Decreto legge 16 giugno 1994 n. 378

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto

Gazzetta Ufficiale 16.06.94 n. 139

Il presente decreto è stato convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994 n. 498 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1994 n. 188 dove è possibile consultarne il testo aggiornato Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare la vigente normativa sulla nautica da diporto, anche al fine di favorire la ripresa del settore con conseguenti riflessi positivi sui livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con i Ministri del Bilancio e della Programmazione Economica, delle Finanze e del Tesoro; emana
il seguente decreto-legge: Art. 1
Modifica della definizione di natante 1. Il quarto comma dell’articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall’articolo 1 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

“Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
c) imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;
d) natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario.”
.

2. Dopo il quinto comma dell’articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e sostituito dall’articolo 1 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è inserito il seguente:

“È motoveliero l’unità da diporto a propulsione mista, meccanica e a vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l’eventuale fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello spinnaker, e la potenza del motore in cv o in kw sia superiore o uguale rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.”.

3. Il sesto comma dell’articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

“Ai fini dell’applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l’imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 24 metri.”.

4. Il primo comma dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall’articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall’articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

“Sono natanti:
a) le unità da diporto a remi;
b) le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 10.”
.

5. Dopo il primo comma dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall’articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall’articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è inserito il seguente:

“La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici non costituenti parti strutturali dello scafo, come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere e similari.”.

6. Dopo il quarto comma dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“La navigazione e l’utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooters o moto d’acqua e mezzi similari sono disciplinate con ordinanze delle competenti autorità marittime o della navigazione interna.”.

7. Il sesto comma dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, così come introdotto dall’articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

“Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, il numero minimo delle persone componenti l’equipaggio dei natanti di cui al presente articolo, nonchè la potenza minima e massima dei motori installabili a bordo di detti natanti, in base al loro dislocamento ed alle altre caratteristiche strutturali.”. Art. 2
Comando e condotta di unità da diporto 1. La rubrica del capo IV della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è così modificata:
“Comando e condotta di natanti, imbarcazioni e navi da diporto”.

2. L’articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall’articolo 10 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall’articolo 15 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

“Art. 18

Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore di cilindrata superiore a 500 cc, se a carburazione a due tempi, o a 650 cc, se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 800 cc, se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 1200 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 18,4 kw o a 25 cv, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni di cui all’articolo 20.

Per la durata di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il comando e la condotta di unità da diporto sulle quali sia installato un motore omologato prima della data di entrata in vigore della presente legge, l’obbligo del possesso della patente è determinato dal solo valore della potenza indicata sul libretto d’uso del motore, a prescindere dalla cilindrata dello stesso.

Nessuna abilitazione è richiesta per comandare o condurre gli altri natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:
a) anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remi, con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa;
b) anni 16, per i natanti a motore, nonchè per i natanti a vela con motore ausiliario e per i motovelieri a bordo dei quali sia stato installato un motore di potenza inferiore o uguale a quelle indicate nel primo comma del presente articolo;
c) anni 18 in occasione di competizioni motonautiche.

Per la partecipazione all’attività di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega Navale Italiana, nonchè per lo svolgimento di attività agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di età di cui al terzo comma possono essere modificati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, in relazione ai limiti di età previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l’avvio agli sport nautici.”.

3. Il primo comma dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

“Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 18, non si possono comandare o condurre natanti o imbarcazioni dotati di motori aventi caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell’art. 18 o navi da diporto senza aver conseguito la prescritta abilitazione.”.

4. Dopo il primo comma dell’articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall’articolo 11 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall’articolo 17 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sono inseriti i seguenti:

“Per il comando e la condotta di natanti da diporto a vela con motore ausiliario avente caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell’articolo 18 della presente legge, nonchè per il comando e la condotta di motovelieri e di natanti, dotati di motore aventi caratteristiche analoghe a quelle sopra indicate, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e a motore, abilitate alla navigazione entro 6 miglia di distanza dalla costa.

Per il comando e la condotta di motovelieri abilitati alla navigazione oltre sei miglia di distanza dalla costa, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario abilitate oltre le sei miglia dalla costa.”.

