a cura dell’avv. Andrea Petragnani Ciancarelli

Continuiamo l’analisi iniziata lo scorso mese in materia di garanzia, che risulta di tale importanza da essere meritevole di una trattazione sistematica.

Come già detto, tale disciplina sulla garanzia in generale trova applicazione per varie tipologie di beni tra i quali ovviamente bisogna annoverare le unità da diporto. Continuiamo quindi ad analizzare le linee guida previste dagli organismi istituzionali relativamente a tale fattispecie, mentre successivamente analizzeremo la normativa di riferimento.

Per quanto riguarda la “Garanzia commerciale” (o convenzionale) bisogna in primis analizzare chi è responsabile dell’applicazione. Vediamo le linee guida del MISE. “Alla garanzia legale può essere aggiunta l’ulteriore garanzia offerta dal produttore o dal venditore c.d. garanzia convenzionale (prevista dall’art. 133 del Codice del Consumo); tale ulteriore garanzia, pur essendo cumulativa in quanto si aggiunge a quella legale, è comunque facoltativa nel senso che la stessa è rimessa alla scelta del venditore o del produttore che la può prevedere o meno, ma una volta offerta tali soggetti restano vincolati ad essa secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità”.

Pertanto, bisognerà fare molta attenzione a quanto viene indicato all’interno del contratto o alle condizioni generali a cui l’accordo rimanda. La garanzia convenzionale può essere anche più ampia dal punto di vista temporale rispetto a quella legale e può prevedere servizi aggiuntivi per il consumatore, come, ad esempio, la riparazione al proprio domicilio del bene o la consegna dell’auto sostitutiva in caso di riparazione. La garanzia convenzionale è libera per quanto concerne la durata, l’oggetto e l’estensione territoriale. Dunque il produttore o venditore che offre la garanzia convenzionale determina questi aspetti.

La garanzia convenzionale è gratuita per il consumatore secondo quanto previsto dall’art. 128, comma 2, lett. c), del Codice del Consumo che stabilisce quanto segue: “Garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari……”. La garanzia convenzionale, a richiesta del consumatore, deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.

L’articolo 133 del Codice del Consumo prevede che la garanzia convenzionale deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. Detta garanzia, inoltre, deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue”.

Tali indicazioni di portata generale pubblicate sul portale del MISE servono a chiarire quanto all’interno delle regole generali previste vi siano dei principi di massima non modificabili, ma anche quanto la liberalità delle parti sui singoli accordi possa in parte modificarli. Ma torneremo sull’argomento, di indubbio interesse per utenti ed operatori, nei prossimi numeri della rubrica.