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Legge 22 dicembre 2011, n. 214Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubbliciGazzetta Ufficiale 27.12.2011 n. 300 - Supplemento Ordinario n. 276/LLa Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 11. Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 2011 NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino Allegato
Di seguito riportiamo solamente le parti riguardanti la nautica da diporto dell'allegato alla
legge 22 dicembre 2011 n. 214, di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
(il c.d. decreto salva Italia).
Omissis
All'articolo 16: dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. La tassa di cui al comma 2 non è dovuta per le unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto”; al comma 9, primo periodo, le parole: “commi da 2 a 7” sono sostituite dalle seguenti: “commi da 2 a 8” e le parole: “delle stesse” sono sostituite dalle seguenti: “della stessa”; al comma 10, dopo le parole: “dell'imposta” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 2”; dopo il comma 14 è inserito il seguente: “14-bis. L'imposta di cui al comma 11 è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore”;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
“15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento
dell'imposta di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Omissis |