PRIMA DI USCIRE IN MARE

Questa scheda, come quella precedente e le altre che seguiranno, è dedicata specialmente a chi naviga con natanti, senza aver conseguito alcun tipo di abilitazione. È opportuno, prima ancora di uscire in mare, avere un’idea delle responsabilità di cui ci si deve far carico, di cosa è un natante, in che si differenzia dalle imbarcazioni, quali sono documenti e dotazioni da portarsi dietro, quali sono le distanze di navigazione previste dale Regolamento di sicurezza e così via, insomma, tutto ciò che c’è da fare prima così da non avere problemi e navigare in serenità dopo.

 RESPONSABILITÀ DEL COMANDO

In ogni situazione della vita ciascuno è responsabile delle proprie azioni e anche delle proprie mancanze. In Italia, diversamente dai paesi di cultura anglosassone, lo Stato continuamente cerca di dettagliare nei particolari quello che ciascuno può e deve fare imponendo l’osservanza di specifiche normative. Purtroppo, per quanto concerne la navigazione da diporto, la normativa è addirittura soffocante e ciò spiega come mai la nautica italiana sia arretrata rispetto a quella di altri paesi, con controlli, ispezioni e multe che altrove non esistono. Nel preparare questa scheda a un certo punto ci sono cascate le braccia. Ma è possibile, ci siamo chiesti, che al diportista di un natante vengano chiesti tanti adempimenti? È semplicemente assurdo. Ma tant’è. Dicevano i latini “dura lex, sed lex”, la legge è dura ma è la legge. Fin quando non cambierà la normativa, ci si dovrà forzatamente adeguare ad essa. È solo la grande passione per il mare che impedisce a tutti noi, o quasi, di dire “signori, siete matti, me ne vado in montagna».E allora, se la legge è da rispettare, vediamo di riassumerla chiaramente. Infatti, il nostro intendimento è di aiutare il diportista dei natanti proprio a far fronte a tali adempimenti. Iniziamo, quindi, dal concetto di responsabilità.

In mare come in auto le conseguenze degli errori commessi si pagano penalmente e civilmente. E tanto si parla di sicurezza nella navigazione da diporto, che sembra quasi si tratti di un problema nazionale. Invece, se teoricamente in mare le conseguenze potrebbero essere più dolorose, in realtà ci si preoccupa di un problema che non esiste. Infatti, nella nautica la sinistrosità in genere è bassissima e quella con mortalità è quasi inesistente. Sono pochissime le persone che perdono la vita in mare (in genere annualmente meno di cinque) mentre di contro sono centinaia di migliaia le vite perse sulla strada. Questo lo dicono aridamente le statistiche. Certo con i morti, anche solo una persona ogni anno, non si scherza, ma sicuramente nella nautica, con un pò di buonsenso, è più facile prevenire, perché il tempo a disposizione per decidere è maggiore. Sulla strada si tratta di frazioni di secondo, in mare c’è tutto il tempo per valutare e agire. Basta non essere disattenti e tenere sotto controllo tutte le acque attorno. E a tale scopo sulle navi si organizza, appunto, un servizio di guardia, suddividendo i vari compiti di comando, pilotaggio, controllo della strumentazione di navigazione e avvistamento tra diverse persone. Invece, su un natante, tutto confluisce in genere su un’unica persona.

Normalmente la persona al timone di un natante oltre che della condotta della barca è responsabile anche del comando dell’unità. Ciò non implica tuttavia né la proprietà del mezzo, cioè il proprietario può essere persona diversa, presente o meno a bordo, né il possesso di abilitazione alla navigazione entro le 6 miglia, se la motorizzazione è inferiore a 40.8 HP.

Invece, quando la potenza supera i 40.8 HP, è obbligatorio che sul natante sia presente una persona con patente, cioè in possesso di abilitazione alla navigazione entro le 6 miglia (sia essa il proprietario o meno), che, a tutti gli effetti, è responsabile della condotta dell’unità. E ciò pure se al timone vi è un’altra persona senza patente, che viene considerata sotto il suo controllo.

La responsabilità del comando comporta diritti, come l’obbedienza delle persone a bordo agli ordini impartiti, e doveri, come dover rispondere penalmente e civilmente di eventuali errori o mancanze.

Nel caso però che la persona al comando non sia il proprietario del natante, quest’ultimo sarà chiamato sempre a rispondere in sede civile dei danni a persone e cose di terzi qualora il primo risultasse insolvente, in base al cosiddetto diritto di rivalsa.

