Circolare 14 Aprile 1997 n. 262584

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Direzione Generale del Naviglio Oggetto: Nautica da diporto – Artt. 6 – 10 -11 – 15 e 17 del D.L. 535 del 21.10.1996 convertito in legge n. 647 del 23.12.1996 A tutte le Compamare
a tutti i Circomare
a tutte le Locamare
LORO SEDI

e p. c. Alla Direzione Generale della M.C.T.C. – S.A.N.I. – ROMA
al Comando Generale delle Capitanerie di Porto – SEDE
a tutte le Direzioni Marittime – LORO SEDI

La Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23.12.1996, ha pubblicato la legge n. 647 del 23.12.1996 che ha convertito il D.L. n. 535 del 21 ottobre 1996 recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico e armatoriale.

Gli articoli 6, 10, 11, 15 e 17 del provvedimento dettano disposizioni in materia di nautica da diporto, per le quali si forniscono, per uniformità di indirizzo, i criteri di applicazione di carattere generale che seguono;

A) L’articolo 6, comma 1, recita: “A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all’articolo 17 della legge 6 marzo 1976 n. 51 e successive modificazioni e integrazioni, le unità da diporto possedute e utilizzate da enti e da associazioni di volontariato, esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso”.

In assenza di una normativa che disciplini espressamente l’attività del volontariato, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni per il riconoscimento del beneficio dell’esenzione dal pagamento della tassa di stazionamento per le unità di cui trattasi.

1) Gli enti e le associazioni di volontariato devono essere iscritti presso gli organismi provinciali della Protezione Civile che provvedono a rilasciare apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate specificatamente le unità da diporto che l’ente o l’associazione pone a disposizione dell’organo provinciale ai fini della prevenzione degli incidenti nelle acque marittime o in quelle interne, nonché per l’assistenza a persone o al loro soccorso.

2) Gli enti e le associazioni di volontariato possono impiegare dette unità, sia in caso di emergenza sia per esercitazioni, nell’ambito della Provincia nella quale sono iscritte. Gli enti medesimi possono utilizzare dette unità anche in Province diverse previa autorizzazione dell’organismo della Protezione Civile di iscrizione.

La dichiarazione di cui al punto 1), nonché le autorizzazioni di cui al punto 2), rilasciate dall’organismo provinciale per operare in sedi diverse devono essere inviate alla competente autorità marittima o a quella delle acque interne, nella cui circoscrizione l’unità normalmente staziona o viene utilizzata nei casi di emergenza o per esercitazioni.

B) Il medesimo articolo 6, comma 2, recita “In caso di mancato o parziale pagamento della tassa di stazionamento, la sovrattassa e il tributo evaso, di cui all’articolo 13 della legge 5 maggio 1989 n. 171, sono versati all’ufficio del registro competente per territorio”.

La norma in questione supera il disposto dell’articolo, 6, comma 2, del decreto ministeriale 10 gennaio 1991 n. 77, che è, quindi, da ritenersi tacitamente abrogato. Le somme riscosse in applicazione di sanzioni amministrative per la violazione alle norme che disciplinano la tassa di stazionamento sono conferite allo Stato, con gli stessi criteri e modalità stabilite per le altre stazioni previste dal codice della navigazione e dalla legge sulla nautica da diporto, anche per quanto concerne la riscossione coattiva.

C) L’articolo 10 prevede la “Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio per le acque marittime e interne”. Il titolo si aggiunge agli altri titoli professionali marittimi e della navigazione interna già previsti dagli articoli 123 e 130 del codice della navigazione, e abilita esclusivamente alla assunzione del comando e della condotta delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.

I commi da 2 a 5 definiscono i requisiti necessari per il conseguimento del titolo di conduttore delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio per il personale della navigazione marittima e per quello della navigazione nelle acque interne.

Al riguardo si precisa che per conseguire il titolo professionale di conduttore delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio è richiesto il possesso di entrambe le abilitazioni (a motore e a vela – senza limiti ovvero entro sei miglia) di cui all’articolo 20 della Legge n. 50 del 1971 e successive modificazioni, a seconda che trattasi di navigazione marittima o di quella nelle acque interne.

Al fine di superare talune incertezze in passato manifestate, sull’applicazione della precedente normativa, il comma 6 dell’articolo 10 chiarisce definitivamente che anche coloro che sono in possesso di altri titoli professionali marittimi di cui ai ricordati articoli 123 e 130 del codice della navigazione, possono comandare imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nei limiti di navigazione stabiliti da ciascun titolo.

Applicati al settore del diporto, i limiti di navigazione di ciascun titolo professionale per assumere il comando delle unità da diporto in noleggio, sono i seguenti:

Capitano di lungo corso e Aspirante C.L.C., navigazione illimitata; Padrone marittimo, entro il Mediterraneo; Capo barca per il traffico nello Stato, lungo le coste continentali e insulari dell’Italia e comunque entro il limite del mare territoriale; Capo barca per il traffico locale, navigazione all’interno della giurisdizione del Compartimento di iscrizione dell’unità e dei due compartimenti limitrofi;

Coloro che sono in possesso dei titoli di cui all’art. 130 del C.N. possono comandare le imbarcazioni da diporto in noleggio solo nelle acque interne.

