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La tutela giuridica della proprietà intellettuale applicata al design navale
A differenza di altri settori produttivi, in questi ultimi anni attraversati da crisi, il settore nautico è in crescita ed è divenuto molto dinamico mostrando una straordinaria vitalità. La forma o il design delle imbarcazioni Made in Italy possiede un valore concorrenziale e di mercato determinante nel successo commerciale del prodotto stesso. Ecco, allora, che la sua tutela giuridica assume un ruolo di importanza strategica. Per contrastare il fenomeno della contraffazione da parte di imprese, che non esitano a "clonare" il design altrui, è necessario che i cantieri italiani si tutelino ricorrendo agli strumenti che la legge mette a disposizione per proteggere le loro creazioni. Occorre evidenziare che la protezione del design è stata profondamente semplificata dalla normativa della Comunità Europea. Due provvedimenti di portata rivoluzionaria sono infatti intervenuti sulla materia: la Direttiva 98/78/CE, del 13 ottobre 1998, e il Regolamento n. 6, del 12 dicembre 2001. Entrambi hanno avuto come obiettivo quello di armonizzare la protezione giuridica dei disegni in tutto il territorio comunitario.
Un primo sistema per proteggere il nostro progetto o parte di esso, è il ricorso al D.Lgs 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale" a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recentemente integrato e modificato in parte dal Dls. n. 140 2006 la c.d. Direttiva Enforcement. Il Codice apporta grandi contributi in termini di chiarimenti e di semplificazione, racchiudendo in sé le varie normative relative alla tutela della proprietà intellettuale, in maniera sistematica e organica, nonché una revisione del complesso quadro normativo esistente, tenendo conto delle nuove esigenze e delle problematiche emergenti con il progresso tecnologico. Di fronte al progetto di un'unità da diporto, il cantiere di costruzione o chi interessato, può proteggere i propri "schizzi" attraverso gli strumenti giuridici offerti dal nostro ordinamento. Una soluzione per proteggere il disegno estetico, le linee di un'imbarcazione secondo quanto previsto dalla norma vigente in Italia, è riconducibile alla disciplina dei disegni e dei modelli regolata dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30; la misura ottimale sarebbe però registrare il modello depositando non uno schizzo o un progetto ma una serie di foto con tutte le viste dell'imbarcazione, in maniera che i dettagli siano ancor meglio apprezzabili. Il problema, tuttavia, sussiste per il fatto che le foto possono essere riprese solo dopo che la nave è stata costruita, perdendo quindi uno o più anni di protezione. Possiamo affermare, pertanto, che depositando gli schizzi, è di primaria importanza che siano numerosi e ben dettagliati, in maniera che le caratteristiche esteriori, le uniche proteggibili con il modello o il disegno, siano apprezzabili. Tale normativa prevede che disegni o progetti (o parte di essi) di un imbarcazioni per poter essere registrati devono avere i requisiti della novità e dell'individualità, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 della Direttiva 98/71/CE, recepita con il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, art. 3. L'individuazione di tali requisiti è la base di un programma per originare la tutela da conferire al disegno. Con ciò il progetto, il disegno, la linea di un'imbarcazione, devono avere capacità distintive rispetto ad altri prodotti già immessi sul mercato: ovvero devono essere originali. Ma cosa si intende per originale? Qui si apre un dibattito piuttosto delicato. Per il Giurì del design trarre ispirazione da qualcosa è diverso che copiare: "il designer deve operare con progettazione ed ideazione propria, senza sfruttare parassitariamente le ideazioni altrui". Non è vietato impadronirsi del contenuto dei pensieri altrui, purché si porti una propria elaborazione e progettazione. Occorre precisare che un'opera di design si qualifica come tale quando realizza una fusione tra caratteristiche tecniche e caratteristiche di creatività. Più valori incorpora più è design. E ancora: un disegno o modello si deve considerare nuovo quando non sia stato creato o divulgato un modello uguale prima di esso. Con riferimento al requisito del carattere individuale, si fonda sostanzialmente su un giudizio d'impressione generale, condotto non tanto dal consumatore medio bensì dall'utilizzatore informato, come ribadito all'art. 5, comma 1, della Direttiva 98/71/CE. Ed è