I nuovi programmi d’esame per conseguire la patente nautica

Finalmente il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, sull’onda riformatrice dei Decreti legislativi 229/17 e 160/20 ha emanato il tanto atteso DM con cui si adottano i nuovi programmi d’esame per le patenti nautiche e alcune norme di organizzazione che rivestono una importante funzione chiarificatrice sullo svolgimento degli esami.

In effetti, già nel 2013 fu emanato un decreto di riforma della disciplina del 1997 ma tale strumento non è mai entrato in vigore a causa della mancata adozione del decreto direttoriale che approvasse i quiz. Questo strumento – mai entrato in vigore – è ora definitivamente abrogato insieme al decreto del 1997.

Ormai era necessaria una chiarificazione visto il complicato ed assurdo (ma tutto italiano) quadro in atto, cosa del resto voluta anche dalla legge delega per la riforma del Codice della nautica. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2021, passati i 15 giorni di prammatica, il Decreto – datato 10 agosto 2021 – avvia il nuovo corso a partire dal 13 ottobre 2021.

Dobbiamo notare che il testo, senza tradire il vecchio impianto e le modalità della nostra patente, tiene in debito conto le osservazioni e indicazioni provenienti dagli operatori dal settore oltre che naturalmente dalla Capitanerie di Porto e mira a superare le principali problematiche applicative riscontrate mettendosi in linea con le nuove esigenze della nautica.

Tutte le novità del decreto per le Patenti Nautiche

Il Decreto consta di 11 articoli e 4 allegati che debbono essere letti attentamente per cogliere le numerose novità che lo caratterizzano. Naturalmente sarà a breve corredato da linee operative ed è inutile dire che in effetti il tutto potrà funzionare in modo adeguato solo dopo l’uscita del nuovo regolamento al Codice. Ciò posto passiamo ad una succinta illustrazione in cui metteremo in luce le novità e gli aspetti specifici di maggiore interesse.

Patente nautica: prova scritta e prova pratica

Per prima cosa ex art. 3 si dovranno superare una prova scritta ed una pratica; il candidato deve aver effettuato almeno cinque ore complessive di manovre su imbarcazioni o navi da diporto utilizzate per l’insegnamento professionale e attestate da una scuola nautica.

Finisce quindi l’era del “fai da te” o dell’utilizzo di unità di amici. Chi ha ottenuto l’idoneità alla prova scritta, ma non ha superato – per le due volte consentite – la prova pratica, può sostenere entro trenta giorni la sola pratica senza ricominciare il percorso dall’inizio, come avveniva fino a oggi.

Entro i termini di validità dell’istanza di esame si ha la possibilità di ripetere le sole prove scritte eventualmente non superate.

Altra innovazione interessante riguarda il caso in cui non si sia superato il carteggio (richiesto per la patente “senza limite”): il candidato può chiedere di proseguire l’esame per il conseguimento della patente nautica “entro 12 miglia”, della serie meglio poco che niente.

Rimane poi la possibilità, per chi non supera il “Quiz Vela”, di proseguire l’esame ai fini del conseguimento della patente “limitata” al motore. Insomma si cerca di salvare il salvabile nell’esame svolto senza penalizzare il candidato.

Patenti nautiche di categoria C

Altra innovazione da tempo attesa (art. 4) riguarda i candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria C – vale a dire per la Direzione nautica – nonché quelli con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

Costoro, all’atto della presentazione della domanda di ammissione agli esami, possono richiedere l’applicazione di misure personalizzate compensative per lo svolgimento delle prove di esame.

La concessione, può essere totale, parziale o negata ma con motivazione dall’esaminatore o dalla commissione di esame

Le misure compensative consistono in concessione di:

  • tempi prolungati nella misura aggiuntiva massima non superiore al 30{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8};
  • ausili, adattamenti e strumenti compensativi, inclusa la scelta della forma orale di svolgimento delle prove teoriche, necessari in relazione alla tipologia e all’intensità di deficit attestate dal certificato medico di idoneità al conseguimento della patente nautica e alla tipologia della prova di esame;
  • supporto di assistenti, mediatori o traduttori in rapporto allo specifico deficit attestato dal certificato medico di idoneità.

patente

Tutte le prove da superare per conseguire la Patente Nautica

Passiamo ora agli aspetti di maggiore interesse per gli aspiranti patentati che riguardano naturalmente le prove da superare.

La prova scritta

La prova scritta, articolata in relazione alla tipologia di abilitazione richiesta prevede a seconda dei casi, lo svolgimento di test d’esame costituiti da quiz e/o prove di carteggio nautico. Il Quiz base consta di venti quesiti a risposta multipla, costituito da tre risposte di cui una sola esatta.

Supera la prova chi fornisce almeno sedici risposte esatte in 30′. Il Quiz su elementi di carteggio nautico consiste in cinque quesiti a risposta singola, volti a verificare la capacità di interpretare una carta nautica o la cartografia elettronica. Supera la prova chi fornisce almeno quattro risposte esatte in 20′.

Il Quiz Vela

Il Quiz vela consta di cinque quesiti a risposta singola sulle competenze di navigazione a vela. La prova è superata se il candidato fornisce almeno quattro risposte esatte in 15′.

La prova di carteggio nautico

La prova di carteggio nautico è costituita da quattro quesiti indipendenti. La prova è superata con tre risposte esatte in 60′. Il candidato è tenuto a presentarsi all’esame munito delle carte nautiche 5/D e 42/D pubblicate dall’Istituto idrografico della Marina, prive di alterazioni o segni di precedenti esercitazioni, che consegna alla commissione d’esame all’atto dell’appello e del materiale necessario a svolgere gli esercizi di carteggio.

