Proseguiamo nella nostra analisi su che cosa si prevede per quanto riguarda la risoluzione delle controversie dei consumatori.
“Se non è possibile trovare una soluzione amichevole, qual è il termine per adire le vie legali? Il ricorso a una procedura ADR non pregiudica la possibilità, per il consumatore e il professionista, di ricorrere all’autorità giudiziaria (art. 141, comma 10).

A prescindere dall’esito della procedura ADR, il consumatore conserva il diritto fondamentale di ricorrere all’autorità giudiziaria competente. Inoltre, ai sensi dell’art. 141-quinquies, la domanda rivolta all’organismo ADR produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, impedendo altresì la decadenza per una sola volta. Nel caso in cui la procedura ADR fallisca, i relativi termini di prescrizione e decadenza iniziano a decorrere nuovamente dalla data della comunicazione alle parti della mancata definizione della controversia.

Il Portale prosegue poi con questi approfondimenti: Risoluzione delle controversie. Domande frequenti (FAQ) (dall’art. 141 all’art. 141 decies Codice del Consumo) In caso di problemi connessi all’acquisto di un prodotto o servizio, indipendentemente dal fatto che sia stato acquistato online o direttamente in un negozio, il consumatore può ricorrere a modalità di risoluzione della controversia di tipo extragiudiziale (cd. “Alternative Dispute Resolution” o “ADR”) regolati dagli artt. 141 a 141 decies del Codice del Consumo. In via generale, ogni qualvolta si presenti un problema nell’acquisto di un prodotto o nella fornitura di un servizio, il consumatore è invitato ad attivare gli strumenti descritti nelle seguenti sezioni.

SEZIONE I: RECLAMO AL PROFESSIONISTA

In caso di problemi connessi all’acquisto di un prodotto o all’erogazione di un servizio, come prima cosa, il consumatore è tenuto ad inoltrare un reclamo direttamente al professionista al fine di esporre la problematica ed esplorare le possibili soluzioni.
Si rivolga quindi al servizio di assistenza alla clientela del professionista: i recapiti figurano in genere sul sito web dell’azienda. Cerchi di illustrare il problema in maniera chiara e semplice ed esibisca, per quanto possibile, le prove a supporto delle sue affermazioni (fatture, contratti, corrispondenze ecc.). Tenga presente che il professionista è tenuto a fornire tutte le informazioni relative alle cause del problema e, laddove questo non sia direttamente risolvibile, il professionista ha il dovere di indirizzare il consumatore sulle iniziative da intraprendere. Se questo approccio non funziona, valuti se è il caso di passare ad altre misure.

SEZIONE II: CONTATTA UNA ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI


Laddove il reclamo inviato al professionista non abbia ottenuto riscontro o se il riscontro non è sufficiente per ovviare il problema segnalato, il consumatore può rivolgersi ad una delle associazioni di consumatori e utenti iscritte nell’elenco nazionale tenuto dal Ministero delle imprese e del Made in Italy ai sensi dell’articolo 137 del Codice del consumo.
Le associazioni di consumatori sono organizzazioni senza fini di lucro che hanno come fine statutario esclusivo la salvaguardia e la difesa dei diritti dei consumatori. Le associazioni rappresentative a livello nazionale sono iscritte nell’elenco unico nazionale tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi dell’art. 137 del Codice del consumo.

Presso le associazioni di consumatori puoi acquisire utili informazioni sui tuoi diritti e puoi farti assistere nella risoluzione della problematica sorta con il professionista.

SEZIONE III: ATTIVA UNA PROCEDURA ADR

Se a seguito del reclamo, il professionista risponde negativamente o non risponde affatto, il consumatore può attivare una procedura ADR. Tali procedure hanno il vantaggio di offrire una soluzione veloce ed efficace dei conflitti tra professionisti e consumatori (oltre che di snellire il carico giudiziario) dal momento che si procede per vie “alternative” senza ricorrere all’autorità giudiziaria. Inoltre si evita che i consumatori, scoraggiati dai costi e dalla durata del procedimento giudiziario, rinuncino alla tutela dei propri diritti. Consumatori e imprese hanno così l’opportunità di risolvere eventuali controversie nazionali o transfrontaliere riguardo a contratti di vendita o prestazioni di servizi attraverso una procedura extragiudiziale gestita da un organismo ADR, sull’operato del quale vigila un’autorità competente