proprio in riferimento all'utilizzatore informato e non invece all'esperto del settore, che prima il legislatore comunitario e poi anche quello italiano hanno inteso dare una particolare nota creativa al designer, differenziandolo da quanto previsto per le invenzioni. Tale figura riveste un ruolo fondamentale poiché riesce a individuare difformità che possono essere determinanti nel ritenere che quel disegno o modello abbia carattere individuale e, quindi, sia meritevole di tutela. Secondo la Direttiva 98/71/CE, il disegno o modello può essere tutelato solo se l'impressione che suscita nell'utilizzatore informato è diversa rispetto all'impressione generale derivante da qualsiasi modello o disegno divulgato anteriormente. In riferimento al settore dello shippping, individuare con esattezza chi è l'utilizzatore informato risulta complicato, infatti la normativa in questione non parla di esperto del settore (armatore, ingegnere, broker ) come è invece richiesto nelle invenzioni industriali. Potrebbe trattarsi del soggetto che utilizza la barca, di quello che la progetta o di quello che la vende. L'introduzione di questa figura abbassa la soglia d'accesso alla tutela, nel senso che è più facile ottenere, rispetto a un tempo, il requisito di carattere individuale. Tuttavia un competitore, modificando anche un solo dettaglio rispetto al nostro progetto, può ottenere la tutela e la novità del prodotto, senza essere considerato un contraffattore. La durata della protezione dei disegni o modelli non registrati è di tre anni, a partire dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità. Per i disegni o modelli comunitari registrati è invece di 5 anni. La durata della protezione inizia a partire dalla data di deposito della domanda di registrazione. La protezione può essere prorogata per uno o più periodi di cinque anni, fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito. Un'altra soluzione adottata per proteggere i progetti di un'imbarcazione è quella del diritto d'autore: "le opere del design industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico". Per quanto riguarda il settore nautico, vi sono dei pregiudizi da parte del nostro legislatore a giudicare validi la creatività e il valore artistico del progetto di un'imbarcazione, in considerazione dell'imponente presenza di produzioni in serie di imbarcazioni. Tuttavia, bisogna riconoscere che queste caratteristiche di creatività e di valore artistico, possono essere invece sempre applicate agli yacht custom, che sono progettati e costruiti secondo i desideri dell'armatore e possono essere considerati dei veri e propri modelli unici, dei "one off". La protezione giuridica conferita dalle leggi nazionali sul diritto d'autore, dura fino a 25 anni dopo la morte del designer ed è una tutela molto più ampia rispetto a quella prevista dalla registrazione dei modelli. Tale norma si pone tuttavia in contrasto con l'art. 1 della Direttiva n. 93/98/CE, che fissa la durata della protezione del diritto d'autore fino a 70 anni dalla morte dell'autore stesso. Il Codice industriale, adeguandosi alla normativa comunitaria, ha addirittura permesso la possibilità di cumulo vietata precedentemente. Prima della Direttiva 98/71, in Italia non era riconosciuto il principio del cumulo tra tutela d'autore e tutela brevettuale. Ulteriore mezzo per tutelare giuridicamente i progetti delle unità da diporto è avvalersi del principio della concorrenza sleale, in particolare ex art. 2598 c.c. n. 1 (imitazione servile). Per poter applicare questo tipo di tutela - innanzitutto le parti in causa devono essere una o più imprese - occorre il presupposto che la nave sia un'opera di design, pur non essendoci in merito nessuna sentenza, e che il prodotto venga interamente copiato, ovvero la cosiddetta imitazione servile. Tale tipo di tutela risulta, quindi, di difficile applicazione. Dopo questa panoramica generale sulle forme di protezione dei progetti di imbarcazioni, possiamo affermare in sostanza che due sono le strade comunemente percorribili: la protezione dei progetti d'ingegneria tramite il diritto d'autore, ma come detto precedentemente è una strada difficilmente percorribile e quasi mai intrapresa, in quanto risulta difficile provare che il progetto di una nave sia opera di creatività e, quindi, meritevole di tutela; l'altro metodo è ottenere la tutela tramite modelli di design tipicamente per le parti d'imbarcazione o degli arredi delle stesse che si caratterizzano per una particolare connotazione estetica. L'adeguamento della legislazione italiana sul design alla