
Il rimorchio portabarche TATS
Testo e foto di Antonio Pagano

Introduzione

Che cosa è il TATS

Gli allestimenti

I dispositivi di agganciamento

La manovra di aggancio

La meccanica stradale

La frenatura di servizio, di stazionamento e di emergenza

La motrice e il carrello

Le condizioni di abbinamento del complesso veicolare

La patente necessaria

Altre regole per l'autonautica

Il cronotachigrafo? No, grazie

I costi di impianto e di gestione

Importante innovazione per i carrelli portabarca

Articolo pubblicato su Nautica 493 - 05/2003
e aggiornato su Nautica 497 - 09/2003
Tutta la normativa necessaria per navigare tranquilli nei mari italiani
I testi dei principali provvedimenti che regolano la nautica da diporto in Italia
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IMPORTANTE INNOVAZIONE PER I CARRELLI PORTABARCA
Nel numero di maggio di "Nautica", nell'ambito di una guida completa
sui carrelli portabarche pubblicata a pag. 132, abbiamo sottolineato
che le unità da diporto "navigano" moltissimo anche su strada,
utilizzando rimorchi TATS (Trasporto Attrezzature Turistiche e
Sportive) appositamente allestiti, e ci siamo occupati anche dei costi
da sostenere per acquistare e intestarsi uno di questi veicoli.
Alcune circostanze significative venivano chiaramente segnalate nel
nostro servizio:
il TATS portabarche è un veicolo tecnicamente semplice, senza
grandi contenuti tecnologici (è privo di motore, organi di
trasmissione e direzione, non è realizzato con meccanica fine,
non ha elettronica, non ha frenatura assistita) ed è soggetto a
rapido deterioramento per l'atmosfera marina in cui opera; ciò
giustifica il forte deprezzamento dell'usato;
il TATS segue, spesso, la compravendita della barca cui è
dedicato, rientrando nel computo del prezzo di vendita alla stregua di
un accessorio, vista la disparità di valore tra esso e la
barca;
il TATS è immatricolato, cioè dotato di targa e carta
di circolazione, presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri
(Motorizzazione Civile) ed è registrato, cioè dotato di
certificato di proprietà, presso il PRA (Pubblico Registro
Automobilistico), come ogni altro veicolo circolante;
l'imposizione fiscale nell'ambito dei veicoli soggetti a
registrazione presso il PRA ha un importo fisso, è cioè
slegata dal valore reale o di mercato del bene;
l'atto di compravendita del veicolo usato presenta un formalismo
più laborioso rispetto a quello del nuovo, perciò gli
studi di consulenza automobilistica (agenzie) che curano questo tipo
di procedure richiedono un onere maggiore. In buona sostanza, si
verifica che le formalità per intestarsi un TATS usato costano
più del valore di compravendita dello stesso TATS, violando,
così, anche quel principio contenuto nell'art. 53 della
Costituzione della Repubblica, secondo il quale il sistema tributario
deve essere informato a criteri di progressività e il cittadino
partecipa a esso in ragione della propria capacità
contributiva, idealmente collegata al valore dei beni che detiene. La
nuovissima Legge n. 172 dell'8 Luglio 2003, sul rilancio della nautica
da diporto (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14.7.2003 e
in vigore dal 29.7.2003) contiene, all'art. 10, una nuova disposizione
di fondamentale importanza per i TATS: attraverso una modifica al
regolamento che disciplina la registrazione dei veicoli al PRA (un
Regio Decreto del 1927), si stabilisce che tutti i rimorchi aventi
massa complessiva inferiore a t 3,5 non hanno più obbligo di
iscrizione al Pubblico Registro. Cessando, per essi, il regime
pubblicistico della compravendita, cadono gli oneri relativi,
cioè viene abolita quella "tassa" che abbiamo sostenuto essere
ingiusta. Le ragioni, esposte nel "Nautica" di maggio e qui riprese,
sono fondate e rigorose e, in quanto tali, condivisibili da ognuno, a
prescindere dai punti di vista e dagli schieramenti: ci piace pensare
che lo stesso percorso logico e di diritto sia stato
contemporaneamente praticato anche dai soggetti qualificati a
intervenire e non solo da noi. Vogliamo sottolineare alcuni aspetti di
questa nuova disposizione. Innanzitutto notiamo, con soddisfazione, la
vivacità della nautica da diporto: grazie ad una legge di
rilancio del settore si dà un significativo scrollone a una
norma d'epoca (un Regio Decreto del 1927). E' chiaro che il
legislatore si è riferito ai TATS, ma lo ha fatto coinvolgendo
"tutti" i rimorchi di quella classe di peso.
In secondo luogo, c'è il riconoscimento che la sinergia mare-
strada (si naviga sulle ruote almeno quanto lo si fa sulla carena)
associa una particolare qualità alla piccola nautica: la
sorgente normativa, ripetiamo, è una legge di rilancio della
nautica da diporto che si occupa anche di veicoli stradali.
Chi ha scritto questa norma innovativa, però, avrebbe dovuto
esprimersi in termini più tecnici con riferimento ai veicoli:
avremmo consigliato di citare questi veicoli secondo le loro categorie
internazionali (O1, fino a 750 kg, e O2, da 750 a 3.500 kg),
esattamente come avviene per tutti i veicoli nel Codice della strada.
Riteniamo, ancora, che la nuova norma abbia ingiustamente escluso dal
beneficio i rimorchi con massa complessiva pari a 3.500 kg: non esiste
una ragione tecnica per questa esclusione, soprattutto, come si
è detto, se il riferimento è fatto sulle categorie
internazionali.
Forse, e molto probabilmente, il previsto e prossimo regolamento
applicativo di questa legge farà giustizia di questa
imprecisione. Del resto il regolamento si rende necessario, anche
perché esentare i TATS dall'obbligo di iscrizione al PRA non
significa, sic et simpliciter, assegnare loro una nuova veste
amministrativa. E' importante, per esempio, che il futuro regolamento
eviti che il TATS scivoli verso la forma di "carrello appendice", il
che costituirebbe una cura assai più dannosa della malattia
perché condannerebbe ogni TATS all'abbinamento con un unico
autoveicolo.
Il rischio del "TATS appendice" è in realtà piuttosto
remoto, perché la definizione data dal Codice della strada al
rimorchio appendice è talmente rigorosa (trasporto di bagagli,
attrezzi e simili) da escludere ragionevolmente tale
eventualità. Inoltre, poiché i TATS vengono astratti dal
regime pubblicistico e dalle garanzie che esso assicura, il
regolamento dovrà esprimersi circa gli atti efficaci di
compravendita volti a testimoniare comunque il diritto di
proprietà.
Infine, se i TATS conserveranno targa propria, come noi auspichiamo,
il regolamento dovrà esprimersi puntualmente circa il
formalismo necessario per annotare gli estremi dell'intestatario sulla
carta di circolazione emessa dagli Uffici periferici del Dipartimento
dei Trasporti Terrestri (già Motorizzazione Civile). Non sono
noti e non saranno certamente rapidi i tempi di emanazione di questo
regolamento: probabilmente nel prossimo salone nautico di Genova si
avrà ampio modo di confrontarsi, tra addetti ai lavori e
tecnici della riforma, sul nuovo status giuridico nel quale il TATS
dovrà transitare.
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