L’art 164 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) prevede che le spese e gli altri componenti negativi inerenti alle imbarcazioni da diporto sono interamente deducibili quando il bene è interamente ed esclusivamente destinato come bene strumentale dell’impresa.

Risulta dunque preminente non tanto la natura del bene che è comunque un’imbarcazione, ma la tipologia di attività di impresa svolta, la quale deve richiedere necessariamente l’utilizzo dell’imbarcazione per essere attuata.

L’imbarcazione, dunque, deve essere strumento necessario senza il quale non è possibile svolgere l’attività di impresa. Ci si intende rivolgere alle attività professionali marittime, per esempio scuola sub o nautica, noleggio o locazione imbarcazioni, traino o soccorso, attività di servizio portuale eccetera.

In questi ambiti, la barca costituisce strumento indispensabile allo svolgimento dell’attività principale.

Chiarimenti vengono riportati nella C.M. n. 37/E del 1997 e nella C.M. n. 48/E del 1998 secondo cui si debbono considerare quali beni utilizzati esclusivamente nell’attività propria dell’impresa, quei mezzi “…senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata (rientrano ad esempio nella fattispecie in esame le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l’addestramento al volo o alla navigazione).

Principio di inerenza

Il nesso causale tra bene e attività svolta è alla base del principio di inerenza, che rappresenta una delle regole base del reddito di impresa. Ai sensi dell’art 109 c.5 TUIR5 le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito…”

Occorre dunque un nesso diretto tra bene utilizzato e svolgimento dell’attività.

La strumentalità del bene tecnicamente è definibile per natura e per destinazione. La strumentalità per natura si ha quando i beni non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione. Ad esempio, un immobile commerciale che ha la natura di negozio può diventare un’abitazione solo se subisce una radicale trasformazione.

La strumentalità per destinazione si ha quando sono destinati esclusivamente all’ attività di impresa.

Nel caso di imbarcazione la strumentalità è normalmente per destinazione. L’imbarcazione infatti per sua natura può avere utilizzi diversi, solo la destinazione da parte dell’impresa a bene utile (anzi indispensabile) al processo produttivo di produzione di servizi nautici la rende bene strumentale deducibile.

Una definizione di beni strumentali è stata recentemente offerta dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3249 del 2020, la quale appunto si è occupata di stabilire cosa sono i beni strumentali.

Questi si definiscono tali quando hanno come unica destinazione quella di essere direttamente impiegati nell’espletamento di attività imprenditoriali. Quindi un bene strumentale è essenzialmente uno strumento idoneo ad esser impiegato nel processo di produzione di un reddito autonomo, rispetto a quello del complesso
aziendale, in cui si inseriscono.