direttiva comunitaria rappresenta un importante passo avanti nel processo di modernizzazione del quadro regolamentare della proprietà intellettuale che, negli ultimi anni, più di altre materie ha subìto un profondo rinnovamento, grazie soprattutto a una serie di iniziative internazionali e comunitarie. Questo condivisibile sforzo rischia però di essere vanificato da quegli interventi di cui si è detto, che perpetuano l'orientamento ambiguo e discutibile del legislatore italiano nei confronti della materia del design. Anche la Comunità Europea sta varando un progetto ambizioso: Leadership 2015 - Definire il futuro della cantieristica europea - La concorrenzialità mediante l'eccellenza. In esso, tra i vari obbiettivi c'e anche quello di salvaguardare attraverso normative ad hoc le tecniche e le conoscenze della cantieristica europea. Confido sulla LeaderSHIP 2015 e nei i suoi futuri sviluppi perché possa emergere anzitutto la volontà di intensificare la tutela del design navale, dove il Made in Italy risulta il leader indiscusso, offrendo alla cantieristica italiana ed europea validi ed efficaci strumenti di difesa, rendendola così più competitiva, assicurando all'Europa il timone di comando della cantieristica mondiale. IL PLAGIO NELLO YACHT DESIGN L'opinione di Carlo NuvolariCapita spesso di vedere barche "simili" sul mercato. A Nuvolari & Lenard è recentemente capitato di vedersi molto spudoratamente copiare due progetti: un cantiere del medioriente ha realizzato un "clone" di una famosa serie di yacht sportivi che abbiamo disegnato per la americana Palmer Johnson, e durante l'ultimo Salone di Dubai abbiamo visto un modellino che proponeva in tutto e per tutto uno yacht di 82 metri che stiamo realizzando con Oceanco in Olanda. In entrambi i casi l'azione di contrasto legale è intrapresa dai cantieri licenziatari dei nostri disegni, che si impegnano con forza a contrastare il fenomeno. Il confine fra il "copiare" ed "ispirarsi" è talmente labile che risulta in pratica quasi impossibile sul piano strettamente legale vedere protetti i propri diritti in tempi ragionevolmente brevi. In pratica il fenomeno delle imitazioni è meno dannoso di quanto possa sembrare. Nel mercato nautico esistono delle precise "classi", delle separazioni di "rango" che allontanano i vari cantieri ed i vari progettisti. Questa "separazione" in qualche modo mitiga il problema delle copie. Ricorrendo a un parallelo automobilistico, se un costruttore coreano immettesse sul mercato un'auto sportiva molto simile alla Ferrari, non farebbe gran danno all'azienda italiana, poiché nel campo del lusso gli acquirenti comprano selettivamente solo ciò che è percepito come veramente esclusivo. In un certo senso se Nuvolari & Lenard viene copiata, noi ci sentiamo rafforzati da questo. Significa che i nostri progetti sono considerati vincenti e originali. Il fatto di essere copiati dunque non ci danneggia più di tanto poiché chi si abbassa a copiare è anche costretto a proporre i progetti a cantieristica di "rango" inferiore, che si accontenta appunto di copie. Ciò non fa altro che rafforzare la validità degli "originali" e quindi il loro valore e apprezzamento sul mercato. Per fortuna la divisione in classi del mercato del design non è impermeabile anzi, è in continuo ribollire, quindi sale solo chi se lo merita e disegna veramente qualcosa di originale.
L'opinione di Carlo Galeazzi
L'opinione di Giovanni Zuccon
L'opinione di Fulvio de Simoni IL COMMENTO DEI PROGETTISTI "YDESIGN" Come giovane gruppo di progettazione, che opera per affermare la propria immagine in questo settore, avvertiamo in modo forte la problematica in questione. Infatti, per comunicare la propria professionalità, non potendo contare ancora sul prestigio che un nome già affermato ovviamente garantisce, ci si deve proporre "svelando" le proprie idee e metodi progettuali in modo esplicito tramite pubblicazioni, web, pubblicità, ecc. esponendosi in tal modo ad operazioni di plagio. La tutela della proprietà, intellettuale prima ed industriale poi, delle proprie idee, risulta di difficilissima attuazione e molte volte dipende dal "peso" del soggetto che la vuole esercitare a tutto discapito di chi è meno affermato. In sintesi il cuore del problema è di carattere culturale: occorre tutelare e valorizzare a tutti i livelli l'opera di chi progetta e realizza prodotti frutto di creatività, ricerca ed innovazione a scapito di chi invece prende spunto da idee o prodotti non propri, per realizzare senza rischi ed in modo economicamente competitivo prodotti centrati sul mercato. |