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Navigando
tra le norme

I documenti e tutta la normativa per navigare sicuri nei mari italiani

L'Avvocato in Barca - Una guida allo Yachting Law

Per altre informazioni consultare la rubrica "Navigando tra le Norme" pubblicata mensilmente sulla rivista "Nautica" disponibile anche in versione digitale. Per lo scambio di opinioni tra i diportisti è disponibile il nostro Forum di discussione

   GUIDA     NORME 

PREMESSA

Aggiornamento: Marzo 2010

La navigazione da diporto è stata disciplinata per la prima volta dalla legge n. 50 dell'11 febbraio 1971, poi via via modificata da altre leggi, per adattarla all'evoluzione del settore della nautica, fino alla legge di riforma della nautica n. 172 dell'8 luglio 2003, una legge quadro che doveva essere completata da un testo unico della nautica per coordinare il complesso quadro normativo. Ma le aspettative sono state andate un po' deluse. Con decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 è stato emanato il codice della nautica da diporto che dà attuazione anche alla normativa comunitaria di cui alla direttiva 2003\44\CE in materia di "fumi e rumori". Il codice, tuttavia, eludendo i principi ispiratori della legge quadro n. 172 del 2003, si allinea alla precedente normativa e rinsalda il legame con il codice della navigazione prevedendo all'art. 1 che "per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione e le relative norme attuative" In sostanza non è stato rescisso il cordone ombelicale con il codice della navigazione che aveva ispirato il legislatore con la citata legge quadro n. 172 del 2003.

Successivamente, con l'emanazione del regolamento di attuazione al codice, approvato con decreto 29 luglio 2008 n. 146 (entrato in vigore il 21.12.2008), si è completato il quadro normativo della nautica, anche se restano ancora da emanare le norme contenente i nuovi programmi di esame per conseguire le patenti nautiche. I titoli professionali per il comando delle navi e imbarcazioni da diporto, impiegate nel charter sono stati invece disciplinati con D.M. 10. 5. 2005 n. 121. Il regolamento, contrariamente a quanto previsto dalla legge quadro n. 173 del 2003, non ha dato corso all'istituzione dello "sportello del diportista" in quanto prevedeva costi per lo Stato, non previsti dalla legge.

Si riportano di seguito le principali modifiche apportate dal codice della nautica da diporto e dal relativo regolamento di attuazione, integrate con i chiarimenti interpretativi degli organi centrali, che interessano la vita del diportista.

1. Sostituzione degli atolli - Dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti (atolli) vanno sostituiti con una zattera di salvataggio autogonfiabile aventi le caratteristiche tecniche stabilite con decreto 2 marzo 2009 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Per ulteriori notizie si rinvia al capitolo "zattere di salvataggio"

2. Novità sulle cinture di salvataggio. Con circolare in data 18 marzo 2009 la Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per le vie d'acqua interne, ha stabilito i tipi di cinture che possono essere utilizzate a bordo delle unità da diporto. Per ulteriori notizie si rinvia al capitolo "I requisiti dei mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza".

3. Nominativo SAR - i possessori di natanti hanno la facoltà di richiedere al Comando Generale delle Capitanerie di Porto l'attribuzione di un numero di identificazione "SAR" ai fini della ricerca e soccorso in mare. Per rendere operativa la norma, devono essere emanate le necessarie direttive;

4. Riconoscimento giuridico della duplice specie di navigazione da diporto: quella "pura" a scopo sportivo e ricreativo, senza fini di lucro e quella "commerciale", mediante contratti di locazione e noleggio, per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto e l'impiego come unità appoggio dai centri di immersione dei subacquei sportivi (diving). La medesima unità può essere impiegata anche ad attività plurime, ma devono risultare dalla licenza di navigazione. Le unità da diporto impiegate nella locazione e noleggio non possono essere adibite alla navigazione da diporto "pura" (direttamente dal proprietario). In nessuno dei casi va presentata la dichiarazione di armatore.

5. Nulla è cambiato in ordine al regime della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia; sono confermati i tradizionali titoli di proprietà (atto pubblico, scrittura privata autenticata, sentenza passata in giudicato e dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autentica - con validità anche della fattura, limitatamente all'iscrizione provvisoria per la durata di 6 mesi). Il titolo di proprietà ai fini dell'iscrizione nei registri dei natanti, anche dopo l'emanazione del regolamento, non è stato risolto. L'autentica delle firme delle scritture private e delle dichiarazioni unilaterali di vendita delle imbarcazioni e delle navi da diporto, in applicazione del decreto 4 luglio 2003 n. 223 sulla c.d. liberalizzazione delle professioni, possono essere effettuate presso gli uffici comunali o presso i titolari degli Sportelli Telematici dell'Automobilista. In breve, per l'autentica delle firme degli atti di compra vendita e degli altri diritti di garanzia sulle unità da diporto non è più necessario l'intervento del notaio;

6. Nei casi di trasferimento nei registri nazionali delle imbarcazioni iscritte nei Paesi dell'U.E., il titolo di proprietà e la documentazione di idoneità tecnica possono essere sostituiti dal certificato di cancellazione dal registro di provenienza, purchè risultino le complete generalità del proprietario e i dati tecnici di costruzione dell'unità.

