In molti casi le società concessionarie di porti turistici sono costituite attraverso lo strumento della società per azioni. Le azioni consentono ai soci il diritto di utilizzare i beni di cui la società concessionaria dispone, ovvero i posti barca e i servizi accessori finalizzati all’ ormeggio dell’imbarcazione.

A differenza delle normali S.p.A., il socio risulta colui che usufruisce dei servizi del porto, in relazione a tutto quanto necessario per la propria unità ormeggiata. Le azioni emesse hanno valori diversi in relazione alla grandezza del posto barca che rappresentano e di cui consentono il godimento.

Risulta evidente la differenza rispetto alla disciplina del socio nelle normali S.p.A. commerciali, dove, a fronte dell’investimento, il corrispettivo è di norma rappresentato da un dividendo.

Tale differenza si ritrova altresì all’ interno dell’art 12 della L 172/2003 che prevede per detti titoli la non applicabilità della disciplina degli strumenti finanziari ai fini delle norme sulla sollecitazione del pubblico risparmio, il che agevola la collocazione sul mercato di tali strumenti nell’ambito dell’avvio delle iniziative portuali (collocazione iniziale).

Questi titoli possono essere ceduti a terzi e con esse il godimento che rappresentano. Dal punto di vista fiscale il trattamento è inquadrato nell’ambito dell’art 67 TUIR; pertanto, la plusvalenza intesa quale maggior corrispettivo del titolo al momento della cessione, rispetto al precedente acquisto, rappresenta una plusvalenza tassabile.

La cessione dei titoli azionari dal punto di vista Iva, ove ne ricorrano i presupposti per l’applicazione, è da considerarsi operazione esente ex art 10 Dpr 633/72.

Il semplice godimento dei servizi portuali consentito al proprietario delle azioni non determina reddito imponibile. Tuttavia, la concessione a terzi del godimento di tali servizi, ovvero del posto barca determina un reddito imponibile costituito dal corrispettivo ricevuto per tale operazione.

Per le società di gestione l’Iva sugli acquisti relativi all’ attività di messa a disposizione dei posti barca ai soci è generalmente indetraibile. I corrispettivi addebitati ai soci per i servizi connessi al solo godimento del posto ormeggio (e non per ulteriori servizi) sono invece non soggetti ad Iva. Il tutto sempreché i corrispettivi siano addebitati a valore inferiore al loro valore normale.

Tali società possono invece detrarre l’Iva per gli acquisti relativi ad attività di natura prettamente commerciale non riservate ai soci, ovvero a loro addebitati a valore maggiore del valore normale. Attività per le quali il corrispettivo è invece soggetto ad aliquota Iva ordinaria, oppure agevolata ove ne ricorrano le condizioni.