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a cura dell’Avv. Andrea Petragnani Ciancarelli

Concludiamo con questa puntata l’analisi dei regolamenti interni dei cantieri navali e dei porti turistici, commentando i relativi articoli. Come sempre, invitiamo comunque il lettore a leggere con attenzione le disposizioni che riguardano la località presso la quale staziona la sua barca.

Art. 57
L’Utente è responsabile per i danni diretti e indiretti che potessero derivare a terzi; la Società è esonerata da ogni responsabilità.

Art. 58
L’Utente deve usare l’unità immobiliare per i fini a cui essa e destinata. Non può in ogni caso svolgervi attività non consentita dalla legge, rumorosa e che comunque possa arrecare disturbo ai vicini. In particolare deve essere salvaguardato il diritto alla quiete ed al riposo degli utenti, dovendo a tal fine essere limitato nel tempo e tenuto comunque a volume ridotto l’uso di apparecchi radio, televisori, e simili. Risultano evidenti principi propri di carattere condominiale a cui l’utenza deve attenersi.

Art. 59
La Società si riserva la facoltà di concedere l’uso della sala conferenze di cui è dotato il porto turistico, per un periodo di tempo determinato e previo versamento della somma pattuita, ad Enti, Associazioni, Società e privati.

Art. 60
Con apposito Statuto saranno fissati i criteri. e le modalità per ottenere la qualifica di Socio dello Yacht Club ubicato all’interno del porto.

CAPO 7° – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61
Tutte le unità che utilizzano il porto dovranno essere assicurate per le responsabilità civili ed i rischi contro l’incendio compreso il ricorso terzi. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita e depositata in copia a richiesta della Direzione che potrà richiederne l’integrazione di valore qualora fosse inadeguata. Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione potrà negare l’accesso nell’ambito del porto. Parimenti coloro che a qualsiasi titolo svolgono servizi (varo ed alaggio imbarcazioni, manutenzione, distribuzione di carburanti, ecc.) nell’ambito del porto dovranno essere coperti da polizza assicurativa, ritenuta adeguata dalla Società. È importante in questo caso quanto sia importante una adeguata copertura assicurativa. Giova ricordare che anche gli operatori che svolgono le attività connesse, tra cui il cantiere navale, dovranno avere una adeguata polizza per le operazioni di movimentazione gru, ed in tal senso sarà opportuno che sia previsto un massimale di copertura in linea con il valore delle unità che saranno oggetto di tali operazioni di alaggio e varo, poiché talvolta è successo che il danno sia notevolmente maggiore al limite di copertura.

Art. 62
Nei confronti dei contravventori delle norme interne del presente Regolamento (con esclusione quindi di quegli articoli specificati al successivo comma del presente articolo), a cura della Direzione saranno applicati i seguenti provvedimenti:
a) per la prima infrazione verrà inviata all’Utente lettera formale di diffida da parte della Direzione;
b) alla successiva infrazione o anche nel caso di persistente rifiuto ad attenersi alle disposizioni impartite (rese per iscritto o anche verbalmente nei casi di comprovata urgenza) dal personale di servizio o dalla Direzione, in considerazione del grave arrecato al buon funzionamento del porto, la Società si riserva la facoltà della risoluzione del contratto di utenza, così come previsto dal contratto medesimo, fatta salva ogni altra eventuale azione per risarcimento dei danni causati;
c) ove ricorrano i casi indicati nel punto b) le imbarcazioni potranno essere successivamente allontanate dai mezzi e dal personale della Direzione, addebitandone le spese all’Utente che si è reso responsabile della infrazione.
Per le violazioni di quanto previsto agli articoli 1 – 2 primo comma – 3 – 4 – 5 – 6 – 7- 8 – 14 – 15 – 23 – 25 ultimo comma – 26 primo comma – 27 – 35 secondo comma – 38 – 39 – 40 – 46 commi primo ed ultimo – 49 ultimo comma – 52, verranno applicate le sanzioni di Legge riportate nell’apposito decreto con il quale la competente Autorità Marittima approva gli articoli medesimi. Da quanto riportato nel presente articolo risulta evidente il potere dispositivo della società concessionaria in termini di usi e consuetudini comportamentali a cui si dovranno attenere i diportisti pena sanzioni anche severe.

Art. 63
Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Regolamento tra la Società e gli Utenti del porto o qualsiasi altra persona, il Foro competente è quello di Roma. Il presente articolo dovrà essere specificatamente approvato in sede di firma del contratto secondo quanto previsto dagli art. 1341 e 1342 del codice civile, in particolar modo nel caso in cui l’utente sia un soggetto privato / consumatore.

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