a cura dell’Avvocato Andrea Petragnani Ciancarelli

Una procedura molto diffusa tra gli yacht di dimensioni importanti, che coinvolge direttamente i cantieri navali, il comandante e, ovviamente, un’agenzia marittima del luogo dove lo yacht fa rimessaggio invernale.

La materia della temporanea importazione di yacht extra UE è stata oggetto di un chiarimento da parte della Direzione Centrale Legislativa dell’Agenzia delle Dogane. L’Ufficio si è infatti espresso circa la dichiarazione doganale verbale prevista con il modulo: REGIMI SPECIALI ALLEGATO 71-01 — AD DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO PER UNA DICHIARAZIONE VERBALE DI AMMISSIONE TEMPORANEA, secondo quanto disposto dall’art. 212 del Regolamento Delegato UE n. 2446/2015, il regolamento che specifica alcune disposizioni del Codice Doganale Europeo (Regolamento EU n. 952/2013).

Come noto, il principio di temporanea importazione prevede particolari requisiti affinché le unità extra UE possano circolare all’interno delle acque comunitarie. Ma occorre a tal proposito fare un passo indietro poiché, già nel 2019, Confindustria Nautica si era adoperata per facilitare tale procedura, prevista come detto nel nuovo articolo 212 del Regolamento Delegato UE n.2446/2015 (RD) riguardo le “condizioni per la concessione dell’esenzione totale dai dazi all’importazione per i mezzi di trasporto”, incluse le unità da diporto.

Difatti, con lo specifico comunicato da parte dell’Associazione, si confermava che: “La Direzione Centrale Legislativa dell’Agenzia delle Dogane, ha confermato che per un “Pleasure Yacht”, registrato in un Paese terzo, la richiesta della “dichiarazione verbale” – prevista dall’art. 136 del RD al fine di attestare il momento di ingresso nel territorio doganale dell’Unione – debba considerarsi una “facoltà” e non un obbligo, tenuto conto che già il semplice passaggio della frontiera dell’Unione (in questo caso l’ingresso nelle acque territoriali) comporta il vincolo al regime di “ammissione temporanea”.

E ancora, nello stesso comunicato, veniva ribadito al fine di una applicazione pratica della procedura: “Tuttavia, nel caso in cui il titolare dell’unità decida comunque di presentare la dichiarazione verbale, al fine di farsi attestare dall’Ufficio Doganale il momento di ingresso nel territorio dell’Unione – e il conseguente inizio del periodo in cui può rimanervi, previsto in 18 mesi (termine di appuramento) – lo stesso può utilizzare l’Allegato 71-01 RD, senza la richiesta di ulteriori garanzie, dimostrando l’esistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa per poter usufruire del regime dell’ammissione temporanea (e quindi che l’unità sia registrata in un Paese terzo e sia di proprietà di un soggetto stabilito al di fuori dell’Unione), oltre a documentare la provenienza da un territorio al di fuori dell’Unione”.

È evidente che tale argomento risulti sempre di assoluta attualità, in particolar modo in questo periodo nel quale assistiamo a un proliferare di yacht di grandi dimensioni con bandiere extra UE all’interno delle acque comunitarie.

Il caso vuole che in questi mesi, in cui assistiamo alle note restrizioni nei confronti degli yacht riconducibili ai cosiddetti oligarchi russi, si sia allo stesso tempo decuplicata la presenza di yacht russi nelle acque turche, aggirando evidentemente i provvedimenti dell’Unione Europea all’interno delle acque del Mediterraneo, ove evidentemente non vi è invece uniformità legislativa.