di Roberto Colecchia

Ai sensi dell’art 49 bis del Codice della nautica da diporto (Dlgs 171/05), il noleggio occasionale si caratterizza per avere una durata complessiva non superiore a quarantadue giorni nel periodo di imposta.

Oltre tali limiti temporali l’effetto fiscale è quello di non poter utilizzare la tassazione con aliquota secca del 20{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} sui corrispettivi conseguiti. Tale norma è tuttavia facoltativa per l’armatore il quale potrà comunque scegliere il regime ordinario di tassazione.

L’effetto varia in base alla natura giuridica del noleggiatore. Nel caso di persona fisica che non esercita professionalmente l’attività di noleggio, la tassazione è prevista nell’ ambito dei redditi diversi ex art 67 lettera h) TUIR. Questa norma prevede – per effetto delle disposizioni-del successivo art 71 TUIR – di determinare il reddito sottraendo ai ricavi percepiti i costi specificamente inerenti alla loro produzione.

Qualora fossimo invece in ambito societario (con oggetto sociale diverso dal noleggio\locazione nautica), ovvero le sole società ammesse al noleggio occasionale, il reddito prodotto è sempre reddito di impresa. Ma occorre porre attenzione all’indeducibilità oggettiva prevista per i costi delle imbarcazioni e navi quando non sono beni strumentali all’attività tipica.

In entrambi i casi è più che probabile che a fronte di un noleggio occasionale vengano sostenuti dei costi inerenti. Il caso più tipico è quello dell’equipaggio, oppure la pulizia igienizzazione degli ambienti. È la stessa norma istitutiva che prevede la possibilità di inquadrare nel lavoro occasionale accessorio il personale eventualmente utilizzato. Si ritiene che i costi operativi tipici del noleggio quali stazionamento, carburante eccetera non siano considerabili ai già menzionati fini in quanto tipicamente a carico del soggetto che usufruisce del noleggio.

La presenza di personale potrebbe rendere sconveniente l’applicazione dell’aliquota secca del 20{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} (che non prevede la deducibilità dei costi) a favore della tassazione a regime ordinario dove l’imponibile è determinato per differenza ricavi meno costi.

Ovviamente dipende anche dalla base reddituale dell’armatore.
Ad esempio:
ricavi 10.000
costi inerenti -6.000
imponibile 4.000
Reddito di base armatore 40.000 con aliquota marginale35{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8}
Tassazione ordinaria 4.000 x 35{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} = 1.400
Tassazione con aliquota secca 20{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} 10.000 x 20{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} = 2.000

È consigliabile dunque effettuare corretti calcoli di convenienza, specie nel caso di armatore persona fisica, atteso che per le società in argomento l’indeducibilità è oggettiva ex art 164 TUIR.

L’amministrazione finanziaria nel provvedimento del direttore AdE prot. 2013/ 149348 del 13.12.2013 riporta a pag.3 il seguente passaggio:
“In particolare vengono stabilite le modalità semplificate di documentazione e dichiarazione dei proventi derivanti da attività di noleggio occasionale di unità da diporto che non abbia ecceduto complessivamente quarantadue giorni di noleggio limite oltre il quale l’attività perde la caratteristica dell’occasionalità e dunque dell’assoggettamento ad imposizione sostitutiva nella misura del 20 per cento.”

Il che palesemente indica l’impossibilità, in caso di noleggi più lunghi, di poter usufruire del regime sostitutivo. Tale esclusione opera ex tunc e dunque non è possibile sommare il primo periodo di quarantadue giorni ad aliquota secca con quello successivo a tassazione ordinaria che sarebbe così il solo metodo utilizzabile per l’intero periodo complessivo.

In caso di società, il reddito è comunque quello di impresa e la tassazione del noleggio rimarrebbe imponibile IRES ed IRAP nonché soggetto alle norme IVA. Nel caso della persona fisica non imprenditore, il superamento della soglia dei quarantadue giorni potrebbe indicare un utilizzo non occasionale e dunque abituale e professionale.

In merito al profilo amministrativo, se l’utilizzo dell’unità all’interno del perimetro del noleggio occasionale è per definizione legislativa non considerabile utilizzo commerciale, risulta viceversa utilizzo commerciale la locazione o il noleggio per periodi eccedenti tali limiti. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del Codice del diporto del dlgs 171/2005 le unità oggetto di contratti di locazione o noleggio (non occasionale) sono da considerarsi utilizzate ad uso commerciale. Trattandosi di noleggio, vanno osservate le prescrizioni specifiche previste dal Dlgs 171/2005, in particolare per gli articoli dal 47 al 49.