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Il rimorchio portabarche TATS

Testo e foto di Antonio Pagano


Introduzione

Che cosa è il TATS

Gli allestimenti

I dispositivi di agganciamento

La manovra di aggancio

La meccanica stradale

La frenatura di servizio, di stazionamento e di emergenza

La motrice e il carrello

Le condizioni di abbinamento del complesso veicolare

La patente necessaria

Altre regole per l'autonautica

Il cronotachigrafo?
No, grazie


I costi di impianto e di gestione

Importante innovazione per i carrelli portabarca

Articolo pubblicato su
Nautica 493 - 05/2003

e aggiornato su
Nautica 497 - 09/2003

Tutta la normativa necessaria per navigare tranquilli nei mari italiani

I testi dei principali provvedimenti che regolano la nautica da diporto in Italia

IMPORTANTE INNOVAZIONE
PER I CARRELLI PORTABARCA

Nel numero di maggio di "Nautica", nell'ambito di una guida completa sui carrelli portabarche pubblicata a pag. 132, abbiamo sottolineato che le unità da diporto "navigano" moltissimo anche su strada, utilizzando rimorchi TATS (Trasporto Attrezzature Turistiche e Sportive) appositamente allestiti, e ci siamo occupati anche dei costi da sostenere per acquistare e intestarsi uno di questi veicoli.

Alcune circostanze significative venivano chiaramente segnalate nel nostro servizio:

il TATS portabarche è un veicolo tecnicamente semplice, senza grandi contenuti tecnologici (è privo di motore, organi di trasmissione e direzione, non è realizzato con meccanica fine, non ha elettronica, non ha frenatura assistita) ed è soggetto a rapido deterioramento per l'atmosfera marina in cui opera; ciò giustifica il forte deprezzamento dell'usato;

il TATS segue, spesso, la compravendita della barca cui è dedicato, rientrando nel computo del prezzo di vendita alla stregua di un accessorio, vista la disparità di valore tra esso e la barca;

il TATS è immatricolato, cioè dotato di targa e carta di circolazione, presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri (Motorizzazione Civile) ed è registrato, cioè dotato di certificato di proprietà, presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico), come ogni altro veicolo circolante;

l'imposizione fiscale nell'ambito dei veicoli soggetti a registrazione presso il PRA ha un importo fisso, è cioè slegata dal valore reale o di mercato del bene;

l'atto di compravendita del veicolo usato presenta un formalismo più laborioso rispetto a quello del nuovo, perciò gli studi di consulenza automobilistica (agenzie) che curano questo tipo di procedure richiedono un onere maggiore. In buona sostanza, si verifica che le formalità per intestarsi un TATS usato costano più del valore di compravendita dello stesso TATS, violando, così, anche quel principio contenuto nell'art. 53 della Costituzione della Repubblica, secondo il quale il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività e il cittadino partecipa a esso in ragione della propria capacità contributiva, idealmente collegata al valore dei beni che detiene. La nuovissima Legge n. 172 dell'8 Luglio 2003, sul rilancio della nautica da diporto (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14.7.2003 e in vigore dal 29.7.2003) contiene, all'art. 10, una nuova disposizione di fondamentale importanza per i TATS: attraverso una modifica al regolamento che disciplina la registrazione dei veicoli al PRA (un Regio Decreto del 1927), si stabilisce che tutti i rimorchi aventi massa complessiva inferiore a t 3,5 non hanno più obbligo di iscrizione al Pubblico Registro. Cessando, per essi, il regime pubblicistico della compravendita, cadono gli oneri relativi, cioè viene abolita quella "tassa" che abbiamo sostenuto essere ingiusta. Le ragioni, esposte nel "Nautica" di maggio e qui riprese, sono fondate e rigorose e, in quanto tali, condivisibili da ognuno, a prescindere dai punti di vista e dagli schieramenti: ci piace pensare che lo stesso percorso logico e di diritto sia stato contemporaneamente praticato anche dai soggetti qualificati a intervenire e non solo da noi. Vogliamo sottolineare alcuni aspetti di questa nuova disposizione. Innanzitutto notiamo, con soddisfazione, la vivacità della nautica da diporto: grazie ad una legge di rilancio del settore si dà un significativo scrollone a una norma d'epoca (un Regio Decreto del 1927). E' chiaro che il legislatore si è riferito ai TATS, ma lo ha fatto coinvolgendo "tutti" i rimorchi di quella classe di peso.

In secondo luogo, c'è il riconoscimento che la sinergia mare- strada (si naviga sulle ruote almeno quanto lo si fa sulla carena) associa una particolare qualità alla piccola nautica: la sorgente normativa, ripetiamo, è una legge di rilancio della nautica da diporto che si occupa anche di veicoli stradali.

Chi ha scritto questa norma innovativa, però, avrebbe dovuto esprimersi in termini più tecnici con riferimento ai veicoli: avremmo consigliato di citare questi veicoli secondo le loro categorie internazionali (O1, fino a 750 kg, e O2, da 750 a 3.500 kg), esattamente come avviene per tutti i veicoli nel Codice della strada.

Riteniamo, ancora, che la nuova norma abbia ingiustamente escluso dal beneficio i rimorchi con massa complessiva pari a 3.500 kg: non esiste una ragione tecnica per questa esclusione, soprattutto, come si è detto, se il riferimento è fatto sulle categorie internazionali.

Forse, e molto probabilmente, il previsto e prossimo regolamento applicativo di questa legge farà giustizia di questa imprecisione. Del resto il regolamento si rende necessario, anche perché esentare i TATS dall'obbligo di iscrizione al PRA non significa, sic et simpliciter, assegnare loro una nuova veste amministrativa. E' importante, per esempio, che il futuro regolamento eviti che il TATS scivoli verso la forma di "carrello appendice", il che costituirebbe una cura assai più dannosa della malattia perché condannerebbe ogni TATS all'abbinamento con un unico autoveicolo.

Il rischio del "TATS appendice" è in realtà piuttosto remoto, perché la definizione data dal Codice della strada al rimorchio appendice è talmente rigorosa (trasporto di bagagli, attrezzi e simili) da escludere ragionevolmente tale eventualità. Inoltre, poiché i TATS vengono astratti dal regime pubblicistico e dalle garanzie che esso assicura, il regolamento dovrà esprimersi circa gli atti efficaci di compravendita volti a testimoniare comunque il diritto di proprietà.

Infine, se i TATS conserveranno targa propria, come noi auspichiamo, il regolamento dovrà esprimersi puntualmente circa il formalismo necessario per annotare gli estremi dell'intestatario sulla carta di circolazione emessa dagli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (già Motorizzazione Civile). Non sono noti e non saranno certamente rapidi i tempi di emanazione di questo regolamento: probabilmente nel prossimo salone nautico di Genova si avrà ampio modo di confrontarsi, tra addetti ai lavori e tecnici della riforma, sul nuovo status giuridico nel quale il TATS dovrà transitare.

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