Nautica On Line – Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di Nautica Editrice il 1 Lug 2016 Legge 22 dicembre 2011, n. 214 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici Gazzetta Ufficiale 27.12.2011 n. 300 – Supplemento Ordinario n. 276/L La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 2011 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Passera, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Severino Allegato Di seguito riportiamo solamente le parti riguardanti la nautica da diporto dell’allegato alla legge 22 dicembre 2011 n. 214, di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (il c.d. decreto salva Italia). Omissis All’articolo 16: dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. La tassa di cui al comma 2 non è dovuta per le unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto”; al comma 9, primo periodo, le parole: “commi da 2 a 7” sono sostituite dalle seguenti: “commi da 2 a 8” e le parole: “delle stesse” sono sostituite dalle seguenti: “della stessa”; al comma 10, dopo le parole: “dell’imposta” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 2”; dopo il comma 14 è inserito il seguente: “14-bis. L’imposta di cui al comma 11 è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore”; dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: “15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell’imposta di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 15-ter. L’addizionale di cui al comma 1 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è rideterminata l’aliquota di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all’onere derivante dal presente comma”. Omissis Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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