7. disciplina delle unità autocostruite, per uso personale senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o costruttore professionale. L'iscrizione è consentita con le modalità da stabilire con apposito regolamento (non ancora emanato), anche per quanto concerne la costituzione del titolo di proprietà;

8. Nel settore della pubblicità navale è stata istituita la perdita di possesso. Nei casi di furto dell'unità, il proprietario previa presentazione della denuncia e la restituzione della licenza di navigazione all'ufficio di iscrizione, può ottenere l'annotazione nel registro della perdita di possesso. Nei casi di ritrovamento e quindi di riacquisto del possesso l'interessato richiede una successiva annotazione all'ufficio di iscrizione che rilascia una nuova licenza di navigazione;

9. Nei casi di passaggio di proprietà, il codice ha introdotto lo strumento della "ricevuta" dell'avvenuta presentazione della documentazione prescritta che sostituisce a tutti gli effetti la licenza di navigazione, per la durata di gg. 20 (entro il quale la pratica deve essere portata a termine) consentendo al diportista di continuare a navigare. La trascrizione dei passaggi di proprietà e degli altri atti soggetti a trascrizione è obbligatoria. La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione nel termine di 60 giorni dalla data dell'atto, pena il ritiro della licenza di navigazione e il pagamento di una sanzione che va da Euro 207 a 1.033 Euro. Nei casi di ritardo da parte degli uffici finanziari nella registrazione, l'atto può essere presentato per la trascrizione, qualora accompagnato dalla ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro, salvo presentare successivamente all'ufficio di iscrizione il titolo registrato.

10. Acquisto della barca in leasing - Il procedimento di iscrizione è stato snellito e soppressa la procedura della dichiarazione di armatore. Ora basta annotare sul registro e sulla licenza di navigazione il nome dell'utilizzatore, la società di leasing proprietaria dell'unità, e la data di scadenza del contratto di locazione finanziaria. Il codice esonera la società di leasing da ogni responsabilità per le violazioni che prevedono sanzioni amministrative e la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione del mezzo nautico.

11. Il certificato d'uso del motore è stato soppresso. Il documento è sostituito dalla dichiarazione di potenza rilasciata dal casa costruttrice che nel corso della navigazione deve essere tenuto a bordo. I vecchi certificati continuano ad avere validità. In caso di smarrimento gli uffici non sono più autorizzati al rilascio del duplicato del documento ma gli interessati devono richiedere al rappresentate della ditta costruttrice del motore la dichiarazione di potenza, anche se trattasi di vecchi motori.

12. Ai motori a c.i. ad accensione a scintilla o per compressione (compresi i motori a due tempi e a quattro tempi e.b). i motori e.b con comando a poppa con o senza scarico e i motori f.b. che sono installati su unità da diporto e moto d'acqua si applicano le disposizioni della direttiva sui "gas di scarico". I motori ad accensione per compressione e i motori a scoppio, dopo il 31.12.2005 non possono essere messi più in commercio mentre quelli a scoppio a due tempi il termine ultimo è il 31.12.2006. Ovviamente la norma non si applica a quelli già commercializzati.

13. Assegnazione alle unità CE di più categorie di progettazione. Il codice riconosce, ai fini della determinazione del numero delle persone a bordo, che a una stessa unità possano essere assegnate più categorie di progettazione, a ciascuna delle quali corrisponde un diverso numero di persone trasportabili. In relazione alla navigazione da effettuare e alle condizioni meteo-marine, tali unità potranno imbarcare un numero maggiore o minore di passeggeri;

14. Nuovi parametri meteo-marini per le unità CE - Le unità appartenenti alla categoria di progettazione D sono abilitate a navigare nelle acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a metri 0,3 (nella precedente versione era m. 0,5);

15. Novità nelle patenti nautiche. Le patenti nautiche sono distinte in tre categorie: A (comando di natanti e imbarcazioni da diporto), B (comando di navi da diporto) C (direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto). Quest'ultima abilitazione è riservata ai disabili. Per condurre gli acquascooter, senza tener conto della potenza e cilindrata del motore, è necessario avere la patente. Ai fini dell'obbligo della patente, sono stati introdotti i parametri di cilindrata (oltre 1000) e di potenza (oltre 30Kw), per i motori ad iniezione diretta, non previsti dal regolamento sulle patente nautiche;

16. Patente per disabili. Il regolamento disciplina la patente nautica di categoria C (portatori di handicap indicati nell'Allegato I al regolamento al codice) relativa alla direzione nautica dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. Si definisce direzione nautica il compimento di tutte quelle operazioni decisionali proprie del comando di un'unità, che possono anche non comprendere le azioni manuali. A bordo però deve essere presente un'altra persona non inferiore a 18 anni in grado di svolgere le funzioni manuali per la condotta del mezzo nautico e la salvaguardia della vita umana in mare. L'unità però deve essere munita di un dispositivo elettronico che consenta, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione delle persone, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto del motore. La durata della patente è commisurata alle minorazioni fisiche.

