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a cura dell’Avv. Andrea Petragnani Ciancarelli

Proseguiamo ulteriormente nell’analisi dei regolamenti interni dei cantieri navali e dei porti turistici, commentando i relativi articoli.

Art. 50
In caso di uscita delle unità con assenza prevista oltre le 24 ore è norma di prudenza da parte del comandante avvertire la Direzione, ai fini della sicurezza, indicando la località che intende raggiungere nonché la data di previsto rientro. La Direzione deve essere informata anche quando il rientro sia previsto nelle ore notturne. Questa sarebbe una buona regola ma che di fatto difficilmente viene rispettata, in particolare in piena stagione.

Art. 51
La Direzione regola l’entrata e l’uscita delle imbarcazioni autorizzando e disponendo i movimenti anche sulla base delle eventuali norme del presente regolamento. I comandanti delle unità sia italiane che estere sono tenuti ad eseguire le disposizioni ricevute dalla direzione rimanendo però responsabili della corretta esecuzione della manovra.

Art. 52
La Direzione potrà disporre il movimento e lo spostamento di una unità, qualora si rendesse necessario, in caso di emergenza o per particolari esigenze connesse con l’operatività e la manutenzione di opere e fondali; la Direzione si riserva, altresì, la facoltà di spostare un’unità in altro posto d’ormeggio barca equivalente o di maggiore superficie in caso di manifestazioni sportive, fieristiche ecc. In caso di assenza del proprietario o del comandante ovvero in caso di rifiuto da parte di essi, la Direzione potrà provvedervi direttamente con proprio personale. La Direzione si riserva, inoltre – in caso di manifestazioni sportive, fieristiche, eventi di spettacolo ecc. – la facoltà di utilizzare i posti auto degli utenti assegnandone in uso altri equivalenti o di maggiore superficie. La Direzione disporrà altresì a segnalare eventuali aree a terra e a mare necessarie per i lavori di manutenzione, ivi compresi i lavori subacquei. Eventuali interdizioni di aree saranno regolate con ordinanze del Capo del Circondario Marittimo. Anche questa è una prassi diffusa da parte dei marina, in particolare quelli presenti in aree dove avvengono periodicamente eventi fieristici o manifestazioni sportive. Il titolare anche in questo senso, deve attenersi a tali disposizioni anche perché spesso vi sono provvedimenti autorizzativi a tempo determinato emessi dalle locali autorità competenti.

CAPO 6° UNITA’ IMMOBILIARI
Art. 53
I titolari delle unità immobiliari sono tenuti al pagamento delle quote di loro pertinenza per i servizi di cui all’art. 10. Essi dovranno informare la Società nel caso di affidamento a terzi della gestione delle unità. In ogni caso l’obbligo del pagamento dei servizi di cui sopra incombe ai soli Titolari.

Art. 54
Ad eccezione di quanto stabilito per il direttore e per gli addetti di banchina (vds.art.7), le attività professionali e commerciali svolte all’interno del comprensorio potranno essere svolte nel rispetto della normativa di settore vigente sotto la responsabilità del titolare di ciascuna ditta secondo le esigenze individuate dalla società che curerà altresì la vigilanza sulle attività. E’ evidente che in tale ipotesi eventuali danni apportati alle unità durante le operazioni di spostamento, saranno meritevoli di risarcimento

Art. 55
Gli Utenti delle unità immobiliari dovranno conservare le unità stesse in ottimo stato di manutenzione, provvedendo a tutte le riparazioni necessarie. Nel caso l’Utente non vi provvedesse, la Società provvederà a farle eseguire in proprio, con addebito delle relative spese all’Utente stesso.

Art. 56
L’Utente deve astenersi dall’apportare modifiche allo stato dell’unità immobiliare a meno di aver preventivamente chiesto ed ottenuto l’assenso della Società. Per i fini del presente Regolamento è considerata una modifica anche l’installazione di verande e tende in materiale precario e facilmente asportabile. Non è altresì consentito ingombrare gli spazi antistanti o adiacenti l’unità immobiliare con piante, addobbi, materiali ed arredi di qualsiasi tipo. Il posizionamento di tavolini, sedie, ombrelloni ecc. deve essere autorizzato espressamente dalla Società. In particolare, l’Utente del supermercato è tenuto a vigilare affinché i carrelli porta spesa, dopo l’uso, siano immediatamente depositati negli spazi a ciò destinati.

Nel prossimo numero concluderemo questa lunga analisi del Regolamento, che evidentemente abbraccia tematiche diffuse ma di indubbio interesse per tutti i diportisti coinvolti, con degli opportuni commenti anche relativamente alle disposizioni finali.

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