Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il DL 1\2012 all’ art 59 ter ha istituito la fattispecie del noleggio occasionale delle imbarcazioni e delle navi da diporto, introducendo nell’ambito del codice della nautica ex Dlgs 171\2005 l’art 49 bis il “noleggio occasionale”. I soggetti che non esercitano professionalmente attività di carattere nautico e sono proprietari o utilizzatori in leasing di unità da diporto ex art 3 comma 1 del già menzionato codice, possono noleggiare a terzi l’imbarcazione senza che ciò sia considerabile attività commerciale e dunque in regime di semplificazione. Si ponga l’attenzione sul fatto che trattasi di noleggio e non locazione. Pertanto, l’imbarcazione deve essere condotta dal proprietario utilizzatore o da suo personale. La patente nautica sarà sufficiente. Non occorrono i titoli del diporto. Tali titoli sono invece comunque necessari in caso di unità classificata come nave.

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