a cura dell’avv. Andrea Petragnani Ciancarelli

A proposito delle norme nazionali in vigore in materia di sicurezza dei prodotti di consumo, esistono differenze a seconda dei tipi di prodotto. Il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica garantisce la conformità e la sicurezza dei prodotti destinati al consumatore finale e non, attraverso azioni di vigilanza sulle merci già immesse sul mercato e su quelle importate dagli Stati extracomunitari che, in base alle previsioni dell’art. 27 del Regolamento comunitario 765/2008, vengono sottoposte a fermo doganale.

Il Ministero opera in materia di conformità e sicurezza dei prodotti con particolare riguardo a: i giocattoli (D.lgs 54/2011), i prodotti elettrici a bassa tensione (D.lgs 86/2016), i dispositivi di protezione individuali (DPI) (D.lgs. 17/2019), prodotti che possono causare perturbazioni elettromagnetiche (D.lgs 80/2016), prodotti rientranti nell’ambito delle attrezzature a pressione (D.lgs. 26/2016), apparecchi che bruciano carburanti gassosi (D.lgs. 23/2019) prodotti da costruzione (D.lgs. 106/2017) prodotti sottoposti alla normativa sulle macchine (D.Lgs 17/2010) opera in materia della sicurezza generale dei prodotti secondo la Direttiva(CE)2001/95 in base al D.lgs 206/2005 (Parte IV, Titolo I, del Codice del Consumo).

DIRETTIVA 2014/35/UE (D.lgs. n. 86 del 19 maggio 2016)

La direttiva 2014/35/UE, relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro certi limiti di tensione, è recepita con il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86. Tale decreto fissa i requisiti essenziali di sicurezza che deve avere il materiale elettrico per poter essere messo a disposizione sul mercato UE, così da offrire un elevato grado di protezione della salute, delle persone e degli animali domestici.

Il materiale elettrico che rientra nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 86/2016 deve avere generalmente una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua. La procedura di valutazione di conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi previsti dal dlgs 86/2016 è il Modulo A – Controllo interno della produzione, come definito nella decisione 768/2008.

Non vi sono differenze tra la direttiva e il recepimento italiano.
La direttiva 2014/30/UE, relativa alla compatibilità elettromagnetica, è recepita con il decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80. Tale decreto modifica il precedente decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 di attuazione della direttiva 2004/108/CE. Il dlgs 80/2016 riguarda le apparecchiature elettriche ed elettroniche che possono creare perturbazioni elettromagnetiche o il funzionamento delle quali può essere influenzato da perturbazioni generate da altre sorgenti di disturbo. Si presumono conformi alla direttiva gli apparecchi il cui livello di emissione non raggiunga un’intensità di livello di emissione tale da impedire il normale funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e che presentino un livello di immunità nelle condizioni d’uso cui sono destinate, tale da preservare il normale funzionamento dal deterioramento.

La conformità di un apparecchio ai requisiti essenziali previsti dal dlgs 80/2016 è dimostrata mediante una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:

Modulo A – Controllo interno della produzione – Modulo B – Esame UE del Tipo – Non vi sono differenze tra la direttiva e il recepimento italiano.
Anche in questo caso questi principi generali pubblicati sul portale del MISE sono di portata estremamente ampia ed alcuni certamente non di interesse per il mercato nautico, ma certamente rilevante risulta tutta la parte relativa all’impiantistica elettrica.