Capita spesso di incontrare imbarcazioni che riportano sullo scafo o sulle vele loghi o denominazioni di aziende. La sponsorizzazione è uno strumento potenzialmente utile all’ armatore per contenere i costi d’uso dell’imbarcazione.

Quello di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive, dove lo “sponsee” e lo “sponsor” si obbligano reciprocamente: lo sponsee pubblicizza, mediante la propria attività svolta attraverso la propria unità, l’impresa dello sponsor. Quest’ultima paga un corrispettivo per tale prestazione di servizi.

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico, nel senso che nessuna legge lo disciplina specificamente, lasciando così libere le parti di poter adottare lo schema contrattuale che meglio ritengono conforme alle proprie esigenze.

Normalmente, più alte sono la notorietà e la diffusione presso il pubblico dell’attività nautica svolta dallo sponsee, maggiore è il valore della prestazione offerta. Nel contesto relativo alle sponsorizzazioni, assume importanza ai fini della deducibilità del costo per lo sponsor la congruità del corrispettivo concordato. Non vi è una regola determinata. Tuttavia, occorre che esso sia in funzione della notorietà e della visibilità che l’attività della barca consente di offrire allo sponsor.

Dal punto di vista sistematico occorre distinguere i profili fiscali in capo allo sponsor da quelli afferenti al proprietario o utilizzatore dell’imbarcazione (sponsee).

Per lo sponsor il corrispettivo pagato è un costo aziendale che rientra nell’ambito dei costi di pubblicità o di rappresentanza. Il trattamento fiscale di queste due fattispecie è differente e la Cassazione ha avuto modo di precisare che i costi di rappresentanza sono quelli dove è evidenziato il nome dell’impresa e sono tese ad accrescere la notorietà e il nome dell’impresa stessa, mentre la pubblicizzazione di prodotti e servizi venduti rientra nell’ ambito dei costi di pubblicità.

I costi relativi alle spese di rappresentanza e dunque quelli riferiti di norma alla sola evidenziazione del nome dell’azienda sono deducibili in misura limitata secondo un limite percentuale rispetto ai ricavi in base a quanto determinato dall’ art 108 TUIR (tra lo 0,40% e l’1,5% dei ricavi dell’attività caratteristica).

Le spese di pubblicità sono invece deducibili nell’anno in cui vengono sostenute e dunque godono di un beneficio fiscale maggiore rispetto alla rappresentanza.

Qualora le prestazioni di sponsorizzazione vengano offerte da una ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) per espressa previsione di legge ex art 90 l. 282/02 finalizzata ad agevolare tali realtà sportive, la spesa si considera sempre quale pubblicità.

Dal lato del soggetto che esegue la prestazione ovvero che si obbliga a esporre sulla propria imbarcazione il logo o l’immagine dello sponsor si ha il conseguimento di un reddito imponibile tassabile nell’ambito del reddito di impresa ovvero nella categoria residuale dei redditi diversi a seconda della natura dell’attività svolta.

Se l’imbarcazione è lo strumento per svolgere un’attività di tipo commerciale – e quindi è destinata ad essere locata, noleggiata, scuola nautica, assistenza subacquei, soccorso e salvataggio ecc. – il ricavo della sponsorizzazione sarà un provento accessorio all’attività principale di impresa che caratterizza tali attività e dunque sarà assoggettato anche all’IVA ove ve ne siano i requisiti anche di territorialità.

Qualora l’armatore sia un soggetto diverso che non svolge attività commerciale in ambito nautico, quali ad esempio i normali diportisti, siamo fuori sia dal reddito di impresa sia dall’ IVA. Il provento è comunque imponibile ai sensi dell’art 67 TUIR quale prestazioni commerciali occasionali, cioè non esercitate abitualmente.