  • L’esame si apre con il Quiz sul carteggio o con la prova di carteggio, che sono propedeutiche.
  • Per tutti i test d’esame, la risposta omessa equivale a risposta errata.
  • La prova scritta è superata qualora il candidato abbia superato tutti i test d’esame previsti per la tipologia di abilitazione richiesta.

La prova pratica

La prova pratica (Art. 7) finalmente si chiarisce la situazione delle unità utilizzabili. Sono inoltre specificati i tratti minimi di navigazione da compiere.

Per il conseguimento delle patenti di categoria A e C essa sarà svolta su unità di lunghezza minima di 5,90 metri, se con propulsione a motore, ovvero di 9 metri, se con propulsione a vela con motore ausiliario. Le unità utilizzate in sede d’esame – che in effetti potrebbero essere viste le dimensioni natanti ex art. 3 del Codice della nautica – debbono però essere iscritte nell’ATCN o nei vecchi RID. È consentito l’utilizzo di unità di bandiera comunitaria ma iscritta in un pubblico registro.

Nel corso della prova devono obbligatoriamente trovarsi a bordo:

  •  il candidato;
  •  l’esaminatore ed il segretario ovvero il presidente e il membro della commissione esaminatrice;
  •  l’istruttore professionale di vela nel caso di patenti nautiche relative alle unità a vela ed a propulsione mista;
  •  un soggetto designato dal candidato in possesso da tre anni della patente corrispondente a quella richiesta ovvero l’istruttore dalla scuola nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando dell’unità.

La prova pratica ha inizio quando il candidato esegue le manovre richieste dall’esaminatore unico o dall’esperto velico per la prova di vela.
La prova termina con la dichiarazione dell’esito.
È dichiarato non idoneo chi non dimostra di saper eseguire le manovre previste.
La prova pratica effettuata su unità a vela include anche il programma di manovra da effettuarsi a motore.
Chi non sia idoneo nella prova a vela ha facoltà di optare per il conseguimento della patente limitata al motore, effettuando le manovre a motore previste.

La prova pratica dovrà svolgersi:

  • a) per la navigazione entro le 12 miglia in mare ovvero in laghi o in specchi acquei navigabili adeguati allo svolgimento in sicurezza delle manovre previste dai programmi di esame e sui quali sia autorizzata la navigazione ai fini dello svolgimento di attività di esame per il conseguimento delle patenti nautiche;
  • b) per la navigazione senza alcun limite dalla costa, si svolge in mare.

Le prove per conseguire la Patente Nautica B

Passiamo ora alle prove per la patente B (Nave da diporto – Art. 8). La prova teorica verte sulle materie previste dal programma d’esame ed è costituita:

  • da una prova scritta, basata sugli argomenti inclusi nel secondo gruppo del programma di esame, comprensiva della risoluzione pratica di un problema di cinematica navale anticollisione della durata di 90′;
  • da un’interrogazione orale. La prova è svolta in mare su una nave da diporto o con innovazione su una unità da traffico di lunghezza non inferiore a 24 metri. In caso di indisponibilità comprovata su un’imbarcazione da diporto o su un’unità da traffico di lunghezza non inferiore a 20 metri.

Nel corso della prova pratica devono obbligatoriamente trovarsi a bordo:

  • il candidato;
  • la commissione esaminatrice;
  • un soggetto in possesso da almeno tre anni di patente nautica di categoria B, designato dal candidato ovvero dalla scuola nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando dell’unità ovvero, nel solo caso di impiego di unità da traffico, il comandante della medesima in possesso del previsto titolo professionale marittimo, che mantiene il comando.

I programmi d’esame

Analizzando i programmi di esame, notiamo che la “nomenclatura” dell’unità è limitata alle parti principali dello scafo nonché a piccole avarie, alla potata di un diportista.

Per il temuto Colreg (Regolamento per prevenire gli abbordi in mare) si chiederanno “a memoria” quelli principali, tra cui quelli delle unità da diporto e delle navi inferiori e maggiori di 50 metri, delle navi all’ancora e delle unità da pesca.

Si innova invece sul fronte delle nozioni sui rischi derivanti dalla conduzione dell’unità sotto l’influenza dell’alcol o in stato di alterazione psico-fisica. È poi finalmente previsto l’uso degli strumenti elettronici per il posizionamento del punto nave.

Crescono infine di peso specifico i quiz su “manovre e condotta”, le precauzioni da adottare all’ingresso e all’uscita dei porti e in navigazione in prossimità della costa e dei bagnanti, quelli sui limiti di velocità ed elementi sulla protezione dell’ambiente marino.

Taluni aspetti anche pericolosi e/o fastidiosi della navigazione da diporto erano alquanto ignorati prima dell’emanazione del Codice nel 2005 e in effetti la parte sanzionatoria ha conosciuto ampio sviluppo. Parimenti è decisamente incrementata la coscienza ecologica, la protezione antinquinamento e ben numerose sono le aree marine protette.

In definitiva un provvedimento atteso e necessario che tiene conto dell’evoluzione del settore. naturalmente per maggiori ragguagli si consiglia la consultazione diretta del testo e dei suoi allegati ragguagliandolo con gli artt. 25 e segg. del Regolamento al codice e suoi allegati.

a cura dell’Avv. Ettore Romagnoli