Il comma 7 dell’articolo 10 individua le autorità marittime o quelle della navigazione interna competenti al rilascio del titolo professionale di cui trattasi. Il modello di attestato per il conferimento del titolo professionale è quello pubblicato nella G.U. n. 80 del 7 aprile 1997.

Il comma 8 dell’articolo 10 nel definire il contenuto dei contratti di locazione e di noleggio di unità da diporto, alla lett. b), stabilisce che le unità da diporto utilizzate nell’esercizio del noleggio non possono trasportare più di 12 passeggeri, escluso l’equipaggio.

Il ricordato limite dei dodici passeggeri costituisce anticipata attuazione di quanto previsto dalla Direttiva del Consiglio della Unione Europea in materia di sicurezza per il trasporto passeggeri, con la quale, al fine di un più elevato grado di sicurezza in mare dei cittadini dell’Unione, si è previsto quale discrimine per l’applicabilità o meno della normativa di cui alla Convenzione S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) proprio il numero dei passeggeri trasportati (superiore o inferiore a 12), qualsivoglia siano le dimensioni dell’unità o la classificazione amministrativa della stessa (da diporto o da traffico).

Con il recepimento di tale disposizione vengono così del tutto superati i dubbi e le incertezze in passato sollevate sulla distinzione tra time charter di unità per trasporto passeggeri, e noleggio di unità da diporto; il dato oggettivo oggi fornito dalla norma da garanzia di chiara distinzione tra le due categorie di attività quanto mai importante sia per la sicurezza dei trasportati, sia per una corretta concorrenza commerciale tra operatori.

Le unità da diporto, impiegate nell’attività di noleggio, per poter trasportare un numero di passeggeri superiore a quello stabilito devono essere preventivamente trasferite nei registri delle navi minori e galleggianti di cui agli articoli 146 del codice della navigazione, non potendosi più a esse applicare la speciale normativa sul diporto.

Secondo il chiaro dettato della norma di cui alla ricordata lett. b) del comma 8 la limitazione dei 12 passeggeri trova applicazione per le sole unità da diporto in noleggio.

Si ricorda infine che ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 50 del 1971, e successive modificazioni, per le navi da diporto, la competente autorità marittima provvede al rilascio del “ruolino di equipaggio” nel quale devono essere annotati i membri dell’equipaggio, aventi titoli professionali marittimi, e le relative qualifiche rivestite a bordo; naturalmente la disposizione trova applicazione anche per le imbarcazioni da diporto in noleggio per quanto concerne i soggetti in possesso del titolo professionale di cui all’articolo 10 in esame. Per il rilascio e il rinnovo del ruolino di equipaggio alle unità in questione si osservano le norme in materia previste per l’armamento delle navi minori e galleggianti.

Il comma 10 del medesimo art. 10, prevede: “l’utilizzazione dei natanti da diporto per l’esercizio della locazione e del noleggio per finalità ricreative nonché per gli usi turistici di carattere locale è disciplinata, anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti delle competenti autorità marittime o locali”.

La norma è volta a consentire una disciplina necessariamente più flessibile e maggiormente aderente alle realtà e agli usi locali, per l’utilizzazione di piccoli mezzi nautici finalizzata allo svolgimento di attività turistiche locali.

A titolo esemplificativo e di orientamento, si ricordano: lo sci nautico per conto terzi, il volo ascensionale, il traino di piccoli gommoni (c.d. banane-boat), le brevi gite turistiche in mare, le visite alle bellezze naturale delle coste (grotte marine, ecc.) o di fondali marini anche con il trasporto di sportivi.

In relazione a quanto sopra, le Autorità Marittime (Compamare e Circomare) d’intesa con gli Enti locali (Regione, Comune, Aziende di Soggiorno, operatori turistici del settore, ecc.) provvederanno a individuare quelle micro attività di carattere stagionale che vengono svolte nella zona con l’impiego dei natanti da diporto.

Le ordinanze di cui trattasi dovranno essenzialmente preoccuparsi di dettare la disciplina dell’utilizzo dei mezzi stessi con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione e alla incolumità degli utenti di detti servizi e infine alla salvaguardia delle persone impegnate in attività balneari o ricreative.

Si evidenzia con l’occasione che la norma stessa conferisce all’Autorità Marittima il potere-dovere di stabilire una disciplina differenziata che tenga conto delle caratteristiche meteo-marine della zona, del concreto utilizzo dei mezzi per lo svolgimento delle attività di cui trattasi, stabilendo al riguardo i limiti dalla costa dalla quale i mezzi possono allontanarsi o entro i quali non debbono avvicinarsi alla riva le dotazioni di sicurezza per tutti i trasportati, i requisiti di coloro che assumono il comando o la condotta delle unità da diporto interessate, le autorizzazioni di polizia e di commercio di cui devono essere muniti i soggetti che svolgono le attività in questione, le polizze assicurative necessarie a garanzia dei clienti di dette attività, nonché per responsabilità civile verso terzi.

