a cura dell’Avvocato Andrea Petragnani Ciancarelli

Continuiamo ad analizzare le linee guida previste dagli organismi istituzionali in materia di “Diritto di Recesso”, secondo il metodo di più facile comprensione delle domande e delle relative risposte. Vediamo le linee guida del MISE. “Diritto di recesso”.

Il diritto di recesso si applica ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali oppure è stato esteso anche agli acquisti nei locali?
Il diritto di recesso può essere esercitato solo per contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali (art. 52 Codice del Consumo), pertanto non può essere esercitato nel caso di acquisti effettuati in negozio.

Il diritto di recesso è esteso nel tempo?
Il periodo per poter esercitare il diritto di recesso è di norma di 14 giorni. Può essere esteso nel caso in cui il professionista non abbia adempiuto all’obbligo di informare il consumatore sull’esistenza del medesimo diritto, in violazione dell’art. 49, comma 1, lett. h). In tale ipotesi il termine per il suo esercizio è esteso a dodici mesi, ulteriori rispetto ai 14 giorni iniziali. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso entro dodici mesi dalla conclusione del contratto, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore è stato informato.

I contratti di modesta entità negoziati fuori dei locali commerciali sono contemplati dalle norme nazionali in materia di diritto di recesso?
Le norme nazionali in materia di diritto di recesso NON si applicano ai contratti di modesta entità negoziati fuori dei locali commerciali (articolo 47, comma 2, Codice del consumo). Ai fini della qualificazione di un “contratto di modesta entità”, il limite previsto dalla legislazione nazionale è pari a 50 euro, conformemente a quanto stabilito dalla normativa UE.

I contratti conclusi per telefono devono essere oggetto di un consenso scritto? In caso affermativo, è necessario farlo in un formato specifico (e-mail, lettera ecc.)?
“Per un contratto a distanza” se concluso per telefono e anche se registrato, ai sensi dell’articolo 51 comma 6 del Codice del Consumo, il professionista che ha predisposto il contratto, deve confermare l’offerta al consumatore, che comprende tutte le condizioni dell’offerta precontrattuale sancite dall’art. 51 comma 7 del Codice del Consumo, prima dell’inizio della fornitura del servizio o della consegna del bene o del servizio oggetto del contratto, tramite invio della proposta contrattuale per iscritto o su un supporto durevole (es. email), pena la “non vincolatività” del contratto per il consumatore.

Un operatore può richiedere il pagamento durante il periodo di recesso di 14 giorni dopo che il consumatore ha firmato un contratto negoziato fuori dei locali commerciali?
Il professionista può richiedere il pagamento durante il periodo di recesso di 14 giorni a condizione che il consumatore, ai sensi dell’art. 57, comma 3 abbia presentato una richiesta di attivazione della fornitura, prestazione del servizio o consegna del bene durante il periodo di recesso. Egli è responsabile del pagamento al professionista di un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell’esercizio del diritto di recesso.

È chiaro che questi principi generali pubblicati sul portale del MISE, alcuni certamente non di interesse per il mercato nautico, servono a chiarire quanto all’interno delle regole generali previste vi siano dei principi di massima non modificabili, ma anche per delineare i principi applicativi della normativa di riferimento.