Il crescente sviluppo della mobilità, che ha conosciuto un vero e proprio boom nell’era post covid unitamente alla cronica carenza di adeguate strutture ricettizie, ha fatto sì che nel nostro Paese si sia moltiplicata la presenza di soluzioni alternative ai classici alberghi/hotel per far fronte alle diversificate richieste del pubblico. Logicamente, in un Paese come il nostro, dove l’offerta turistica rappresenta sovente una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico, non era possibile ignorare lo sviluppo dell’industria turistica con tutto ciò che essa comporta per cui, in assenza di una reale e adeguata programmazione di sistema, si è teso a favorire le iniziative “in piccolo” lasciate all’iniziativa dei singoli imprenditori mediante un adeguamento della struttura normativa – variegata ma restrittiva – allo stato dell’opera, sfociata nel Codice del Turismo del 2011 (d.leg.vo 79/2011).

Partendo da quest’ultimo, per il nostro settore menzioniamo l’art. 31 dedicato al turismo nautico in cui si fa eminente riferimento agli aspetti concessori e demaniali della portualità turistica, oggetto di un’importante controversia a livello legale che coinvolge i vertici della magistratura italiana ed europea trascurando però di entrare nei particolari che pur sono necessari per implementare le attività nel pratico.

In questo intervento si tratta della proposta da parte di una società che vuole ampliare la propria offerta di albergo diffuso con minicrociere da realizzare grazie alle unità in locazione. La proposta è interessante anche per agevolare la mobilità dei turisti in località vicine a quella di base.

Non trovandosi nel Codice del Turismo e/o in quello della Nautica una definizione di “Albergo nautico diffuso” o Marina resort si dovrà fare appello alle leggi regionali che regolano la materia con inevitabili lacune e frammentarietà anche se, osserviamo, i concetti di base non divergono in modo significativo. A titolo d’esempio, menzioniamo la normativa della regione Friuli Venezia Giulia (L.R. 21/16) per cui si ha albergo nautico diffuso in caso di “ Strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture possono, altresì, essere dotate anche di piazzole appositamente attrezzate con i requisiti dei dry marina. In relazione al posizionamento delle imbarcazioni, devono possedere i requisiti minimi qualitativi previsti dalle norme vigenti.  Possono fornire servizi ricettivi per un periodo di soggiorno non superiore a 12 mesi consecutivi.”

Evitando di rimanere sull’astratto, per una trattazione della tematica è opportuno partire dal caso pratico che in genere presenta maggiori caratteristiche di interesse comune. L’argomento
ha formato oggetto di controversie e discussioni che hanno coinvolto vari aspetti per cui, senza menzionare una trafila densa e interminabile, menzioniamo una recente risposta dell’AE a specifico quesito (n. 466/2023 del 23/11/2023) avente ad oggetto essenzialmente (ma non solo) l’aliquota IVA applicabile alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle unità da diporto che compongono l’”albergo nautico diffuso” con possibilità di compiere altresì mini crociere in zona. In particolare, una SRL che già esercita statutariamente attività nautiche di vario genere intendeva costituire un ‘’albergo nautico diffuso’’ offrendo inoltre la possibilità ai clienti di compiere mini crociere, il tutto nell’ambito delle specifiche norme sul diporto commerciale previste nel Codice della nautica e rifacendosi alle norme dedicate della regione di appartenenza.

La struttura ricettiva in progetto sarebbe composta da:
a) unità centralizzata con servizi di base previsti dalla normativa regionale;
b) numero non inferiore a 7 unità, per non meno di 50 posti letto ‘’in cabina’’, destinate a costituire i locali di alloggio dell’albergo nautico diffuso.

Le unità costituenti sostanzialmente “l’albergo” sarebbero concesse in uso a mezzo di contratto di locazione ai sensi degli articoli da 42 a 46 del Codice della Nautica e quindi in “diporto
commerciale”.

