rosso brillante;
b) bruciare uniformemente, con intensità luminosa media non
inferiore a 15.000 candele;
c) avere un periodo di combustione di almeno 1 minuto;
d) continuare a bruciare anche dopo essere stato immerso per 10
secondi in acqua alla profondità di 100 millimetri.
5. Il segnale fumogeno galleggiante deve:
a) essere contenuto in un involucro resistente all'acqua;
b) non innescarsi in modo esplosivo quando usato secondo le
istruzioni per l'uso del fabbricante;
c) avere stampate sull'involucro brevi istruzioni anche in lingua
italiana, o figure che ne illustrino chiaramente l'uso.
6. Il segnale fumogeno galleggiante deve:
a) emettere un fumo di colore arancione altamente visibile, con
intensità uniforme, per un periodo di non meno di 3 minuti quando
galleggia in acqua calma;
b) non emettere alcuna fiamma durante l'intero tempo di emissione di fumo;
c) avere idonei requisiti di galleggiabilità;
d) continuare ad emettere fumo anche dopo essere stato immerso in
acqua per 10 secondi alla profondità di 100 millimetri.
Art. 5
Durata
1. I segnali di soccorso hanno validità di quattro anni dalla data
di fabbricazione.
Art. 6
Marcatura
1. Ogni segnale di soccorso deve essere marcato in modo chiaro,
indelebile e leggibile con le seguenti indicazioni:
nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;
nome o sigla del modello;
istruzioni d'impiego anche in lingua italiana;
data di fabbricazione;
estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione
di conformità al medesimo.
Art. 7
Norme transitorie e finali
1. I segnali di soccorso esistenti alla data di entrata in vigore
del presente regolamento possono essere utilizzati fino alla loro
data di scadenza e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata
in vigore del regolamento medesimo.
2. È abrogato il decreto ministeriale 2 dicembre 1977, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 13 dicembre 1977.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.
Roma, 29 settembre 1999
Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 358
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