Nella prassi è frequente l’acquisto di barche usate da venditori privati. Con la locuzione “privati” ci si intende riferire tipicamente a persone fisiche che vendono un mezzo nautico usato fuori dall’ esercizio di impresa arti o professioni.
In queste situazioni la vendita NON è soggetta a IVA, ma non sarà necessariamente esente da imposte indirette.
La Tariffa parte 1 art. 7 dell’Imposta di Registro disciplinata dal DPR 131/86 prevede l’obbligo di sottoporre a registrazione in termine fisso -di 20 giorni dalla sottoscrizione- tutti gli atti di natura traslativa o dichiarativa di diritti su unità da diporto; sia che essi siano natanti, imbarcazioni o navi.
La registrazione comporta il pagamento “una tantum” dell’imposta di registro secondo la tabella che segue:
Come previsto dall’art. 2 comma 1 lett. a) della norma prima citata il presupposto per la registrazione è la presenza di un atto scritto.