CLASSI DI PESCA

La pesca sportiva è l’attità esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita e il commercio di tale tipo di pesca. (Art,7 REG.IT)

DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA

La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente capo; per quanto non espressamente previsto si osservano le altre disposizioni sulla pesca in quanto applicabili (Art.137 REG,iT).

ATTREZZI INDIVIDUALI E NON INDIVIDUALI CONSENTITI PER LA PESCA SPORTIVA

Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:

  • coppo o bilancia;
  • giacchio o rezzaglio o sparviero;
  • lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
  • lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;
  • nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
  • parangali fissi o derivanti, nasse. (Art.138 REG.IT).

NORMA DI COMPORTAMENTO

E’ vietato l’esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale.(Art.139 REG:IT)

LIMITAZIONE D’USO DEGLI ATTREZZI

L’uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni;

  1. non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;
  2. non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
  3. non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
  4. il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
  5. non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
  6. è vietato l’uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell’esercizio della pesca subacquea. Nell’esercizio della pesca con la fiocina è consentito l’uso di una lampada (Art.140 REG.IT)

LIMITAZIONE DI CATTURA

II pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg. complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga. (Art.142 REG.IT)
Nota: vedi anche il D.M: 27 luglio 2000

MEZZI NAUTICI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA

Nell’esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni (Art.143 REG.IT).

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva, salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza, sono subordinate all’approvazione del capo del compartimento marittimo; a tal fine viene emanata apposita ordinanza nella quale sono approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni e delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare svolgimento.
Le limitazioni previste dall’art. 142 non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive. (Art.144 REG.IT:)

SEGNALAZIONE DEGLI ATTREZZI CON AMI

I parangali debbono debbono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati fra loro non più di 500 metri.
Le estremità dell’attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo, con bandiera di giorno e fanale di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio. (Art.116 Reg,IT).

DIVIETO DELL’USO DEI PALANGARI PER LA PESCA SPORTIVA DEI PESCI SPADA

La pesca del pesce spada non può essere esercitata dai pescatori sportivi con i palangari fissi o derivanti. (D.M. 7 agosto 1992)

LIMITAZIONI PER LA PESCA SPORTIVA DEL TONNO ROSSO

( D.M. 27 luglio 2000)

L’esercizio della pesca sportiva del tonno è consentita esclusivamente ai natanti iscritti in un apposito elenco presso la direzione generale della pesca e dell’acquacultura.
Saranno iscritti nell’elenco di cui al comma 1 i natanti da diporto i cui proprietari, direttamente o per il tramite delle associazioni nazionali di pesca sportiva, presenteranno domanda al Ministero delle politiche agricole e foresteli – direzione generale della pesca e dell’acquacultura – entro il termine perentorio del 30 settembre 2000.
La pesca sportiva del tonno rosso, esercitata esclusivamente dalle navi inserite nell’elenco di cui al comma 1, è consentita nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre.
Fermi restando i divieti di commercializzazione del pescato e di cattura di esemplari di tonno inferiore ai 6,4 chilogrammi,la cattura massima settimanale consentita è pari a un solo esemplare di tonno per ciascuna nave compresa nell’elenco di cui al comma 1. Tale limite di cattura massima settimanale non si applica alle competizioni ufficiali preventivamente comunicate dalle associazioni nazionali di pesca sportiva alla direzione generale della pesca e dell’acquacultura.
I proprietari delle navi di cui al predetto elenco sono obbligati a dichiarare ogni cattura di tonno compilando e presentando in Capitaneria il modello TR di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 1999 secondo le modalità prescritte dal medesimo decreto (Art.5)

Tutte le altre catture di tonno rosso non regolate dal presente decreto sono vietate(Art.6)

NOTA: logica vorrebbe che il ” termine perentorio” del 30 settembre 2000 fosse abolito e che il contenuto del decreto fosse razionalizzato nella forma e nella sostanza.Sta comunque di fatto che con questa feroce normativa viengono praticamente annientati (tranne che per le competizioni ufficiali che interessano una esigua minoranza dei praticanti) sia il drifting sia la traina alturiera,pura ed appassionante espressione dellla pesca sportiva.

ESERCIZIO DELLA PESCA SUBACQUEA SPORTIVA

La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l’utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. Ai pescatori sportivi è vietato raccogliere coralli, molluschi e crostacei. (Art.128 bis REG.IT)

LIMITAZIONI PER LA PESCA SUBACQUEA

L’esercizio della pesca subacquea è vietato:

  • a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
  • a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi di pesca e dalle reti da posta;
  • a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dei porti;
  • in zone di mare di regolare transito delle navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del dipartimento marittimo;
  • dal tramonto al sorgere del sole (Art.129 REG, IT)

NORME AGGIUNTIVE SULLA PESCA SUBACQUEA

Un decreto del ministro della marina mercantile del giugno 1987 ha dettato le seguenti ulteriori prescrizioni:
E’ consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, per ogni mezzo nautico,di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per la pesca subacquea. ( D.M.1 giugno 1987)

Novellame

Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stato giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensiomi indicate negli articoli che seguono. (ART 86 REG.IT)

LUNGHEZZA MINIMA DEI PESCI

Si considerano pesci allo stato giovanile, salvo quanto disposto nell’art.93, quegli esemplari di lunghezza,stabilita convenzionalmente inferiore a 7 centimetri.

Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata.(Art 87 REG.IT)

– Acciuga cm 9
– Alalonga cm 40
– Anguilla cm 25
– Cefalo cm 20
– Cernia cm 45
– Go cm 12
– Merluzzo o Nasello cm 20
– Orata cm 20
– Pagello cm 12
– Pagro cm 18
– Palamita cm 25
– Passera pianuzza cm 15
– Pesce spada cm 120 (escluso il rostro)
– Rospo cm 30
– Sarago cm 15
– Sgombro cm 18
– Sogliola cm 20
– Spigola cm 23
– Storione cm 60
– Storione ladano cm 100
– Suro cm 12
– Tonnetto alletterato cm 30
– Tonno rosso Kg. 6,4
– Triglia cm 11

LUNGHEZZA MINIMA DEI CROSTACE

Si considerano crostacei allo stato giovanile, per le specie indicate, gli esemplaridi lunghezza inferiore alle seguenti. (Art.88 REG.IT)

– Aragosta cm 30
– Astice cm 30
– Scampo cm 7