A parte i danni che derivano da collisioni, richiamiamo l’attenzione dei diportisti sui danni che possono essere provocati semplicemente dal moto ondoso causato dalla loro barca in navigazione. Molte sono le sentenze in proposito, relative a danni causati a unità all’ormeggio in porto oppure all’ancora in rada o in pesca o comunque in navigazione o ferme in mare, specie se più piccole.

È bene ricordarsi di ciò quando si naviga a più di 3 nodi in porto o si passa a grande velocità a ridosso di altri scafi in mare aperto.

Inoltre, per il pericolo che possono costituire per sé e per gli altri, è opportuno non consentire l’uso della barca a ragazzi o persone inesperte, senza che siano sotto il controllo di qualcuno competente.

Non è stabilita un’età minima per condurre un natante a remi entro un miglio dalla costa, mentre se ci si allontana di più sono richiesti 14 anni. Sempre 14 anni sono richiesti per le derive e piccole barche a vela con superficie velica inferiore a m 4 che navigano oltre un miglio dalla costa. Quando c’è un motore, anche se ausiliario, l’età sale a 16. Infine occorrono 18 anni per prendere la patente nautica e, quindi, condurre natanti con motorizzazione maggiore di 40.8 HP o imbarcazioni.

 CATEGORIE DEI NATANTI

Ricordiamo che ci sono quattro categorie di natanti:

  • le unità da diporto cosiddette da spiaggia, che possono essere a remi, come gozzi, lance (e altre barche tradizionali), jole, pattini, sandolini, canoe, ma anche a pedali, nonché gli scooter d’acqua, le derive veliche con non più di mq 4 di superficie velica e le tavole a vela.
  • le unità a motore con una lunghezza massima di m 7,50 fuori tutto, per le quali, contrariamente al passato, non è previsto alcun limite di motorizzazione, ma con, al momento, l’obbligo della patente qualora il motore eroghi una potenza effettiva superiore a 40.8 HP.
  • le unità a vela, anche se con motore ausiliario, di lunghezza massima fuori tutto di m 10,00.
  • i motovelieri di lunghezza massima fuori tutto di m 10,00.

Nella lunghezza fuori tutto non sono comprese le appendici, come delfiniere, bompresso, piattaforme poppiere, fachette e similari.

 DISTANZE DI NAVIGAZIONE

In funzione della categoria di appartenenza i natanti possono navigare a una distanza dalla costa minore o maggiore. Tali limiti, in base al nuovo Regolamento di sicurezza sono tre: i natanti da spiaggia in genere hanno una disciplina tale da non potersi allontanare più di 300 metri dalla riva; le imbarcazioni a remi tipo lancia, gozzo e altri scafi tradizionali un tempo tipici della piccola pesca professionale nonché gli aquascooter, le piccole derive e le tavole a vela non possono allontanarsi più di 1 miglio; tutti gli altri a non più di 6 miglia.Per tutti, ma in particolare per gli aquascooter, è bene consultare le ordinanze degli uffici marittimi, che possono ridurre o ampliare tale limite in funzione di condizioni o esigenze locali.

DOTAZIONI DEI NATANTI

Fino a 300 metri – I natanti che non si allontanano più di 300 metri dalla costa non hanno l’obbligo di alcuna dotazione di sicurezza collettiva e individuale. Questa disposizione è inserita al punto 3 dell’art. 22 del nuovo Regolamento di sicurezza. A nostro avviso tale disposizione sembrerebbe comprendere sia i natanti autorizzati alla navigazione fino a 1 miglio sia quelli autorizzati fino a 6 miglia. Ma tale non è l’interpretazione degli Uffici marittimi e neanche della Direzione Generale del Naviglio, quindi, ad oggi, non è così.Fino a un miglio – I natanti autorizzati a navigare fino a 1 miglio dalla costa devono invece essere dotati di una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo e di una boetta fumogena (ma solo dal momento in cui sarà emanato l’apposito decreto previsto per le caratteristiche di dette boette, il che dovrebbe accadere, con effetto per i diportisti, soltanto a partire dall’1.1.1996).

Attenzione: le cinture di salvataggio devono essere permanentemente indossate soltanto dai surfisti e dagli scuteristi d’acqua, indipendentemente dalla distanza da terra. Ai fini dei controlli, sugli altri tipi di natante è invece sufficiente che siano presenti a bordo. La stessa regola vale per tutti gli altri tipi di unità da diporto.

