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a cura dell’Avvocato Andrea Petragnani Ciancarelli

Continuiamo nell’analisi della materia dei regolamenti interni dei cantieri navali e porti turistici. In particolare, proseguiamo con il Regolamento oggetto di studio lo scorso mese di cui continueremo a commentare i relativi articoli:

Art. 7

Fermo restando le attribuzioni dell’Autorità Marittima e degli altri Organi dello Stato, il Direttore vigila affinché nell’ambito del porto siano rispettate le norme di legge in vigore; egli ha l’obbligo di segnalare all’Autorità marittima ed ai competenti Organi di polizia tutte le eventuali infrazioni alle vigenti leggi. La vigilanza nell’ambito del comprensorio è estesa alle imbarcazioni degli Utenti, agli impianti ed alle attrezzature di tutto il porto turistico, assicurando il rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento e di tutte le altre prescrizioni particolari. Tutto il personale della Direzione potrà invitare gli Utenti ad attenersi alle disposizioni della Direzione e segnalerà alla Direzione stessa infrazioni o rifiuti da parte degli Utenti. Come previsto dall’art. 9 la Società non è comunque responsabile per eventuali furti, sottrazioni, smarrimenti ovunque avvengano.

Il presente articolo come il seguente è di assoluta rilevanza in quanto contiene uno dei principi cardine del rapporto contrattuale tra il diportista e il porto turistico. Tuttavia, risulta necessario in primis analizzare il contenuto della prima parte dell’articolo in cui si menziona la figura del direttore del porto con i relativi poteri e doveri. Il direttore di un marina è infatti in materia di portualità turistica figura di primo piano su cui si accentrano una serie di poteri di controllo su tutta l’attività del porto conformemente a quanto disposto dallo stesso Regolamento. È importante rilevare che viene menzionata l’attività di vigilanza che gli addetti del porto sono tenuti ad esercitare.

Art. 8
Il Direttore, senza pregiudizio di eventuali provvedimenti da parte delle competenti Autorità per violazioni di leggi o di regolamenti, adotta i provvedimenti necessari a garantire l’osservanza delle norme del presente Regolamento. Esso può adottare le misure previste dal successivo art.62.
Secondo quanto disposto dal presente articolo è evidente una diretta correlazione tra l’operato del direttore e il conseguente rispetto di tutte le norme di riferimento in materia previste oltre quanto già disciplinato dallo stesso regolamento.

Art. 9
La Società non risponde di eventuali furti o danneggiamenti a persone e cose che si dovessero verificare nell’ambito del porto o a bordo delle unità o delle autovetture. Pertanto, tutti coloro che utilizzano il porto devono predisporre idonee misure per proteggere i propri beni da furti, danneggiamenti e simili; per tale motivo la società consentirà l’ingresso al comprensorio di personale addetto ai servizi di vigilanza e guardiania in possesso dei requisiti di legge, direttamente incaricati da ogni utente, previa espressa richiesta alla direzione.
In questo caso, in particolare in materia di furti o danneggiamenti in ambito portuale, entriamo in un argomento estremamente delicato al quale ci siamo dedicati più volte negli ultimi vent’anni all’interno della presente rubrica. Le responsabilità del porto turistico in materia di contratto di ormeggio sono state oggetto di importanti provvedimenti giurisprudenziali essendosi espressa in materia più volte anche la Corte di Cassazione. Ma torneremo su questo specifico argomento più avanti.

Proseguiremo tuttavia nel prossimo numero l’analisi del Regolamento iniziando con l’art. 10, i cui contenuti sono altrettanto particolarmente importanti in termini di responsabilità.

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