La detraibilità dell’IVA è il meccanismo che consente all’impresa di recuperare l’imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi strettamente legati all’attività economica.

In altre parole, poiché l’IVA grava in via definitiva sul consumatore finale, chi esercita un’attività commerciale (o professionale) può detrarre, in parte o per intero, l’IVA pagata sugli investimenti e sulle spese necessarie per l’esercizio dell’attività, neutralizzando così il costo dell’imposta nella formazione del prezzo.

Quando si può detrarre

I casi pratici di detraibilità si articolano in diverse percentuali, tipicamente 0%, 40%, 50% e 100%, in base alla natura dei beni o dei servizi e al loro effettivo impiego:

  • Operazioni al 100%: sono quelle spese strettamente inerenti e indispensabili all’attività, come acquisti di materie prime, merci e, in generale, spese esclusivamente utilizzate per lo svolgimento dell’attività d’impresa.
  • Operazioni al 50%: riguardano spese ad uso promiscuo, quando il dispositivo viene usato sia per lavoro che per usi privati.
  • Operazioni al 40%: è il caso dei veicoli stradali a motore, ove la detrazione è ridotta al 40% se il veicolo viene utilizzato in parte anche per usi personali; se usato esclusivamente per fini aziendali, la detraibilità può essere del 100%.
  • 0% o casi di indetraibilità: alcuni beni, come navi, imbarcazioni da diporto, aeromobili non inerenti all’attività e alcuni beni di lusso sono esclusi dalla detrazione, in quanto rientrano nelle ipotesi di indetraibilità oggettiva previste dalla normativa (art. 19-bis1 del DPR 633/1972).

Questo sistema, benché articolato, garantisce la neutralità del sistema IVA, assicurando che l’imposta non rappresenti un onere costante per l’azienda ma sia trasferita al consumatore finale.

Nel contesto delle operazioni IVA, le unità da diporto (ovvero imbarcazioni da diporto, navi, ecc.) sono soggette a regole particolari per quanto riguarda la detraibilità dell’IVA versata alla loro acquisizione. La normativa italiana, in particolare l’art. 19-bis1 del DPR 633/1972, stabilisce che l’IVA pagata su questi beni non è detraibile se l’imbarcazione viene destinata a un uso personale o familiare, o comunque se il godimento del bene non è esclusivamente legato all’attività d’impresa.

Aspetti da considerare

  • Finalità d’uso: affinché l’IVA sia detraibile, l’imbarcazione deve essere strettamente correlata all’attività commerciale. Ad esempio, se una società acquista l’unità da diporto come bene merce, destinandola al noleggio o alla rivendita, il bene assume una natura strumentale nell’esercizio dell’attività. Al contrario, se l’imbarcazione viene usufruita in parte per fini personali (anche indiretti, tramite l’uso da parte dei soci), si attua il principio dell’indetraibilità, trattando l’imposta come un costo non recuperabile.
  • Registrazione e presupposto territoriale: è fondamentale che l’imbarcazione risulti “presente” nel territorio italiano. Questo avviene, ad esempio, quando il bene viene iscritto nei registri tenuti dalle capitanerie di porto a seguito dell’immatricolazione.
  • Scenari e soggetti: la normativa prevede inoltre che la detrazione dell’IVA sulle unità da diporto non sia ammessa per artisti, professionisti o per quei soggetti per i quali il bene non rappresenta un elemento indispensabile dell’attività economica. In questo senso, se l’obiettivo principale dell’acquisto è la fruizione personale o familiare, l’IVA non potrà essere recuperata e contribuirà al costo complessivo del bene, analogamente a quanto accade per altri beni di lusso.