a cura di Roberto Colecchia

L’art. 8 bis del Dpr 633/72 consente la non imponibilità Iva – considerandole equivalenti alle esportazioni – delle ”cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca”.

Sono inoltre considerate allo stesso modo:
“le prestazioni di servizi, compreso …, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)”.

In sostanza, un’imbarcazione adibita quale bene strumentale di un’attività commerciale consistente nel noleggio o nella locazione (anche per scopi turistici) e che al contempo sia adibita alla navigazione in alto mare, può essere acquistata – in leasing o meno – senza l’applicazione dell’Iva.
Anche l’imbarcazione da diporto può essere oggetto di contratto di locazione o noleggio, pertanto, ove la stessa sia destinata all’uso esclusivo commerciale – cioè impiegata soltanto per il noleggio o la locazione nell’ ambito di un’impresa di charter nautico – anch’essa può usufruire di questo regime.

Il requisito della “navigazione in alto mare” è così definito dalla norma:
“una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.”
In sostanza per poter usufruire di tale regime occorre aver effettuato tragitti relativi all’attività commerciale (escludendo i trasferimenti tecnici per prove o invio in cantiere) di cui almeno il 70{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} con superamento del limite delle 12 miglia.

La risoluzione 6E del 2018 specifica che “il viaggio in alto mare è il tragitto compreso tra due punti di approdo (ovvero da e per il medesimo punto di approdo), durante il quale vengono superate, a prescindere dalla rotta seguita, le 12 miglia nautiche. Tale superamento implica che l’intero viaggio (tratta) è da considerare avvenuto in alto mare e, dunque, utile al fine di quantificare la condizione per la non imponibilità stabilita dall’articolo 8-bis del DPR n. 633 del 1972”.

Lo stazionamento in porti extranazionali non giustifica di per sé il regime che va considerato rispetto ai viaggi, cioè gli spostamenti. Fermo restando che la semplice uscita anche di poche miglia da un porto non nazionale può considerarsi viaggio.

Tale condizione va verificata per ciascun periodo di imposta (anno solare). Per il primo anno di varo di un’imbarcazione nuova si fa riferimento al periodo che va dal varo alla fine dell’anno solare. A tale fattispecie è assimilabile per analogia il cambio di armatore che destina in via esclusiva il mezzo appena acquistato usato ad attività commerciale.

Poiché l’Agenzia delle Entrate può svolgere controlli, la prova della navigazione è a carico dell’armatore, o meglio dell’imprenditore che esercita l’attività commerciale, il quale dovrà provare i viaggi oltre le 12 miglia mediante i seguenti mezzi di prova da conservare:

• il giornale di navigazione o il giornale di bordo tenuto dal comandante della nave, sul quale vengono registrati tutti i dati e i fatti relativi alla navigazione (cfr. articoli 169, 173 e 174 del codice della navigazione);

• la cartografia dei viaggi, i dati e le informazioni estratte dagli eventuali sistemi di navigazione satellitare o di trasponder (ad esempio, i dati forniti attraverso il sistema A.I.S. – Automatic Identification System, per le imbarcazioni che lo adottano e che rappresenta una prova assai solida in quanto i dati sono forniti da un ente terzo gestore del servizio);

• i contratti commerciali, le fatture e i relativi mezzi di pagamento che testimoniano viaggi o approdi fuori acque territoriali.

Le condizioni previste dall’art. 8 bis sono attestate dall’avente diritto mediante dichiarazione telematica specifica da inviare all’ Agenzia delle Entrate. Il fornitore a cui è richiesta l’emissione della fattura in regime di non imponibilità dovrà verificare l’invio e riportare gli estremi sulle fatture.

In caso di imbarcazione in costruzione, il proprietario può dichiarare ex ante il possesso dei requisiti, in previsione dello svolgimento di viaggi in alto mare ad uso esclusivo commerciale dal momento del varo fino al termine dell’anno solare. A fine periodo dovrà verificare l’avvenuto conseguimento di tali requisiti e, in caso contrario, procedere alle necessarie rettifiche versando l’Iva dovuta.