Il quesito, che comporta necessariamente la configurazione legale complessiva dell’attività in cui si coniuga un caso classico di diporto commerciale (esercitabile anche da fermo) con la
locazione e attività di Boat & Brekfast, riguarda l’aliquota IVA da applicare a ricaduta alle prestazioni nella struttura descritta. Al riguardo si precisa preliminarmente che l’IVA è del 10% per le ‘’prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217…’’. Esso inquadra puntualmente le strutture ricettive, quali ‘’gli alberghi, i motel, i villaggi albergo, le residenze turistico alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agroturistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini’’, ma al tempo stesso precisa che ‘’in rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica’’.


Le principali caratteristiche affinché un “albergo nautico diffuso” possa essere riconosciuto quale ‘’struttura ricettiva extra alberghiera’’ sono le seguenti:
a. la struttura ricettiva deve essere composta da: un’unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e dove avviene l’imbarco e lo sbarco dei clienti; unità da diporto attrezzate per la sistemazione e il pernottamento a bordo e per la navigazione, specificamente e direttamente destinate a costituire
i locali di alloggio;

b. l’attività deve essere svolta da un gestore che abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto, omologate CE o con certificato
equivalente, in perfetta efficienza ed equipaggiate adeguatamente per la navigazione, complete di tutte le dotazioni di sicurezza, munite dei prescritti documenti e coperte da competente
assicurazione;
c. l’attività deve essere gestita in forma imprenditoriale e le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione;
d. le unità da diporto devono essere in numero non inferiore a 7 unità per non meno di 50 posti letto ‘’in cabina’’ (ogni unità non può avere meno di 4 posti letto;
e. le unità da diporto devono essere dotate di sistema di tracking e sistema certificato del tracciamento storico volto a documentare il posizionamento delle singole unità (le registrazioni del tracciamento di ciascuna unità da diporto devono essere conservate per 10 anni e rese disponibili al Corpo delle Capitanerie di Porto e a ciascuna Forza di Polizia).

Per la società proponente, l’attività di albergo nautico diffuso si discosta dall’attività di charter “classico” e locazione di singole unità assumendo caratteristiche del tutto proprie, poiché la Regione ha stabilito specifici vincoli dimensionali (unità centralizzata e unità da diporto non inferiori a 7 per 50 posti letto). In più vi sarebbero limiti operativi (limite della navigazione a 3 miglia e divieto di navigazione notturna) e autorizzativi (procedimento avvio attività attraverso SUAPE), oltre che obblighi (registrazione presenze a bordo e comunicazione alla Questura; comunicazione al SIRED del movimento giornaliero clienti a fini statistici; servizi minimi a terra e nelle unità da diporto e classificazione delle strutture in funzione dei servizi offerti), tipici delle ‘’strutture ricettive extra alberghiere’’.

Ciò posto, il nostro “albergo” rappresenta una struttura ricettiva definita dalla Regione quale destinato alla fruizione di un segmento particolare della domanda nell’ambito del cosiddetto
‘’turismo nautico sostenibile’’. ‘’In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica’’.

Per la richiedente si può ritenere che per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle unità da diporto che compongono l’albergo concesse in uso esclusivamente con contratto di locazione
ai sensi degli articoli da 42 a 46 del Codice della Nautica sia applicabile l’aliquota IVA del 10%.


Svolte considerazioni della società richiedente passiamo ad estendere il parere espresso al riguardo dall’AE. La legge regionale di riferimento nel territorio in cui si sarebbe svolta l’attività
ricomprende l’«albergo nautico diffuso» tra le strutture ricettive extra alberghiere, intendendo per ‘’albergo nautico diffuso’’ la struttura ricettiva composta da un’unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni a unità attrezzate per la sistemazione ed il pernottamento a bordo a servizio dell’unità produttiva.

Dal punto di vista operativo, il gestore deve avere legittimamente, a “qualsiasi titolo” (locazione, leasing, comodato etc.) , la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto complete dei mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza a norma di legge e dotate di sistema di tracking e sistema certificato del tracciamento storico volto a documentare il posizionamento delle singole unità, anche al fine di poter corrispondere le eventuali tasse di soggiorno a carico del conduttore stesso, fermi gli obblighi di natura sussidiaria e strumentale all’esazione del tributo in capo al gestore della struttura.