Il buonsenso dice però che le cinture vanno immediatamente indossate, specie da chi non sa nuotare, ogni qual volta si prospetti la possibilità di una situazione di pericolo. E ciò rientra nelle azioni di prevenzione di chi ha la responsabilità del comando.

Fino a 6 miglia – Infine, i natanti autorizzati a navigare fino a 6 miglia dalla costa. Qui scatta l’obbligo di tutta una serie di dotazioni che vi elenchiamo:

Mezzi collettivi di salvataggio – Se si naviga tra le tre e le sei miglia, occorre una zattera, anche di tipo autogonfiabile, in grado di accogliere tutte le persone imbarcate. Grazie al nuovo Regolamento di sicurezza, entrato in vigore nel gennaio ’94, essa non è più richiesta per i natanti, se si rimane entro le 3 miglia. E, a tale scopo, non è neanche più necessario presentare la domanda di autolimitazione alla navigazione entro le 3 miglia. La domanda è invece obbligatoria per i proprietari delle imbarcazioni da diporto che vogliono fare a meno della zattera e si impegnano a restare entro le 3 miglia.

Nel caso si tenga a bordo l’autogonfiabile, è bene controllare la scadenza della revisione già prima dell’inizio della stagione in modo da avere il tempo di rivolgersi alle società autorizzate per le diverse marche. La revisione è obbligatoria ogni tre anni.

È evidente che anche chi limita la propria navigazione entro le tre miglia può scegliere di tenere comunque a bordo l’autogonfiabile, in tal caso la scadenza della revisione non può essere soggetta a contestazioni in caso di ispezioni, ma è anche vero, ci dice sempre il buonsenso, che è inutile tenerlo in barca, ingombrante com’è, se non è efficiente. Quindi è opportuno farlo sempre revisionare alla scadenza.

Mezzi individuali di salvataggio – I mezzi individuali di salvataggio consistono in una cintura di salvataggio per ogni persona imbarcata e, per il 1995, possono essere di due tipi:

  • cinture di tipo conforme, che devono essere dotate di copia autenticata della dichiarazione di conformità al D.M. 2.12.72, rilasciata dall’ente tecnico, cioè dal Rina, al costruttore e da questo, attraverso il venditore, al diportista; attenzione, tale dichiarazione è valida soltanto se in data successiva al 18.4.94. Inoltre tali cinture sono valide fino al 31.12.95.
  • cinture di tipo approvato, cioè conformi alla Convenzione di Londra S.O.L.A.S. del 1974 (sia con le caratteristiche precedenti che successive alle modifiche apportate alla stessa nel 1983).

Quindi, non è consentito l’uso di cinture di tipo europeo importate dall’estero (ad eccezione, ovviamente, delle tipo Solas). Peraltro tali cinture sono già in vendita sul nostro mercato, ma potranno essere utilizzate, come dotazioni di bordo, soltanto a partire dal gennaio ’96, quando il Ministero dei Trasporti e della Navigazione avrà emanato gli appositi, previsti decreti.Fate attenzione, col Regolamento di sicurezza vigente, non è più possibile sostituire, come in passato, due cinture individuali con un salvagente anulare.

Salvagente anulare – Deve avere la dicitura: conforme al D.M. 20.4.1978; deve essere corredato di cima di m 30 e di boetta luminosa ad attivazione automatica (che attualmente non è obbligatoria, in attesa dell’emanazione del regolamento che ne stabilisca i requisiti tecnici, e che non lo sarà più neanche in futuro, in quanto tale boetta, prevista anche per le cinture di salvataggio, non è più obbligatoria neanche per le navi mercantili in Mediterraneo). Tale salvagente, eventualmente da lanciare all’uomo in mare, non sostituisce alcuna cintura di salvataggio individuale.

Pompa a mano o altro attrezzo di esaurimento.

Ancorotto e cavo di lunghezza non inferiore a m 30.

Remi, o pagaie – Ne serve una coppia (che non hanno senso su natanti di 6-8 metri, ma comunque si devono tenere perché sono previsti dal Regolamento di Sicurezza), dotati anche di gaffa.

Fuochi a mano – Occorrono 2 fuochi a mano a luce rossa nonché due segnali a mano a stelle rosse ovvero una pistola very con due cariche (validità 4 anni, controllare la scadenza).

Boette fumogene – Non sono ancora obbligatorie per il 1995. Si è in attesa dell’emanazione del Regolamento che ne stabilisca i requisiti tecnici. Ne occorreranno due.