17. Novità anche per i apparati Vhf - Contrariamente a quanto previsto dalla legge n. 172 del 2003, gli apparati Vhf da utilizzare per il per il traffico di corrispondenza pubblica devono essere preventivamente sottoposti al collaudo, mentre resta impiegati soltanto nei casi di emergenza e di soccorso sono esenti dal collaudo e dalle ispezioni. La licenza definitiva Rtf per i natanti è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni nel termine di 45 giorni.

18. In materia di locazione e noleggio di navi e imbarcazioni da diporto il codice detta poche regole lasciando alle parti la piena libertà contrattuale. La norma però impone la forma scritta dei contratti con l'obbligo di custodirli a bordo. La particolarità è quella di poter distinguere il regime della locazione (che esclude il limite dei 12 passeggeri a bordo e il beneficio del carburante agevolato) da quello del noleggio, per il quale deve essere rispettato il vincolo dei passeggeri ma che gode del beneficio del carburante;

19. E' stata istituita la nuova figura del mediatore che possiamo definirla come colui che mette in relazione due parti per la conclusione di un contratto di costruzione, compra-vendita o locazione e noleggio di unità da diporto. Le modalità e i requisiti per l'iscrizione nei ruoli dei mediatori saranno stabiliti dalle regioni;

20. Educazione marinara. Il Ministero dell'istruzione ha la facoltà di inserire nei piani formativi scolastici l'insegnamento dell'educazione marinara e della cultura nautica. Il Ministero delle infrastrutture, la Lega navale italiana, la F.I.V, gli enti locali e gli istituti nautici saranno chiamati a collaborare per la definizione dei progetti di formazione.

21. Denuncia di evento straordinario - Qualora nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si verifichi un evento straordinario relativo all'unità o alle persone a bordo, lo skipper deve farne denuncia all'autorità marittima o consolare (se all'estero) entro 3 giorni dall'arrivo in porto, mediante l'invio della denuncia anche via fax o telematica. Tuttavia, se l'evento abbia coinvolto l'incolumità fisica delle persone il termine è ridotto a 24 ore.

22. Sportello del diportista. Non si è dato corso all'istituzione dello sportello del diportista, poiché comportava oneri per lo Stato, di cui non era prevista la relativa coperta.

23. Sanzioni amministrative - il codice, oltre a riprodurre il corpus sanzionatorio per la nautica, di cui alla legge n. 172 del 2003, ha istituito nuove sanzioni per l'uso abusivo della targa-prova nonché per l'esercizio abusivo delle attività di locazione, di noleggio, di scuola nautica o il trasporto di subacquei sportivi (diving). Attenzione alla navigazione nelle aree marine protette. Secondo l'art. 4 della citata legge n. 172 i limiti geografici delle aree marine devono essere individuati con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa Aism-Iala (Association Internationale de Signalisation Maritime International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorityes).Nell'ipotesi di navigazione a motore in zone vietate è necessario distinguere se in loco, a terra, esistano o meno i mezzi di segnalazione Aism-Iala: se sono presenti, le violazioni sono punite, a norma dell'art. 30 della legge 6.12.1991 n. 394, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 103 a 12.911 euro. Le pene sono inoltre raddoppiate in caso di recidiva. Nel caso in cui i segnali siano assenti, secondo la norma legislativa la sanzione amministrativa va da 200 a 1.000 euro, sempreché il conduttore dell'unità non sia a conoscenza dei vincoli relativi all'area. In relazione alla presunta conoscenza dei vincoli bisogna fare attenzione alla recidività delle violazioni nella stessa area poiché nella fattispecie non si potrebbe più invocare l'applicazione della sanzione più favorevole. Oltre alla legge sull'ambiente anche gli organismi di gestione delle riserve marine possono emanare disposizioni sulla disciplina dell'area di competenza. Anche in questo caso le violazioni sono differenziate a seconda che esistano - o meno - gli strumenti di segnalazione conformi alle norme Aism-Iala. Infatti nelle aree segnalate la sanzione amministrativa non è cambiata ed è compresa tra 25 e 1.032 euro; in quelle non segnalate, secondo la nuova legge, le violazioni sono, invece, sanzionate con il pagamento di una somma che va da 25 a 500 euro, a condizione che la persona al comando dell'unità non sia a conoscenza dei vincoli relativi all'area;