Oltre a ciò, sul versante dell’organizzazione dei servizi (cosa di sicuro interesse per l’utenza), le unità devono essere idonee per il pernottamento, arredate, dotate di cucina, servizi igienici di bordo con acqua calda comprensivi di doccia e di contenitori di raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento atte a permettere lo scarico nei serbatoi del porto.

Nell’unità centralizzata devono essere offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo e recapito del cliente e assistenza 24 ore su
24. Deve essere effettuata la pulizia delle unità da diporto e il cambio di biancheria ad ogni cambio di cliente, oltre ai consueti servizi accessori forniti da una struttura ricettiva. L’attività deve essere gestita in forma imprenditoriale e le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione.

L’imbarco e lo sbarco dei clienti devono avvenire nell’approdo dove è ubicata l’unità produttiva che offre i servizi comuni. Si tratta poi di fattispecie che permette al turista di coniugare il
soggiorno in unità da diporto o Boat & Breakfast / Marina Residence, con l’ulteriore possibilità di utilizzare lo stesso mezzo per brevi navigazioni, e ciò costituisce un elemento di novità rispetto alle precedenti tipologie di strutture ricettive dello stesso genere.

L’innovazione ha suscitato vivo interesse e apprezzamento poiché ha recepito il bisogno di un numero sempre maggiore di turisti di fruire di un luogo di soggiorno caratteristico come può
essere una unità da diporto, senza limitarsi all’ormeggio nello stesso specchio acqueo appositamente attrezzato, permettendo anche lo spostamento per brevi escursioni limitrofe, senza
l’ausilio di equipaggio fornito dall’armatore/gestore della struttura.

Dunque, si tratta di una struttura ricettiva extralberghiera del tutto peculiare in quanto consente il contestuale utilizzo della unità da diporto, in modo sia statico sia dinamico.
Secondo l’AE si può quindi ritenere l’’’albergo nautico diffuso’’ una struttura ricettiva cui è astrattamente applicabile l’aliquota IVA del 10% alle prestazioni ‘’rese ai clienti alloggiati’’.
Nella suddetta espressione è quindi compresa non soltanto la prestazione di alloggio, ma anche le operazioni a essa strettamente ‘’accessorie’’, quali quelli di pulizia, di assistenza all’ormeggio, di prenotazione, di vigilanza e sicurezza e l’addebito dei consumi.

Applicando questi principi interpretativi alla fattispecie in esame si è ritienuto che:
1. siano soggette all’aliquota IVA del 10% le prestazioni rese dalla Società per l’alloggio dei turisti/clienti nelle unità da diporto che compongono l’albergo nautico diffuso;
2. siano soggetti all’aliquota IVA del 10% anche i servizi strettamente accessori alle suddette prestazioni di alloggio, quali i servizi di pulizia, i servizi di assistenza all’ormeggio, di prenotazione dell’alloggio, di vigilanza e sicurezza e l’addebito dei consumi;
3. Per converso, si è ritenuto siano invece esclusi dall’agevolazione i servizi consistenti nell’utilizzo del mezzo per brevi navigazioni da diporto e per brevi escursioni limitrofe, senza l’ausilio di equipaggio fornito dall’armatore/gestore della struttura.

D’altra parte si tratta di una facoltà, ossia di un servizio reso dietro esplicita richiesta del cliente e come tale non può ritenersi una ‘’necessaria’’ integrazione della prestazione di albergo
nautico diffuso.

Queste ultime prestazioni sarebbero quindi da assoggettare all’aliquota ordinaria IVA del 22%. Ad ogni buon fine si fa presente che ove l’obbligo assunto dalle parti riguardi l’esecuzione di un unico servizio articolato, comprensivo dell’offerta di differenti e ulteriori prestazioni con finalità turistico-ricreativa, rispetto alla cui realizzazione il soggiorno e l’alloggio appaiano meramente strumentali, non può essere ravvisata l’esistenza di una prestazione di alloggio vera e propria: in tal caso il prestatore si impegna a eseguire un’obbligazione di natura complessa, a fronte di un corrispettivo globale e unitario, come tale soggetta all’aliquota ordinaria IVA del 22 %.