L’acquisto imbarcazioni avviene talvolta da parte di armatori che sono persone giuridiche, ovvero società sia di persone sia di capitali che accolgono nei loro bilanci tali asset.

In questi casi risulta indispensabile verificare l’oggetto sociale, ovvero l’attività svolta da tali enti. Ove, infatti, l’attività effettuata fosse orientata all’erogazione di servizi inerenti alla nautica (es. locazione, noleggio, scuola nautica, soccorso nautico ecc.) l’imbarcazione assume il ruolo di bene strumentale destinato all’attività e pertanto i costi relativi sono normalmente considerabili ai fini della determinazione del reddito di impresa e dell’ Iva.

Diversa fattispecie è quella dove l’imbarcazione è contenuta in società di scopo o “di comodo” il cui fine è solo quello di contenere tali asset al di fuori di uno sfruttamento commerciale quali beni strumentali che producono reddito, ma in genere al solo scopo di evitare intestazioni personali o utilizzare risorse finanziarie societarie. In queste situazioni, i beni in questione e il loro utilizzo non generano costi deducibili dal reddito, né tantomeno Iva detraibile.

Cosa prevede il fisco

Al fine di scoraggiare tale fenomeno e più in generale quello di inserire beni non produttivi di reddito nei compensi aziendali a fini esclusivamente di comodo, il fisco prevede una disciplina penalizzante per tali società.

È previsto infatti che la società che produce reddito di impresa debba confrontare i ricavi prodotti con un valore di riferimento basato su valori percentuali (o meglio costo d’acquisto) dei propri asset, anche se acquistati in leasing.

Qualora il valore dei ricavi annui sia inferiore, la società potrebbe essere considerata “di comodo” e subire le seguenti penalizzazioni:

  1. Il reddito minimo viene determinato forfettariamente in misura pari al 3% del valore degli asset, anche ai fini IRAP.
  2. Indeducibilità delle perdite fiscali pregresse.
  3. Maggiorazione dell’aliquota IRES del 10,5%.
  4. Il credito Iva può essere solo riportabile agli esercizi successivi e in determinate condizioni può perdere la sua qualità di credito.

Stesso trattamento spetta anche alle società in cosiddetta “perdita sistemica” cioè che per 3 anni consecutivamente risultano in perdita (fiscale).

La presunzione non è assoluta e può essere proposto interpello all’Amministrazione al fine di giustificare l’insufficiente conseguimento di ricavi rispetto ai valori percentuali previsti applicati agli importi degli asset, per cause di carattere oggettivo ed involontario.

L’interpello

L’interpello è un’istanza all’Amministrazione finanziaria – cui si allegano per quanto possibile documenti di prova – che ha l’obiettivo di avere un parere circa l’impossibilità di conseguire dei ricavi e del reddito minimi. Tale istanza va consegnata entro il termine di presentazione della dichiarazione. Va considerato che vi sono ulteriori 120 giorni entro cui l’Agenzia delle Entrate fornisce la risposta o, in mancanza, vale la regola del silenzio-assenso. Sono altresì previste ulteriori specifiche casistiche di esonero dall’ applicazione.

Le società semplici, in quanto società di mero godimento e non produttive di reddito di impresa, sfuggono a tali norme. Stessa cosa per le società non residenti e senza stabile organizzazione nel nostro Paese, ovvero per gli enti non commerciali privi di attività commerciale.