Decreto ministeriale 10 gennaio 1991 n. 77

Regolamento concernente modalità di riscossione della tassa di stazionamento per la navigazione da diporto.

Gazzetta Ufficiale 31.03.91 n. 61

Il Ministro della Marina Mercantile di concerto con il Ministro delle Finanze e il Ministro dei Trasporti

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sulla navigazione da diporto;

Visto l’art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall’art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, con il quale viene stabilito che le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto (a motore o a vela con motore ausiliario) nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1989 (Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1989, n. 164) con il quale sono state emanate norme tecniche per la riscossione della tassa di stazionamento a copertura del periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge n. 171/1989 sino al 31 dicembre 1989 ed il successivo decreto di proroga del 15 dicembre 1989 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1989, n. 299) da ultimo prorogato con decreto ministeriale 20 settembre 1990 (Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 1990, n. 244);

Considerato che occorre stabilire le modalità definitive di riscossione della anzidetta tassa;

Visto l’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 4 ottobre 1990;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 25 del 9 gennaio 1991; Adotta
il seguente regolamento: Art. 1 1. Sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento di cui all’art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall’art. 13 della legge 5 maggio 1976, n. 171, le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali che navighino, sostino o siano ancorate in acque pubbliche (marittime o interne) anche se assentite in concessione a privati.

2. Sono inoltre soggetti alla citata tassa i natanti a motore o a vela con motore ausiliario posseduti o comunque nella disponibilit&agrave di cittadini italiani, qualora utilizzati nelle condizioni di cui al precedente comma. Art. 2 1. La tassa di stazionamento, come stabilito dal secondo comma dell’art. 17 sopracitato, è calcolata in base alla lunghezza fuoritutto dell’unità ed è pari a lire 150, 250 e 350 per ogni centimetro di lunghezza rispettivamente per i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario), le imbarcazioni e le navi da diporto.

2. Per tutte le unità da diporto (natanti, imbarcazioni e navi) a vela con motore ausiliario, la tassa di stazionamento calcolata come sopra è ridotta alla metà. Art. 3 1. La tassa di stazionamento è corrisposta mediante versamento su conto corrente postale n. 21524004 intestato a: “Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Roma”. Nella causale del versamento nonchè sul retro della ricevuta che rimane al contribuente deve essere riportata la seguente dizione: “Legge n. 171/89 – Tassa di stazionamento anno…… (per le imbarcazioni e le navi) / numero mesi……. (per i natanti)”. Devono altresì essere indicati: per le imbarcazioni e le navi gli elementi di identificazione dell’unità(numero e sigla dell’ufficio di iscrizione, lunghezza fuoritutto espressa in centimetri) nonchè se trattasi di unità vela, a motore o a vela con motore ausiliario; per i natanti il modello, la ditta costruttrice, la lunghezza fuoritutto espressa in centimetri nonchè se trattasi di natante a motore o a vela con motore ausiliario.

2. La ricevuta di pagamento deve essere tenuta a bordo dell’unit&agrave in originale o in copia autenticata. Art. 4 1. Il versamento della tassa di cui sopra deve essere effettuato: per le imbarcazioni e le navi da diporto in un’unica soluzione per l’intero anno solare;
per le imbarcazioni e le navi da diporto di prima iscrizione per tanti dodicesimi della tassa annuale quanti sono i mesi intercorrenti da quello di iscrizione compreso fino al 31 dicembre dello stesso anno;
per i natanti da diporto per un importo minimo di quattro mesi decorrenti dalla data del versamento. Art. 5 1. La tassa di stazionamento pagata per una determinata unità &egrave valida fino alla sua scadenza anche qualora intervenga il trasferimento di proprietà dell’unità stessa. Art. 6 1. Contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Il versamento della sovratassa nonchè del tributo evaso deve essere effettuato sullo stesso conto corrente postale e con le modalità di cui agli articoli 3 e 4. Nella causale di versamento nonchè sul retro della ricevuta deve essere riportata la seguente dizione: “Legge n. 171/89 – Verbale n. …… del…………. – Sovratassa di stazionamento + tributo evaso anno …………. (per le imbarcazioni e le navi) / numero mesi………. per i natanti)” e devono inoltre essere riportate le indicazioni di cui al citato art. 3. Art. 7 1. I decreti ministeriali 3 luglio 1976 (Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1976, n. 190), 13 ottobre 1978 (Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1978, n. 298) e 20 settembre 1990 (Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 1990, n. 244) sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 gennaio 1991

Il Ministro della marina mercantile VIZZINI
Il Ministro delle finanze FORMICA
Il Ministro dei trasporti BERNINI

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1991
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 236