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a cura dell’Avvocato Andrea Petragnani Ciancarelli

Anche in questo numero proseguiamo l’analisi del contratto di ristrutturazione di uno yacht, meglio conosciuto come contratto di refitting.

Nell’articolo precedente abbiamo analizzato l’argomento anche sotto il profilo tecnico, evidenziando il ruolo fondamentale del surveyor anche nella fase precedente alla firma del contratto, nonché l’importanza della sua reale conoscenza delle capacità della struttura cantieristica che sarà incaricata dei lavori. In questi giorni, per esempio (parliamo della prima metà di dicembre 2020), con tutte le difficoltà legate alle restrizioni dovute all’attuale pandemia, stiamo assistendo un cliente straniero che ha acquistato una navetta di costruzione antecedente alla seconda guerra mondiale.

Anche in questo caso vi è stata una intensa attività precedente alla firma del contratto di refitting che verrà sottoscritto nelle prossime settimane. Difatti avendo assistito il compratore anche per il contratto di acquisto, si è scelto di impostare l’accordo preliminare in forma condizionata, subordinando l’accettazione da parte del compratore, così come prevede il codice civile ex art. 1353 c.c., proprio alla tipologia e all’entità dei lavori di refitting. Nello specifico si è stabilito, in accordo tra venditore e compratore, che la definitiva accettazione della barca fosse condizionata non soltanto, come per prassi, all’esito positivo della perizia e delle prove in mare, ma anche all’accettazione da parte del compratore del relativo preventivo per i lavori di ristrutturazione.

In questo caso, infatti, il fattore aleatorio era duplice, non solo sull’efficienza del mezzo, ma anche sull’opportunità o meno di eseguire successivamente la ristrutturazione. Attraverso una stretta collaborazione tra il surveyor del compratore e il cantiere che successivamente sarà incaricato dei lavori, si è perciò pattuito di redigere un dettagliato documento con una analitica indicazione delle diverse voci di spesa da intraprendere. Condizione infatti del compratore era quella di poter effettuare i lavori concordati con i tecnici mantenendo un limite di spesa coerente con il budget prefissato dal cliente.

Il risultato è stato un preventivo estremamente dettagliato dove solo per due voci non si è potuto dare un importo preventivo stabilito a causa della necessità di effettuare dei lavori di smontaggio di alcuni apparati piuttosto complessi sui quali pertanto convenzionalmente si è deciso al momento di derogare.

Il risultato finale sarà la sottoscrizione di un contratto di appalto regolato da norme di diritto civile ma anche in conformità con quei principi propri del diritto della navigazione. Per opportuna chiarezza ne ricordiamo il dispositivo dell’art. 1655 Codice Civile: “L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Nel prossimo numero torneremo sull’argomento commentando anche un formulario internazionale, tra i più diffusi nel settore dello yachting facendo le dovute riflessioni anche nell’ottica di tutelare entrambe le parti: cantiere e armatore.

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