Il comma 11 del medesimo art. 10 ha sostituito l’articolo della legge 5.5.1989 n. 171. Il provvedimento in esame, innovando la precedente normativa, consente l’utilizzazione mediante contratti di locazione o di noleggio oltre che delle imbarcazioni e dei natanti anche delle navi da diporto.

Per l’esercizio dell’attività non è richiesta alcuna specifica autorizzazione.

Le società o ditte individuali, aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario, per poter esercitare l’attività di locazione o di noleggio con le unità da diporto, devono essere iscritte presso la competente Camera di Commercio. Il certificato d’iscrizione ovvero una dichiarazione sostitutiva di notorietà contenente gli estremi della iscrizione dell’impresa per tale attività unitamente alla domanda e alla licenza di navigazione, devono essere presentati all’Ufficio marittimo d’iscrizione (per le navi e le imbarcazioni). Il predetto Ufficio provvede ad apporre nel Registro e sulla licenza di navigazione la seguente annotazione: “L’unità è impiegata nell’attività di locazione/noleggio dalla Soc./ditta………………….. con sede in…………………………………. iscritta al n……………. del registro delle imprese della Camera di Commercio di………………………………… La medesima è autorizzata a trasportare fino a 12 passeggeri, escluso l’equipaggio” (quest’ultima annotazione solo in caso di noleggio dell’unità).

Per le unità abilitate a trasportare un numero di passeggeri inferiore a 12, il numero delle persone trasportabili è quello annotato sulla licenza di navigazione.

Le successive variazioni o cancellazioni possono essere effettuate solo dall’Ufficio d’iscrizione.

A tale scopo gli Uffici marittimi periferici, anche in relazione a eventuali indagini conoscitive sullo sviluppo del fenomeno in esame, devono istituire un apposito elenco, da tenere costantemente aggiornato, in cui dovranno essere annotate le unità da diporto iscritte nei propri Registri (navi e imbarcazioni) impiegate nell’attività di locazione e/o noleggio.

In attesa della emanazione del regolamento per la disciplina delle condizioni di sicurezza delle unità da diporto impiegate nell’attività di noleggio, annunciato al successivo comma 13, alle unità in questione devono essere strettamente applicate le norme regolamentari e di sicurezza attualmente vigente (D.M. 21.1.1994 n. 232) con particolare riferimento ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza nonché al numero massimo delle persone che possono essere trasportate.

D) L’articolo 11 della legge fissa definitivamente il limite della potenza massima del motore e le relative cilindrate oltre le quali è richiesto il possesso della patente nautica.

Si ritiene opportuno evidenziare – onde prevenire ulteriori quesiti in merito – che il comma 4 del medesimo articolo 11, il quale ha introdotto il divieto di procedere alla omologazione dei motori, da installare a bordo delle unità da diporto, in grado di sviluppare potenze superiori al 30{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} e quelle per le quali l’omologazione è stata richiesta, è diretto agli enti tecnici che devono procedere al collaudo dei motori e al rilascio del relativo certificato di omologazione.

E) L’articolo 15 della citata legge, nell’apportare alcune semplificazioni relative alla procedura da osservare all’arrivo e alla partenza delle navi dal porto, al 4° comma prevede che gli artt. 179 e 181 del Codice della Navigazione non si applicano alle unità da diporto. La norma in esame, chiarisce definitivamente alcune incertezze riguardanti le formalità richieste all’arrivo o alla partenza delle unità da diporto. Con l’entrata in vigore del provvedimento legislativo, per tutte le unità da diporto, comprese le navi da diporto, resta definitivamente confermato che non trova applicazione il disposto del 2° comma dell’art. 380 del Regolamento al Codice della Navigazione, né conseguentemente sono dovuti di tributi previsti dalla legge n. 255/1991.

F) L’articolo 17 della legge reca la sanatoria per quei diportisti che, erroneamente, negli anni 1992 e 1993, avevano effettuato compensazione tra somme in eccedenza versate e quelle invece dovute negli anni stessi per tassa di stazionamento di cui alla legge 202/1991. Com’è noto tale ultima legge prevedeva la possibilità di compensazione solamente tra importi dovuti nell’anno 1992 e quelli versati in eccedenza nel 1991.

I Comandi in indirizzo sono invitati a rappresentare a questo Ministero eventuali problematiche che dovessero insorgere in sede di applicazione delle disposizioni di cui sopra o a inoltrare richiesta di ulteriori chiarimenti ritenuti necessari o utili ai fini di una corretta applicazione della normativa di cui trattasi.

Si pregano infine i medesimi Comandi di estendere le direttive di cui sopra alle dipendenti Delemare autorizzate alla tenuta dei Registri delle Imbarcazioni da Diporto.

Il Ministro
Claudio Burlando