Decreto ministeriale 1 giugno 1994

Proroga del termine ed integrazione delle disposizioni transitorie previsti dal decreto ministeriale 18 aprile 1994 concernente le cinture di salvataggio per la nautica da diporto

Gazzetta Ufficiale 08.06.94 n. 132

Ministero dei Trasporti e della Navigazione Il dirigente superiore direttore della divisione sicurezza della navigazione

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, recante disposizioni transitorie concernenti le caratteristiche ed i requisiti delle cinture di salvataggio per la nautica da diporto;

Considerato che l’attuale situazione emersa dal mercato non consente di soddisfare la richiesta di acquisto immediato di cinture di salvataggio corrispondenti ai requisiti previsti dall’art. 1 del predetto decreto del 18 aprile 1994;

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di prorogare il termine di cui all’art. 2, terzo comma, del citato decreto ministeriale del 18 aprile 1994 e di integrare lo stesso art. 2 con la previsione della possibilità da parte dell’utente di conservare a bordo anche le cinture di salvataggio di tipo approvato in applicazione della SOLAS ’74 non emendata; Decreta: Art. 1 1. Il termine stabilito dall’art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, per ottenere da parte dell’utente la dichiarazione di conformità al prototipo delle cinture di salvataggio, costruite ai sensi del decreto ministeriale del 2 dicembre 1977, al fine del loro mantenimento a bordo, è prorogato al 15 ottobre 1994. Art. 2 1. Le cinture di salvataggio di “tipo approvato” in conformità alla convenzione internazionale SOLAS ’74, non emendata, esistenti a bordo delle unità da diporto, possono essere conservate fino a quando non se ne ritenga necessaria la loro sostituzione. Art. 3 1. Le restanti disposizioni contenute nel decreto ministeriale 18 aprile 1994 rimangono invariate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 giugno 1994

Il dirigente superiore: LASCO