Fanali regolamentari – In caso di navigazione notturna, occorrono i fanali di via regolamentari, ma, ci ricorda il Vademecum del diportista della Direzione Generale del Naviglio e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, “le unità a motore inferiori a m 7 e con velocità non superiore a 7 nodi possono mostrare un fanale bianco visibile per tutto l’orizzonte; invece un’unità a vela o a remi inferiore a 7 metri può avere pronta una torcia elettrica o un fanale a luce bianca da mostrare in tempo sufficiente per prevenire l’abbordaggio.

Nel caso di navigazione diurna, va comunque tenuta a bordo almeno una torcia, a luce bianca, con due elementi di carica (controllare la carica della batterie)”. Attenzione questo è un adempimento su cui nelle ispezioni è facile cadere in fallo.

Estintori:

  • 1 estintore tipo 13 B – per potenze fino a 25 HP (18,4 kW)
  • 1 estintore tipo 21 B – per potenze fino a 200 HP (147 kW)
  • 1 estintore tipo 34 B – per potenze oltre 200 HP (>147 kW)

Con apposito regolamento, anche questo ancora da emanare, saranno definite le caratteristiche tecniche degli estintori. Vanno controllate la carica degli estintori attraverso i manometri e la scadenza. La regola è comunque quella di tenere un estintore a portata di mano, vicino al posto di pilotaggio e un altro in ciascun ambiente sotto coperta.Infine, è bene ricordare che, anche se molti natanti ne sono dotati, la bandiera su di essi non è obbligatoria.

Inoltre vi consigliamo di tenere sempre in barca una bussola da rilevamento, un GPS palmare, ma in grado di essere collegato all’alimentazione elettrica di bordo, un contagiri (se non è compreso nella strumentazione del motore), un minimo di pronto soccorso (una cassetta con alcool, tintura di iodio, ovatta, garze, bende, forbicine, anelgesici, antistaminici, laccio emostatico, cerotto adesivo, pomata contro le ustioni), una cassetta con una serie di attrezzi meccanici ed elettrici (martelli, pinze, tenaglie, cacciaviti, chiavi spaccate, ecc.) per i lavori a bordo.

Se il natante ha un tender a remi o a motore le persone che navigano su di esso devono essere tutte dotate di cinture di sicurezza e se in navigazione notturna è necessario avere a bordo una torcia a luce bianca. Inoltre, dovrà essere tenuto a bordo della barca madre il certificato d’uso del motore e, se la potenza fiscale è superiore a 3 HP, il certificato di assicurazione. Esso rientra nella categoria dei natanti in navigazione entro 300 metri dalla costa. Se il tender a motore viene usato per navigare fuori da tale fascia costiera, torna ad essere un’imbarcazione autorizzata a navigare entro le 6 miglia e deve imbarcare tutte le dotazioni previste. Tali unità sono esenti dalla T.S. a condizione che sullo scafo venga riportata la dicitura “Tender to: sigla e numero unità madre).

 I DOCUMENTI

Vediamo ora quali sono i documenti da tenere a bordo di un natante, di cui è necessario sempre controllare la validità:Carta d’identità o documenti equipollenti – Sia il pilota del natante che tutte le persone maggiorenni imbarcate devono portare con sé un documento di riconoscimento valido, come si fa normalmente a terra; il fatto di essere in costume da bagno non esime da tale obbligo e l’identificazione rientra nei doveri di qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria. Non sono previste multe, ma c’è sempre il rischio di essere fermati per accertamento dell’identità a fini di polizia giudiziaria.

Patente – Per navigare con un natante non occorre la patente, a meno che, come detto sopra, la potenza del motore installato non superi i 30 kW o i 40.8 HP o una cilindrata di 750 cc se a carburazione a due tempi, a 1.000 cc se a carburazione a 4 tempi fuoribordo, a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entrobordo, o a 2.000 cc se diesel (attenzione, è all’esame parlamentare una legge che entro 60 giorni potrebbe cambiare tale potenza limite senza patente);

Con la normativa entrata in vigore il 21 giugno scorso salta completamente tutto ciò che era previsto dalla legge 498 per le patenti. Quindi, se uno dei parametri indicati (cilindrata e/o potenza) supera i 40.8 HP e i 750 cc, occorre già essere in possesso della patente. Segnaliamo anche il caso di quei motori depotenziati che sono stati depotenziati da modelli simili di 40 o 50 HP (ad esempio il Superamerica 737). Il diportista può correre il rischio di contestazioni, perchè nella prima ipotesi non ha bisogno della patente, nella seconda sì. Sarà bene che egli si metta in contatto con costruttori o importatori per conoscere esattamente da quale modello è derivato il suo depotenziato.