5. L’articolo 29 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

“Art. 29

Le abilitazioni al comando ed alla condotta dei natanti, dei motovelieri, delle imbarcazioni e delle navi da diporto, hanno una validità di anni dieci dalla data di rilascio, convalida o revisione; qualora siano rilasciate, convalidate o revisionate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età, sono valide per anni cinque. Chiunque assume il comando o la condotta di unità da diporto con abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 39, secondo comma, della presente legge.

Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione stabilisce con propri decreti le modalità per la convalida delle patenti nautiche, nonchè termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti, in relazione all’abilitazione delle unità cui si riferiscono, all’età dei conducenti o ai loro requisiti fisici o psichici. Con gli stessi decreti saranno disciplinate le ipotesi di revisione qualora, in qualsiasi momento, sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari di abilitazione dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonchè sulla persistenza della idoneità tecnica al comando.”. Art. 3
Modalità di riscossione e di gestione della tassa di stazionamento e disposizioni transitorie 1. La riscossione e la gestione della tassa di stazionamento di cui all’articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, sostituito dall’art. 2 della legge 20 aprile 1978, n. 153, e dall’art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, come modificato dal comma 1 dell’articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, per il tempo ed alle condizioni da stabilire con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è affidata ad ente od organizzazione con specifica competenza nel settore della riscossione dei tributi.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata come previsto al comma 2 del presente articolo, è ridotta a 2/3.

3-ter. I natanti a bordo dei quali sia stato installato un motore avente cilindrata superiore a 1300 cc, se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc, se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 55,15 kw o a 75 cv sono soggetti al pagamento di una tassa di stazionamento nella misura e con le modalità previste per le imbarcazioni a motore, di pari lunghezza.”.

3. Le unità da diporto di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 7,50 se a motore o di metri 10 se a vela e i motovelieri di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 10, se non iscritti, devono essere iscritti nei registri tenuti dalle autorità locali di cui all’articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di iscrizione le unità di cui trattasi continuano ad essere assoggettate alle disposizioni della precedente normativa, a condizione che venga tenuta a bordo una dichiarazione autenticata del costruttore, dell’importatore o del rivenditore od un atto notorio del proprietario dai quali si evinca, in modo inequivocabile, che l’immissione nel possesso dell’unitàè avvenuta in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

4. I proprietari delle unità da diporto di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela o di motovelieri di lunghezza inferiore a metri 10 possono, se iscritte, chiederne la cancellazione dai pubblici registri, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. I proprietari delle unità da diporto classificate motovelieri possono chiedere l’aggiornamento dell’iscrizione e le relative annotazioni sulla licenza di navigazione, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, devono richiedere, all’autorità presso la quale sono iscritte, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il passaggio dell’iscrizione dai registri delle imbarcazioni da diporto a quello delle navi da diporto ed il rilascio di una nuova licenza di navigazione.

7. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto pari od inferiori a 24 metri, devono richiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all’ufficio di iscrizione il passaggio dell’iscrizione dai registri delle navi da diporto a quello delle imbarcazioni ed il rilascio di una nuova licenza di navigazione.

8. I proprietari di unità, le quali a norma del presente decreto transitano da una categoria superiore ad una inferiore, che hanno già corrisposto l’importo della tassa di stazionamento per l’anno 1994, non possono richiedere la restituzione delle somme versate in eccedenza.

9. I proprietari o possessori di unità, le quali a norma del presente decreto transitano da una categoria inferiore ad una superiore, devono corrispondere l’importo della tassa di stazionamento prevista, per questa ultima categoria, a partire dal 1 gennaio 1995.

10. Per le abilitazioni di cui all’articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come integrato dal comma 4 dell’articolo 2, che hanno, per decorrenza decennale o quinquennale dal momento del rilascio o dell’ultima revisione, cessato di avere validità in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, deve essere richiesta, agli uffici competenti, la convalida entro il 31 dicembre 1994. Art. 4
Copertura finanziaria 1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in annue L. 1.500.000.000 a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento trascritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1994, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero del Tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 5 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì16 giugno 1994

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FIORI, Ministro dei Trasporti e della Navigazione
PAGLIARINI, Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
TREMONTI, Ministro delle Finanze
DINI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: BIONDI