Aggiornamento: 6 dicembre 2011

Il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, conosciuto anche come “Decreto Salva Italia” del Governo Monti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06.12.2011 – Supplemento Ordinario n. 251, all’Art. 16, “Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei”, ha reintrodotto nel nostro ordinamento una tassa sullo stazionamento delle unità da diporto dovuta da tutte quelle di lunghezza superiore superiori a 10 metri a partire dal 1° Maggio 2012.La legge 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011 – Supplemento ordinario n. 276, ha convertito definitivamente in legge il decreto apportando alcune modificazioni (es. riduzione della tassa per vetustà delle unità da diporto) dettate anche dalla protesta di tutto il mondo della nautica per un provvedimento che può dare il colpo di grazia al settore già disastrato.

Ricordiamo che la “vecchia” tassa di stazionamento era stata abolita nel 2003 dall’Art. 15 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 di riforma della nautica (“Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”).

Nota: salvo diversa indicazione tutti i riferimenti normativi che seguono (es. comma 2, comma 3, ecc.) si referiscono all’Art. 16 del citato decreto-legge n. 201/2011 così come emendato dalla legge di conversione n. 214/2011.

Il comma 2 prevede dunque che dal 1° Maggio 2012 tutte le unità da diporto che stazionino nei porti marittimi nazionali, che navighino o che siano ancorate in acque pubbliche anche se in concessione a privati, sono soggette ogni anno al pagamento della tassa di stazionamento, calcolata in base alla tariffa giornaliera sotto riportata. 

Tariffa giornaliera in vigore dal 1° Maggio 2012

Lunghezza dell’unità da diporto
Da metri A metri Euro
10.01 12.00 5
12.01 14.00 8
14.01 17.00 10
17.01 24.00 30
24.01 34.00 90
34.01 44.00 207
44.01 54.00 372
54.01 64.00 521
64.01 oltre 703

Calcolo personalizzato della tassa di stazionamento dovuta

Ai fini dell’applicazione e del calcolo della tassa di stazionamento dovuta, la lunghezza in metri dell’unità da diporto cui fare riferimento (comma 6) è quella misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto, corrispondente al vecchio concetto di “lunghezza fuori tutto” al netto di eventuali appendici aggiunte, quali ad esempio piattaforme, plancette, bompressi, ecc. che siano smontabili senza arrecare danni alla struttura dello scafo e/o all’appendice stessa.

La nuova tassa, a differenza dalla vecchia tassa di stazionamento abolita nel 2003, va pagata per ogni giorno o frazione di effettiva messa in acqua dell’unità da diporto ed indipendentemente dalla nazionalità della stessa.

Il comma 7 demanda ad un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (tuttora non emanato) le modalità ed i termini di pagamento della tassa di stazionamento, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo. In ogni caso dovrà essere possibile effettuare il pagamento con moneta elettronica.

Il comma 8 stabilisce che la ricevuta di pagamento, anche elettronica, dovrà essere esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle dogane oppure all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

L’omesso, ritardato o parziale pagamento della tassa di stazionamento (comma 10) comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria dal 200{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} al 300{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} dell’importo non versato oltre all’intero importo della imposta dovuta.

Le Capitanerie di porto, gli organi di polizia giudiziaria e tributaria e tutte le altre forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare (comma 9) possono effettuare il controllo dell’avvenuto pagamento della tassa di stazionamento elevando verbale, in caso di violazione, da trasmettere alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento della stessa .

Esclusioni dal pagamento

Sono escluse dal pagamento della tassa di stazionamento:

  • unità da diporto di proprietà o in uso allo Stato o ad altri Enti pubblici;
  • unità obbligatorie di salvataggio;
  • battelli di servizio, purché rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti;
  • unità che si trovino in un’area di rimessaggio e limitatamente ai giorni di effettiva permanenza in rimessaggio (comma 5-bis);
  • unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;
  • unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore;
  • unità ritirate dai cantieri costruttori o distributori con mandato di vendita ed in attesa del perfezionamento dell’atto.

Riduzioni della tariffa

Secondo quanto previsto al comma 3, la tassa di stazionamento, calcolata in base alla tariffa giornaliera di cui sopra, è ridotta alla metà nel caso si tratti di: 

  • unità a vela con motore ausiliario;
  • unità di lunghezza fino a 12 metri, utilizzata esclusivamente dal proprietario residente, come proprio mezzo di locomozione abituale, nei comuni ubicati nelle isole minori italiane oppure nella laguna di Venezia.

Riduzione della tariffa per vetustà dell’unità da diporto

Il comma 15-ter, aggiunto dalla legge di conversione del decreto, ha inoltre introdotto un’ulteriore riduzione della tassa di stazionamento in funzione degli anni trascorsi dalla costruzione dell’unità da diporto come indicato dalla seguente tabella: 

Anni dell’imbarcazione Riduzione della tassa
5 15{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8}
10 30{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8}
15 e oltre 45{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8}

La riduzione della tassa per vetustà si applica alla tariffa eventualmente già ridotta secondo quanto disposto dal comma 3 di cui sopra. Il numero di anni indicato decorre dal 1° Gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione dell’unità da diporto. Pertanto se ad esempio un’imbarcazione viene ultimata il 10 Gennaio 2012, la data da prendere come riferimento sarà il 1° Gennaio 2013 ed avrà pertanto 5 anni (15{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} di riduzione della tariffa) a partire dal 2018.

Documentazione:
Calcolo personalizzato della tassa di stazionamento dovuta
Il testo aggiornato del decreto salva Italia
Il testo approvato dalla Camera dei Deputati (C.4829)
Il testo definitivo approvato dal Senato della Repubblica (S.3066)
La protesta di chi ama la nautica
La vecchia tassa di stazionamento abolita nel 2003
La tabella delle vecchie tariffe della tassa di stazionamento in Euro