L’archivio informatizzato delle patenti nautiche di Ettore Romagnoli il 19 Giu 2025 Cosa prevede il Decreto 11 Marzo 2025, n. 67 del Ministero dei Trasporti. Dopo anni di attesa si aggiunge un altro tassello al complesso quadro della riforma del Codice della Nautica, iniziata nell’ormai lontano 2017 e che si avvia alla concretizzazione in un quadro sociale ed istituzionale profondamente innovato ed innovativo: è infatti apparso sulla G.U. n. 106 del 09/05/2025 il decreto 11 marzo 2025 n. 67 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’esplicito titolo “Regolamento recante la disciplina dell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche”. Il DM su 9 articoli è entrato in vigore dopo i classici 15 giorni di vacatio legis dalla pubblicazione in G.U. ma sarà applicativo solo dopo 180 giorni dalla stessa per cui sulla base di semplici calcoli si parla del 6/11/2025 perché la nuova disciplina produca effetti reali. In questo lasso di tempo le amministrazioni interessate dovranno operare in stretta connessione, collaborando per realizzare il nuovo strumento per il quale, tra l’altro, è come di consueto applicata la formula dell’invarianza finanziaria per cui non si prevedono nuove spese, dovendo operare quindi nell’ambito e con le risorse umane materiali e tecniche disponibili. Prima di affrontare la trattazione del nuovo decreto è necessario tracciare il quadro disciplinare codicistico sulla base del quale è stato assunto il provvedimento da inquadrare nello sviluppo generalizzato dell’amministrazione digitale e nella presenza sempre più “attenta” dello Stato nelle vicende della vita dei cittadini grazie alla circolazione e alla fruibilità dei dati. Il Codice della Nautica con la riforma del 2017 fu arricchito dall’art.39 bis – profondamente trasformato con la ulteriore riforma del 2020 – intitolato esplicitamente “Anagrafe nazionale delle patenti nautiche”. La nuova norma, partendo dalle esplicitate e superiori finalità di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l’uso di unità da diporto, ottimizzazione dell’azione amministrativa ed infine per disporre di dati completi e aggiornati sull’utenza diportistica (anche a favore di altre Amministrazioni) ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti l’anagrafe nazionale in discorso. Naturalmente il tutto è da inquadrare nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale e in particolare delle “regole tecniche” di cui all’articolo 71 dello stesso. Scendendo nel pratico, nell’anagrafe nazionale devono essere indicati per ogni intestatario di patente nautica: a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente nautica; b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca; b-bis) le limitazioni e le prescrizioni di cui all’articolo 39 del Codice, comma 6-bis in cui si vuole che per le patenti nautiche di categoria A, B e C possono essere indicate prescrizioni, relative alla durata della loro validità, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unità da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validità, nonché prescrizioni relative all’utilizzo di specifici adattamenti o all’avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Queste limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento di attuazione del codice stabilisce i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D e i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale. c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal codice della nautica e relativo regolamento di attuazione o da altri leggi o regolamenti applicabili in materia, che comportano l’irrogazione di sanzioni amministrative accessorie, anche per effetto di recidive; d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato coinvolto con addebito di responsabilità, che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o l’emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, parimenti annotate in anagrafe. L’anagrafe informatizzata L’anagrafe è completamente informatizzata ed è popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori di cui al successivo comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di assicurazione con riferimento ai certificati di assicurazione rilasciati, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’annotazione del cambiamento della residenza del titolare della patente nautica è effettuata dal Centro elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che aggiorna il dato nell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche. A tal fine, il Ministero dell’interno rende disponibili, secondo le modalità di cui ad apposito DPCM i dati dell’Anagrafe della popolazione residente (ANPR), istituita presso il medesimo Ministero. L’accesso ai dati contenuti nell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche è consentito: a) alle autorità pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 634/94 , secondo i criteri e le modalità dallo stesso disciplinate; b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della medesima legge; c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto. Il complesso articolo codicistico chiude con la previsione dell’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, (termini allungatisi a dismisura). Nel D.M. in titolo che per motivi di spazio andremo ad esaminare in seguente intervento sono stabiliti l’organizzazione e il funzionamento dell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati, assicurando la protezione dei dati personali per i diritti e le libertà degli interessati attraverso misure di garanzia appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonché le modalità di accesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3. Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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