Il contratto di ormeggio

La materia del contratto di ormeggio è probabilmente uno degli argomenti sui quali forse più volte ci siamo soffermati all’interno di questa rubrica negli ultimi 24 anni. Si tratta certamente di un argomento che rimane sempre di attualità tanto per la sfera dei diportisti quanto per quella degli operatori coinvolti.

La custodia dell’imbarcazione da parte della struttura portuale

All’interno della struttura del contratto di ormeggio la tematica che è sempre stato oggetto di discussione è come sempre la custodia dell’imbarcazione da parte della struttura portuale. Ebbene la Corte di Cassazione è recentemente tornata sull’argomento con una interessante pronuncia in materia. Infatti, secondo la Suprema Corte il contratto di ormeggio, a meno che tra i privati non venga sottoscritta una apposita clausola, non prevede anche la custodia. Così ha statuito l’Ordinanza n. 27294/2022. Nel caso di specie un privato era ricorso in appello di fronte al Tribunale di Napoli (n. 8671/21) contestando la omessa custodia da parte dell’operatore portuale per i danni arrecati alla propria imbarcazione. Nelle proprie motivazioni la difesa del privato aveva contesto al Tribunale di primo grado principalmente l’elevata somma corrisposta per il servizio, sostenendo pertanto che dovesse essere prevista anche la custodia. Cassazione è quindi ritornata sull’argomento confermando che: “Il contratto di ormeggio, pur rientrando nei contratti atipici, è sempre caratterizzato da una sua struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo. Il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso spetta a chi fondi un determinato diritto, o la responsabilità dell’altro contraente”.

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