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 a cura dell’Avvocato Andrea Petragnani Ciancarelli

Continuiamo nell’analisi della materia dei regolamenti interni dei cantieri navali e porti turistici. In particolare, proseguiamo con il Regolamento oggetto di studio lo scorso mese di cui continueremo a commentare i relativi articoli:

Art. 10 La Società assicura i seguenti servizi: a) assistenza all’ormeggio e disormeggio; b) antincendio e antinquinamento, secondo le prescrizioni dell’Autorità Marittima; c) pulizia dello specchio acqueo;
d) pulizia dei pontili e delle banchine e, in generale, di tutto l’ambito portuale; e) raccolta dei rifiuti solidi di bordo che saranno depositati in appositi contenitori e smaltiti a cura della Società; f) radio e trasmissione bollettino meteorologico; g) idrici, elettrici, igienici e loro manutenzione; h) illuminazione nell’ambito del porto; i) segnalamenti marittimi; j) manutenzione straordinaria di tutti gli impianti, arredi ed opere portuali; k) vigilanza e rimozione auto in sosta abusiva; l) punto di primo intervento infermieristico per 8 ore al dì; m) cura e manutenzione delle aree verdi; n) monitoraggio della dinamica costiera e dei fondali alla bocca del porto e all’interno dello stesso; o) monitoraggio della qualità delle acque interne; p) dragaggio per il mantenimento dei fondali; q) manutenzione dell’impianto di ricircolo delle acque. Ciascun posto di ormeggio è fornito di presa per l’acqua potabile e di presa per l’energia elettrica, di bitte o anelli per l’ormeggio poppiero, di un penzolo di catena per l’ormeggio prodiero e di un corpo morto, la cui manutenzione sarà fatta a cura della Direzione.

È vietato utilizzare le cime di salpamento delle catenarie per l’ormeggio. L’Utente è tenuto direttamente alla predisposizione, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio, se in cattivo stato di usura. La Direzione non risponde per danni che si dovessero verificare in seguito a rottura delle cime o per il loro cattivo incappellamento sulla bitta. A ciascun ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione.

Il presente articolo oltre che elencare i servizi assicurati dalla società, di fatto riporta una serie di attività essenziali alla fruibilità del marina tra cui, in particolare, quelle attività soggette a controllo da parte dell’Autorità Marittima in tema di sicurezza della navigazione. Tra queste spiccano l’attività di dragaggio e di controllo dei fondali, il funzionamento dei segnalamenti marittimi, il sistema di prevenzione antincendio secondo un piano specificatamente approvato anche dai Vigili del Fuoco. Per quanto detto così come riportato nei precedenti articoli si evince un mantenimento degli standard di sicurezza in generale indirettamente in capo alle pubbliche autorità avendone potere di controllo, ciò invece non avviene per tutti quei rapporti di natura prettamente civilistica tra società ed utenza.

Art.11 La Direzione effettua servizio VHF sul canale di lavoro assegnato dal Ministero delle Comunicazioni (effettua anche il servizio di ascolto sul canale 16).

Art.12 I servizi indicati negli articoli precedenti godono della clausola di esclusiva a norma dell’art.
1567 del Codice Civile. Gli Utenti sono tenuti al pagamento dei servizi precitati secondo le modalità, condizioni e patti riportati nel Regolamento di Utenza richiamato nel contratto per la cessione del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio. Per la fornitura di carburanti e affini, nonché per le prestazioni di conforto (ristorante, bar, boutique ecc.) e per le forniture di bordo, gli Utenti devono corrispondere gli importi relativi senza alcuna responsabilità da parte della Società. In caso di trasferimento di unità immobiliari portuali (e relative azioni) è fatto obbligo al cedente di chiedere ed ottenere per iscritto l’assenso della Società e, una volta attenutolo, indicare alla Società stessa da quale data l’addebito deve essere fatto al subentrante che rimane comunque obbligato a corrispondere eventuali somme dovute a qualsiasi titolo per periodi pregressi. È interessante relativamente al presente articolo che la società debba dare il proprio assenso in caso di trasferimento di unità immobiliari, volendo di fatto essere informata sui dati relativi al cessionario, e potendo di fatto richiedere la regolarizzazione della posizione amministrativa. Proseguiremo tuttavia nel prossimo numero l’analisi del Regolamento iniziando con l’art. 10, i cui contenuti sono altrettanto particolarmente importanti in termini di responsabilità.

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