È bene controllare, prima che inizi ogni stagione, che la patente sia valida, cioè non scaduta. Su di essa deve essere applicata la marca da bollo da L. 50.000 per l’anno in corso. Non sono ammessi pagamenti con più marche da bollo di pari valore né versamenti in conto corrente.

Attenzione, navigare senza patente, “salvo che il fatto costituisca più grave reato” è punito con l’arresto da 5 giorni a 6 mesi o con un’ammenda da un minimo di un milione a un massimo di due milioni di lire (e quest’anno, in conseguenza della confusione di norme legislative di ampliamento e poi di riduzione della potenza massima senza patente ci sarà certamente un’intensificazione dei controlli a mare).

Certificato d’uso del motore – È il documento consegnato dal venditore all’acquirente da cui risultano la potenza fiscale ai fini dell’assicurazione, quella effettiva e la cilindrata del motore installato. È diventato molto importante ai fini dell’obbligo della patente nautica e dell’importo della tassa di stazionamento da corrispondere; se si vuol conservare a casa l’originale per timore di smarrimento o deterioramento, può essere tenuto a bordo in copia fotostatica autenticata.

La potenza massima di bordo è data dal motore installato; quando i motori sono due, la potenza massima è data dalla somma delle potenze dei due motori. Il motore ausiliario fuoribordo d’emergenza o di pesca non si aggiunge alla potenza del motore principale, né può essere sommato ai fini della patente, della tassa di stazionamento o per la potenza massima installabile a bordo, e la sua potenza non deve essere superiore a 1/5 di quella del motore principale (anche su ciò non siamo d’accordo, proprio sul piano tecnico, e speriamo che tale disposizione, che non figura in alcuna legge della navigazione da diporto, sia modificata al più presto). Nel caso, anche il motore ausiliario deve essere dotato di certificato d’uso del motore e così l’eventuale motore dell’eventuale tender.

Assicurazione – È obbligatoria con motori di potenza fiscale superiore a 3 CV. Il contrassegno, a norma, dovrebbe essere esposto sulla ruota del timone, ma così, con l’esposizione al sole e alle intemperie in pochissimo tempo sarebbe illeggibile. Eventualmente esponete una fotocopia e l’originale, lo suggerisce sempre il buonsenso, tenetelo a portata di mano, col resto della documentazione. In genere le compagnie d’assicurazione vi avvisano per tempo, ma controllate da soli la scadenza della polizza.

Anche il motore ausiliario, se di potenza fiscale superiore a 3 HP, deve essere assicurato e, quindi, a bordo va tenuto il certificato d’assicurazione con relativa polizza. Lo stesso dicasi per l’eventuale motore dell’eventuale tender.

Certificato di omologazione e dichiarazione di conformità – È un documento molto importante, rilasciato in copia conforme autenticata dal cantiere costruttore del natante o dal rivenditore autorizzato, su cui sono indicati, tra gli altri, il numero delle persone che l’unità può trasportare e la potenza massima installabile. Ricordate che, in mancanza di esso, la Capitaneria di Porto stabilisce la portata in funzione della lunghezza fuori tutto, e ciò in ragione di un metro lineare circa per persona, in genere stabilendo una portata inferiore rispetto al Rina, proprio perché tiene conto solo del parametro lunghezza: 2 persone fino a m 3,50; 4 da m 3,51 a m 4,50; 5 da m 4,51 a m 6,00.

Sullo stesso documento, sono indicati la potenza massima del motore installabile a bordo e il peso. È evidente che, per ragioni di sicurezza, tali limiti non si devono assolutamente superare.

Per i prototipi e comunque per le barche non omologate, è necessario richiedere una visita dell’ente tecnico, il Rina, tramite l’ufficio marittimo locale, che stabilirà potenza massima installabile e numero delle persone trasportabili.

VHF – Per tale apparato, anche se si tratta di un VHF palmare, cioè portatile, si deve tenere a bordo la licenza di esercizio radioelettrico, rilasciata da un Circolo Costruzioni P.T. o dalle concessionarie Telecom e Telemar; il diportista dovrà essere inoltre titolare di certificato limitato di radiotelefonista, sempre rilasciato dall’ente o società suddetti.

È anche importante ricordare che non si può utilizzare a bordo un apparato VHF di tipo non approvato, cioè che non abbia le caratteristiche tecniche necessarie sia per l’impiego ai fini della sicurezza in mare sia perché non arrechi disturbo alle comunicazioni radiotelefoniche con interferenze e rumori. Quindi, l’apparato VHF deve essere corrispondente alle indicazioni riportate sulla licenza RTF.

