Decreto ministeriale 18 aprile 1994

Disposizioni transitorie concernenti le caratteristiche ed i requisiti delle cinture di salvataggio per la nautica da diporto

Gazzetta Ufficiale 26.04.94 n. 95

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Il dirigente superiore direttore della divisione sicurezza della navigazione

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994 che stabilisce l’attribuzione delle competenze in materia di sicurezza della navigazione;

Visto l’art. 23 del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto approvato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232;

Visto il decreto ministeriale in data 2 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 388 del 13 dicembre 1977, con il quale sono state stabilite le caratteristiche ed i requisiti delle cinture di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto;

Ritenuto che, nell’attesa dell’emanazione dell’apposita normativa prevista dall’art. 23 del predetto regolamento, si rende indispensabile ed indifferibile dettare disposizioni transitorie che sostituiscano quelle di cui al citato decreto ministeriale del 1977; Decreta: Art. 1 1. In attesa del recepimento delle norme EN numeri 393, 394, 395, 396 e 399, emanate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) nel mese di novembre 1993, che presumibilmente entreranno in vigore nel 1995, in attesa, altresì, di definire le tipologie delle cinture di salvataggio, tra quelle previste nelle suddette normative, e le procedure riferite alla specie di navigazione cui possono essere abilitate le unità da diporto, debbono essere utilizzate a bordo delle relative navi, imbarcazioni e natanti cinture di salvataggio di “tipo approvato” dal Ministero o dall’Amministrazione di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, conformi alle norme IMO di cui alla convenzione internazionale SOLAS ’74 come emendata.

2. Le suddette cinture potranno essere utilizzate anche successivamente al 31 dicembre 1995. Art. 2 1. Le cinture di salvataggio attualmente esistenti, costruite secondo il decreto ministeriale emanato in data 2 dicembre 1977, possono essere poste in commercio o conservate a bordo per essere utilizzate fino al 31 dicembre 1995, a condizione che l’ente tecnico accerti la loro rispondenza alle disposizioni del suddetto decreto 1977, mediante l’effettuazione di prove di galleggiabilità, di rovesciamento e di caduta.

2. Copia della dichiarazione di conformità del prototipo della cintura di salvataggio al citato decreto del 1977, sarà rilasciata dall’ente tecnico al fabbricante e da questi tramite il rivenditore dovrà essere consegnata al diportista per essere custodita a bordo.

3. I proprietari delle unità di diporto, in attesa di ottenere la dichiarazione di conformità al prototipo, prevista dal primo comma del presente articolo, possono mantenere a bordo le cinture di salvataggio fino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 3 1. Il Ministero può, in ogni momento, verificare presso il fabbricante, il rivenditore o l’importatore, la conformità delle cinture di salvataggio alle disposizioni del presente decreto.

2. L’ente tecnico, in occasione degli accertamenti di cui al precedene art. 2, dovrà accertare, altresì, la consistenza delle scorte di magazzino giacenti presso i suddetti fornitori. Art. 4 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più costruite cinture di salvataggio in applicazione del decreto ministeriale del 2 dicembre 1977 e pertanto lo stesso è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1994

Il dirigente superiore: LASCO