Le navi adibite alla navigazione in alto mare

Le navi adibite alla navigazione in alto mare per le quali è previsto il regime di non imponibilità IVA ex art 8 bis DPR 633/72, nonché gli utilizzatori di servizi di noleggio e locazione finanziaria non a breve termine di imbarcazioni da diporto per i quali è applicabile il regime di non applicabilità Iva ex art 7 sexties comma 1 lett. e bis) debbono presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita dichiarazione attestante il possesso degli specifici requisiti.

 Una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita, e dunque anche da e per il medesimo porto.

Tale dichiarazione deve essere presentata a cura dei soggetti coinvolti, ovvero direttamente dal committente, dall’armatore, dal proprietario dell’imbarcazione, dal comandante o dal soggetto che abbia la responsabilità gestionale effettiva della nave (cfr. Risoluzione 6/E del 16 gennaio 2018) o, per conto di questi, da un intermediario delegato incaricato della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni).

La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente mediante i canali telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, nella Risoluzione n. 54 del 6 agosto 2021 erano presenti indicazioni relativamente all’adempimento dichiarativo, prevedendo un particolare regime transitorio per taluni soggetti non residenti che potevano evitare l’utilizzo del canale telematico dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare viene previsto  “Presentazione della dichiarazione telematica da parte dei soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati nel territorio dello Stato”, si è ammesso, in via provvisoria, che i soggetti non residenti, privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta in Italia, “ferma restando la possibilità di effettuare l’adempimento nei modi previsti dal Provvedimento, previo rilascio del codice fiscale direttamente o attraverso un intermediario delegato di cui all’articolo 3, comma 3, del d. P.R. n. 322 del 1998, possono trasmettere la comunicazione inviando copia scansionata del modello di dichiarazione, sottoscritto con firma autografa, insieme a copia di un documento di identità in corso di validità, al Centro Operativo di Pescara (COP) all’indirizzo [email protected] specificando obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio DICHIARAZIONE “NAUTICA” ALTERNATIVA AL PROVVEDIMENTO 15 GIUGNO 2021.”

La citata risoluzione prevedeva tale modalità dichiarativa come provvisoria, stante la necessità di consentirne l’applicazione generalizzata anche a coloro come i non residenti che non potevano avere accesso al sistema telematico.

A seguito della modifica implementativa di tale sistema che consente ora l’accesso anche a tali soggetti non residenti privi di rappresentante fiscale e non identificati in Italia, è stato previsto con la risoluzione 2/E del 9.1.2024 che anche i soggetti non residenti, privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta in Italia, devono presentare la “dichiarazione alto mare” accedendo all’apposita sezione presente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

La risoluzione precisa che, a partire dalla data del 9/1/24, la modalità alternativa di trasmissione al COP di una copia scansionata della dichiarazione, ammessa nella citata Risoluzione n. 54/E del 2021, deve ritenersi superata e non più percorribile, rimanendo obbligatorio dunque l’utilizzo esclusivo del canale telematico.