24. Iscrizione delle nuove unità nei registri: l'acquirente, che non abbia già il titolo di proprietà, può richiedere all'ufficio di iscrizione l'assegnazione degli elementi d'identificazione (sigla e numero), allegando alla domanda: a) la copia della fattura attestante l'assolvimento fiscale (o doganale se proveniente da un Paese extra-Cee), contenente le complete generalità dell'acquirente e il codice fiscale nonché la completa descrizione tecnica dell'unità; b) la dichiarazione di conformità, rilasciata dal costruttore; c) la dichiarazione di potenza del motore; d) la dichiarazione di assunzione di responsabilità dell'intestatario della fattura per gli eventi derivanti dall'impiego dell'unità; e) le attestazioni comprovanti il pagamento dei tributi e dei bolli. Sulla base di tale documentazione l'ufficio rilascia una licenza provvisoria di navigazione e il relativo certificato di sicurezza aventi una validità di sei mesi. Entro tale periodo l'interessato dovrà presentare un regolare titolo di proprietà (la fattura non è valida). Nel caso l'interessato non provveda a presentare il titolo, l'iscrizione è considerata come non avvenuta e i documenti provvisori devono essere restituiti all'ufficio di iscrizione.

25. Nuova tabella dei tributi per i servizi resi all'utenza della nautica - L'allegato XVI al codice contiene la nuova tabella dei tributi da corrispondere allo Stato per i servizi resi dall'Amministrazione in materia di nautica da diporto. Nella tabella non sono compresi i diritti per l'ammissione agli esami per conseguire le patenti nautiche (Euro 12,91 per le imbarcazioni e Euro. 64,56 per le navi). Tali diritti saranno stabiliti annualmente con apposito decreto sulla base dei costi di gestione del relativo servizio. Per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea è previsto il pagamento di un tributo il cui importo è determinato dalle singole Regioni.

Note: Ecco un riepilogo dei termini entro i quali devono essere svolte le pratiche amministrative:

a) - dagli uffici: - procedimenti relativi alle unità da diporto: 20 giorni; - rilascio certificato limitato radiotelefonista: 20 giorni - rilascio licenza di esercizio Rtf per i natanti: 45 giorni - chiamata esame per conseguire la patente nautica: 45 giorni dalla data di disponibilità - rilascio della patente: al termine dell'esame

b) - dai soggetti interessati: - trascrizione passaggio di proprietà e altri diritti reali: 60 giorni dalla data dell'atto - dichiarazione evento straordinario all'autorità marittima: entro 3 giorni ma nei casi di incidenti a persone la dichiarazione va presentata entro 24 ore.

Le leggi disciplinano solo l'aspetto giuridico delle unità da diporto, ma la "barca" per navigare deve essere riconosciuta idonea alla navigazione. L'insieme degli accertamenti tecnici e di idoneità rientrano nel più complesso quadro della "sicurezza della navigazione". La materia è disciplinata dal regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con D.M. 5.10.1999 n. 478, ma il codice della nautica ne prevede una nuova edizione. Il provvedimento regola in modo organico la sicurezza della navigazione da diporto per scopi ricreativi e sportivi, senza fine di lucro ma, in via provvisoria, si applica anche alle unità impiegate nel charter, in attesa che venga emanato un proprio regolamento.

Le dotazioni di sicurezza, secondo le previsioni del regolamento, sono commisurate alla distanza dalla costa. Più si è vicini alla costa (o alla riva nelle acque interne) e meno dotazioni occorrono; più ci si allontana dalla costa e più le dotazioni aumentano. Oggi il parametro di riferimento non è più l'abilitazione alla navigazione ma la distanza dalla costa ove la navigazione effettivamente si svolge.

Ti trovi entro i 300 metri? Non hai bisogno di alcuna dotazione sia col pattino che con un'imbarcazione fino a 24 metri o una nave da diporto. Se ti trovi, però, nei fiumi o torrenti stante la loro pericolosità sono richieste le cinture di salvataggio per ogni persona a bordo, nonché un salvagente con cima. Se si naviga, ad esempio, sempre entro le 6 miglia con una barca abilitata senza limiti, non è necessario avere a bordo il radiotelefono e altre dotazioni previste per la navigazione senza limiti..

Allo stesso modo, con una barca aperta o un gommone, anche se abilitato alla navigazione fino a 6 miglia o anche a 12, se non ci si allontana più di 300 metri dalla costa, per fare il bagno vicino alla riva o in una caletta poco affollata non occorre alcuna dotazione di sicurezza.