(prima parte)

 a cura dell’avvocato Andrea Petragnani Ciancarelli

L’argomento è la garanzia legale di conformità relativa alle unità da diporto. Iniziamo pertanto con l’analisi delle linee guida previste dagli organismi istituzionali relativamente a tale fattispecie.

Durata della garanzia legale per i beni nuovi e per quelli di seconda mano

Per i beni nuovi, la durata della garanzia legale è di due anni e tale durata decorre dalla consegna del bene. Per i beni usati, il venditore e il compratore possono accordarsi per prevedere un periodo di responsabilità minore ma, comunque, non inferiore ad un anno. Responsabilità della riparazione del bene in caso di mancanza di conformità al contratto di vendita, ivi inclusi i difetti. Il venditore risponde per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, pertanto, il consumatore deve sempre e comunque rivolgersi al venditore, che è l’unico soggetto con il quale ha realizzato un rapporto contrattuale. Il produttore dovrà rispondere in prima battuta dell’eventuale non conformità del bene consegnato al consumatore soltanto nella misura in cui possa dirsi anche “venditore”, ossia qualora eserciti forme dirette di vendita al consumo. Il consumatore deve notificare il difetto al venditore? Quali sono i termini di notifica? Sì, il consumatore deve notificare il difetto al venditore e l’azione del consumatore diretta a far valere i difetti (c.d. denuncia del vizio) si prescrive, in ogni caso, nel termine massimo di 26 mesi (24 mesi più 2 mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto) dalla consegna del bene.

Indicazioni di chi deve dimostrare la presenza o l’assenza di un difetto alla consegna e quanto tempo ha per farlo a partire dal momento della consegna stessa.

L’onere della prova è distribuito tra venditore e consumatore, in base al momento in cui i difetti si presentano. Si possono, infatti, verificare due diverse situazioni: salvo prova contraria, si dovrà presumere che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data e, pertanto, in questo caso spetterà al venditore dimostrare che il bene era pienamente conforme, cioè che il difetto lamentato dal consumatore è sopravvenuto successivamente alla consegna; se i difetti si manifestano invece successivamente ai 6 mesi dalla consegna sarà il consumatore a dover fornire la prova che il difetto fosse presente al momento della consegna.

Quali soluzioni devono essere offerte dal venditore (rimedio, sostituzione, riparazione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto), in quale fase della garanzia legale e a quali condizioni; indicazioni di gradualità nelle misure correttive.

In presenza di un difetto di conformità, durante il periodo della garanzia legale, viene riconosciuto al consumatore, in primo luogo, la riparazione o la sostituzione del bene (rimedi primari) per ottenere il “ripristino della conformità” senza spese; in alternativa, se ciò non è possibile in quanto i due rimedi primari non risultano praticabili, il consumatore può richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (rimedi secondari). Esiste una gerarchia tra gli strumenti previsti a tutela del consumatore; infatti, si può ricorrere alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto soltanto nelle ipotesi previste dalla legge (art. 130 del Codice del Consumo). Il venditore potrà comunque offrire al consumatore “qualsiasi altro rimedio disponibile” per comporre amichevolmente la controversia e il consumatore sarà, tuttavia, libero di accettare o meno.

Esistenza di organismi terzi deputati a fornire la prova del difetto.

Non vi sono organismi terzi deputati a fornire la prova del difetto.

Day 3

Esistenza di ulteriori garanzie legali previste dal diritto nazionale oltre alla garanzia legale di conformità.

Il Codice Civile stabilisce, all’art. 1490, che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Mentre però tale garanzia può essere derogata contrattualmente, la protezione offerta al consumatore dal Codice del Consumo non può essere in alcun modo ridotta dalla volontà delle parti (irrinunciabilità dei diritti riconosciuti al consumatore). Ma torneremo sull’argomento nei prossimi numeri della rubrica.