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L'Avvocato in Barca - Una guida allo Yachting Law

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Il rimorchio portabarche TATS

Testo e foto di Antonio Pagano


Introduzione

Che cosa è il TATS

Gli allestimenti

I dispositivi di agganciamento

La manovra di aggancio

La meccanica stradale

La frenatura di servizio, di stazionamento e di emergenza

La motrice e il carrello

Le condizioni di abbinamento del complesso veicolare

La patente necessaria

Altre regole per l'autonautica

Il cronotachigrafo?
No, grazie


I costi di impianto e di gestione

Importante innovazione per i carrelli portabarca

Articolo pubblicato su
Nautica 493 - 05/2003

e aggiornato su
Nautica 497 - 09/2003

Tutta la normativa necessaria per navigare tranquilli nei mari italiani

I testi dei principali provvedimenti che regolano la nautica da diporto in Italia

LE CONDIZIONI DI ABBINAMENTO DEL COMPLESSO VEICOLARE

Il vecchio DM 28.5.1985, che introdusse il TATS nell'ordinamento italiano, deve oggi misurarsi con il recepimento della direttiva 98/14/CE (obbligatoria dal 1.10.1998), genericamente indirizzata alle omologazioni dei veicoli: il TATS, quindi, è inquadrato, secondo i casi, nelle categorie internazionali dei rimorchi O1 (fino a kg 750) e O2 (oltre kg 750 e fino a kg 3.500). Il limite dei 2.000 chilogrammi imposto dal DM 28.5.1985, per quanto formalmente non estinto, non è da considerare ancora attuale, perché l'esistenza di una norma nazionale più restrittiva non può impedire l'immissione in circolazione nello Stato membro di un veicolo omologato secondo la direttiva comunitaria. Per di più, l'attuazione della direttiva 95/48/CE relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli della categoria M1 (obbligatoria dal 1.1.1997) ha rivoluzionato le condizioni di traino allargandone le possibilità in termini ponderali, ma sempre con riferimento alle nuove omologazioni. Ricordiamo che i veicoli di categoria M1 sono, sostanzialmente, le autovetture e le autocaravan.

La novità più sensibile riguarda il rapporto di traino, cioè il rapporto tra la massa complessiva del rimorchio e quella della motrice, con riferimento a motrici della categoria M1. Se il rimorchio è sprovvisto di freni questo rapporto potrà essere, al massimo, pari a 0,5 e la massa del rimorchio mai superiore a 750 chilogrammi. Se il rimorchio è munito di un sistema di frenatura di servizio il rapporto potrà arrivare al valore 1 e addirittura, se la motrice è riconosciuta tecnicamente come "fuori strada", anche 1,5 (ma il rimorchio non potrà mai superare i 3.500 chilogrammi).

In attesa dell'armonizzazione della direttiva 97/27/CE, tutto ciò non vale ancora per le motrici di categoria N1 (autocarri fino a kg 3.500), anche se molte Case costruttrici producono autoveicoli assolutamente simili tra loro e poi li inquadrano in M1 o in N1 secondo le esigenze: per gli N1 il rapporto di traino è fermo all'art. 219 (Appendice IV) del Regolamento del Codice della strada, cioè 0,8 se il rimorchio è dotato di un sistema di frenatura meccanico ad inerzia (vedi Tabella).

Rapporto di traino massimo Fonte normativa Deroghe Note per il rimorchio
Categoria M1 (autovetture, ...) 1 Direttiva 95/48/CE fuoristrada 1,5 -con frenatura
-max kg 3500
Categoria N1 (autocarri, ...) 0,8 Regolamento CdS Art. 219 con frenatura meccanica

Naturalmente, rimane fermo il principio secondo cui può essere assegnata una massa rimorchiabile inferiore a quella ottenibile con il massimo rapporto di traino, se quel veicolo e/o il gancio di traino che esso monta hanno limitazioni di carattere costruttivo.

Al tempo stesso, non si può ignorare la verifica del massimo carico verticale ammesso sulla sfera del gancio di traino: in sede di installazione del gancio deve essere apposta, in prossimità del gancio stesso, una targhetta adesiva che riporta quel valore determinato costruttivamente. Il rispetto del valore del massimo carico verticale sulla sfera è una condizione di grande importanza per la sicurezza dell'abbinamento.

Dualmente, la carta di circolazione del rimorchio riporta il massimo valore di carico verticale trasmesso sul gancio.

Lo storico DM 28.5.1985 prima richiamato, peraltro, non ha perso completamente di efficacia laddove indica regole dimensionali per l'abbinamento tra macchina e rimorchio, regole che hanno il valore di norme di comportamento e non già di dati costruttivi dei veicoli.

Ricordiamo la larghezza del TATS, che può superare di 70 centimetri quella della motrice (arrotondamento ai 5 centimetri superiori); questa maggiore larghezza del rimorchio è attribuita solo al TATS (e non ad un generico rimorchio per trasporto specifico) e solo nell'abbinamento con un'autovettura o un autocaravan (cioè motrici della categoria M1). In ogni caso, la barca non può sporgere più di 30 centimetri per ogni lato rispetto ai bordi esterni delle luci di posizione posteriori del carrello, a condizione che a sporgere sia proprio lo scafo e non solo degli elementi difficilmente percepibili (pali, sbarre, lastre, etc.).

In buona sostanza, le operazioni da effettuare in sede di abbinamento di una motrice con un TATS sono:

  • lettura della carta di circolazione della macchina, per verificare la massa rimorchiabile e la larghezza rimorchiabile massima;
  • lettura della carta di circolazione del rimorchio, per verificare la sua massa complessiva, la sua lunghezza massima ed il carico verticale massimo che trasmette sul gancio;
  • controllo della condizione di marcia dell'autoveicolo, con riferimento alla sua massa reale;
  • controllo della reale condizione di carico della barca sul carrello, sia rispetto alle dimensioni che alla massa che raggiunge il TATS caricato;
  • controllo della targhetta adesiva del gancio per il massimo carico verticale;
  • controllo del rispetto del rapporto di traino.
   


Pannello di segnalazione per carico sporgente

Inoltre, la macchina deve essere equipaggiata con due specchi retrovisori esterni, anche asportabili, che non sporgano più di 20 centimetri dalla sagoma del veicolo (macchina o rimorchio) di maggior ingombro trasversale. La possibilità di far sporgere un oggetto in senso longitudinale (il classico albero della vela) è consentita dal Codice della strada solo posteriormente, per una lunghezza non superiore ai 3/10 del veicolo. I 3/10 devono essere computati sul veicolo singolo, macchina o rimorchio, e non sull'intero treno. La segnalazione di carico sporgente è data dall'apposizione di un pannello fissato rigidamente al carico stesso, in modo da rimanere sempre verticale, cioè rivolto in modo chiaramente visibile verso i conducenti che seguono.

Naturalmente escluderemo di far sporgere posteriormente qualcosa di talmente pesante da far scaricare l'appoggio sulla sfera del gancio, condizione questa di pericolo sia per la frenata del complesso veicolare che per la stabilità dell'aggancio. Analogo errore verrebbe commesso se, usando impropriamente la barca come vano di carico per i bagagli al seguito, concentrassimo pesi verso la poppa, magari già appesantita dal motore.

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