Radio-TV – Se a bordo c’è un apparato radio-televisivo collegato alle batterie e all’antenna di bordo, anche se il proprietario è già titolare di un abbonamento domestico, si dovrà tenere a disposizione, per eventuali controlli, la ricevuta di un ulteriore versamento del canone radio o del canone televisivo per la barca, come indicato in qualsiasi ufficio postale; se, invece, l’apparato radio o televisivo è dotato di propria batteria e antenna (quindi, non si avvale in alcun modo degli impianti di bordo) e se il proprietario del natante è già titolare di un abbonamento radiotelevisivo domestico, non è necessario sottoscrivere un nuovo abbonamento per la barca.

Tassa di stazionamento – Quando la motorizzazione è inferiore a 75 HP, la tassa per i natanti si può pagare soltanto per il periodo d’uso, che non può essere inferiore a 4 mesi. Se, avendo pagato per 4 mesi, si vuole prolungare il periodo d’uso, si dovrà obbligatoriamente pagare la tassa per un minimo di altri 4 mesi. I periodi d’uso non sono legati all’anno solare, iniziano dalla data del versamento e possono durare 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mesi, ma ciò non esime dal dover pagare eventuali differenze, nel momento in cui dovessero decidersi aumenti della tassa; allo stesso modo potrà chiedersi il rimborso, nel caso di riduzioni (nel dare e nell’avere, ciò vale comunque per tutti i tipi di versamento). Attenzione: per i versamenti di somme inferiori al dovuto, la legge prevede la sanzione della sovrattassa più tre volte il tributo evaso. La tassa può essere pagata il giorno precedente la messa in acqua.

Se la motorizzazione installata è superiore a 75 HP, la tassa di stazionamento va pagata per l’intero anno solare, cioè, in questo momento, per l’intero 1995. Evidentemente si dovrà tenere a bordo una ricevuta che attesti il pagamento per tutti e dodici i mesi, da gennaio a dicembre.

In tal caso, essendo il natante assimilato alle imbarcazioni, per mettersi in regola col pagamento della tassa di stazionamento ci sarà tempo fino al 31 maggio di ogni anno. Perciò, fino a tale data, si può navigare anche non avendo pagato, senza per questo incorrere in sanzioni. Se il natante è ormeggiato in acqua, il proprietario dovrà pagare entro la data suddetta, se invece è in rimessaggio a terra potrà ancora aspettare a pagare fino al giorno precedente la messa in acqua, ma dovrà farlo comunque per l’intero anno solare, cioè a partire dal 1° gennaio. Se la barca viene lasciata in rimessaggio a terra, non paga la tassa di stazionamento; se viene messa in acqua anche per un solo giorno deve pagare per l’intero anno. Si ricorda che per i natanti a vela con m.a. la tassa di stazionamento è la metà di quella prevista per una unità similare a motore, mentre invece è ridotta di un terzo per i motovelieri.

Com’è noto, i versamenti devono essere effettuati sul c.c.p. 21524004, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma. Nella causale deve essere indicato: Legge 171/1989 – Tassa di stazionamento natante da diporto a motore (oppure a vela o a vela con motore ausiliario o motoveliero); periodo dal … al … (oppure motore HP … ; anno 1995); modello … ; costruttore … ; lunghezza f.t. cm …

Sanatoria motori depotenziati – Anche chi non ha problemi di patente in conseguenza dell’elevazione della potenza massima conducibile senza abilitazione, se in possesso di un motore depotenziato deve sempre mettersi in regola con la relativa sanatoria , di cui alla legge 498/94. Si devono tenere a bordo:

  • l’originale o la copia autenticata della domanda presentata, per ottenere il riaccertamento della potenza, al S.A.N.I. (M.C.T.C.) o all’ufficio marittimo che ha rilasciato il certificato d’uso del motore;
  • la ricevuta del versamento di 125.000, relativa alla prima rata della sanatoria dovuta per il 1994.

La seconda rata va pagata entro il 1995. Le due cifre vanno pagate con due versamenti distinti. Se la rata ’94 è stata pagata nel corso del ’95 non è dovuta alcuna mora. Sono dovute altre due rate, per il 1996 e 1997. Per il facsimile e la documentazione necessaria vedi precedenti numeri di “Nautica”, rubrica Navigando tra le norme. Articolo di Lucio Petrone