a cura dell’Avvocato Andrea Petragnani Ciancarelli

Proseguiamo nell’analisi della normativa comunitaria relativa alla sicurezza dei prodotti, con particolare riguardo per gli impianti di bordo.
La direttiva 2014/68/UE, relativa alle attrezzature a pressione, è recepita con il decreto legislativo 15 febbraio 2016 n.26 che modifica il precedente decreto legislativo 25 febbraio 2000 n.93 di attuazione della direttiva 97/23/CE. Le disposizioni del decreto si applicano alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti a una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.

Le attrezzature a pressione sono classificate in categorie secondo criteri di pericolo crescente e a seconda del fluido contenuto (gas comburenti, liquidi infiammabili, generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a 110 gradi centigradi ecc.). Le procedure di valutazione della conformità da applicare variano a seconda della categoria cui appartiene l’attrezzatura a pressione (dal Modulo A fino al Modulo H).

La Direttiva 2006/42/CE, comunemente nota come Direttiva Macchine, recepita in Italia con il d.lgs. 17/2010, si applica ai seguenti prodotti: macchine propriamente dette, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e quasi-macchine.

Sono invece esclusi: i componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio, le attrezzature per i parchi giochi, le macchine progettate o utilizzate per uso nucleare, le armi, i veicoli a motore, i mezzi di trasporto per via aerea, via navigabile o su rete ferroviaria escluse le macchine installate su tali veicoli, le navi e le piattaforme off-shore, le macchine installate a bordo delle navi, le macchine ad uso militare o per il mantenimento dell’ordine, le macchine per fini di ricerca temporaneamente utilizzate nei laboratori, gli ascensori nelle miniere, le macchine per lo spostamento degli artisti durante le rappresentazioni, i prodotti elettrici che ricadono nella direttiva 2006/95/CE, le apparecchiature elettriche ad alta tensione.

La definizione di macchina propriamente detta è molto ampia ma si può riassumere elencandone i tre requisiti fondamentali: è un insieme di elementi collegati tra loro di cui almeno uno mobile; gli elementi sono solidamente collegati tra loro per un’applicazione ben determinata; gli elementi sono azionati da una forza diversa da quella umana o animale diretta. In assenza del requisito n.2, l’insieme si configura come una quasi-macchina.

Gli apparecchi di sollevamento di pesi sono macchine anche in assenza del requisito n.3. In merito al campo di applicazione non ci sono differenze tra il d.lgs. 17/2010 e la Direttiva.

Evidentemente questi principi generali pubblicati sul portale del MISE sono di portata estremamente ampia e alcuni certamente non di interesse per il mercato nautico. Per quanto concerne la componentistica sopra indicata è evidente che il richiamo di tale normativa tecnica può avvenire in via indiretta, allorquando un componente tecnico specifico non venga utilizzato solo ed esclusivamente in campo nautico. Ipotesi evidentemente estremamente ampia.