Nautica On Line – Decreto 12 agosto 2002 n. 219, zattere di salvataggio di Nautica Editrice il 1 Lug 2016 Decreto 12 agosto 2002, n. 219 Regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto Gazzetta Ufficiale 03.10.2002 n. 232 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l’articolo 23, della legge 6 marzo 1976, n. 51, “Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto” il quale delega al Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti l’emanazione di un apposito regolamento contenente le norme di sicurezza cui dovranno attenersi le unità da diporto in relazione alle loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca costiera (locale e ravvicinata); Visto l’articolo 23, comma 1, lettere a) e b) del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, che demanda ad altro decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione il compito di stabilire le caratteristiche tecniche e i requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto, nonchè le modalità e la scadenza delle revisioni periodiche; Vista la direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere espresso dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 giugno 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’11 marzo 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 2359 del 16 luglio 2002, e il relativo nulla-osta, di cui al foglio n. 11433 19.3.13/2 del 17 luglio 2002, della Presidenza del Consiglio dei Ministri; ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO: Art. 1 – Campo di applicazione 1. Il presente decreto definisce le caratteristiche tecniche ed i requisiti delle zattere di salvataggio, di capacità compresa fra 4 e 12 persone, destinate esclusivamente alle unità da diporto, nonchè le modalità e la scadenza delle revisioni periodiche. 2. Ai fini del presente decreto s’intende per: a) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; b) Unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto; c) Zattera: la zattera di salvataggio utilizzata come mezzo collettivo di salvataggio pneumatico idoneo a sostenere ed a mantenere in vita persone in pericolo dopo l’abbandono nave. Art. 2 – Requisiti 1. Le zattere di salvataggio da utilizzare sulle unità da diporto devono essere conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione, ad esclusione di quelle di cui al comma 2. 2. Possono essere utilizzate, a bordo delle unità da diporto, zattere gonfiabili di tipo approvato o riconosciute idonee per il diporto e per gli stessi tipi di navigazione dall’Amministrazione di uno Stato membro dell’Unione europea o aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, se tali prodotti sono conformi ad una norma o ad una regola tecnica obbligatoria per la fabbricazione e la commercializzazione in tali Stati ed a condizione che tale norma o regola tecnica garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione al fine della sicurezza della vita umana in mare. Art. 3 – Caratteristiche costruttive 1. Le zattere di cui al comma 1 dell’articolo 1 devono avere le caratteristiche costruttive descritte nell’allegato A al presente decreto. Art. 4 – Materiali 1. I materiali da utilizzare per la costruzione delle camere di galleggiabilità, del fondo, del supporto della tenda e della tenda possono essere tessuti impermeabilizzati spalmati o rivestiti da un solo lato o da entrambi i lati. Il tessuto di supporto deve essere imputrescibile. 2. I tessuti impermeabilizzati devono avere le caratteristiche di cui alla tabella riportata nell’allegato B. 3. Le metodologie di prova devono corrispondere alle indicazioni contenute nell’allegato C. Art. 5 – Prove sui prototipi 1. Le prove sui prototipi devono essere effettuate con le modalità descritte nell’allegato D. Art. 6 – Istruzioni e documenti della zattera 1. Il fabbricante deve fornire le seguenti istruzioni, stampate da un solo lato su un foglio resistente all’acqua, da affiggere sull’unità da diporto e possibilmente in prossimità della zattera di salvataggio. Tali istruzioni devono contenere: a) le istruzioni sulla messa a mare della zattera; b) le istruzioni su come raddrizzare la zattera (nel caso si gonfiasse capovolta); c) una rappresentazione della zattera gonfiata con l’indicazione della posizione dell’ancora galleggiante, dell’anello galleggiante e delle valvole di gonfiamento; d) le operazioni da effettuare non appena si sale sulla zattera, ed in particolare come: 1) tagliare la barbetta ed allontanarsi dall’imbarcazione; 2) attivare l’ancora galleggiante; 3) chiudere le aperture; 4) mantenere la zattera in buone condizioni e asciutta, gonfiare il fondo (se gonfiabile), ricercare eventuali perdite e ripararle. 2. Assieme alla zattera deve essere fornito un manuale per il proprietario contenente almeno le seguenti informazioni: a) nome del fabbricante o marchio commerciale; b) descrizione della zattera; c) informazioni per il trasporto e lo stivaggio; d) istruzioni per l’impiego; e) consigli sulla sopravvivenza a bordo; f) istruzioni per la manutenzione e la revisione della zattera. 3. Ogni zattera deve essere fornita con una carta di identificazione che deve riportare le seguenti informazioni: a) nome del fabbricante o marchio commerciale; b) modello della zattera; c) numero di matricola della zattera; d) idoneità della zattera al tipo di navigazione: (in questo campo dovranno essere indicate anche le eventuali limitazioni di utilizzo quali distanza massima dalla costa o da porti, ovvero utilizzo in zone di mare delimitate); e) capacità della zattera in persone; f) tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero solo per le zattere di cui all’articolo 2, comma 2, dovranno essere indicati gli estremi dell’approvazione rilasciata da un altro Paese comunitario o dello spazio economico europeo ovvero in mancanza di una formale approvazione gli estremi della norma tecnica obbligatoria che rendono le zattere idonee all’uso sulle unità da diporto nel Paese nel quale sono fabbricate o commercializzate; g) numero e data del decreto ministeriale di approvazione (solo per le zattere approvate in Italia); h) data del confezionamento; i) registrazione di tutte le revisioni effettuate comprensive del nome della stazione di revisione, del timbro e della firma del responsabile. 4. All’interno di ogni zattera deve essere inserito un libretto d’uso contenente le seguenti informazioni: a) il tipo di equipaggiamento o la lista delle dotazioni di emergenza; b) informazioni sull’impiego della zattera; c) istruzioni per la sopravvivenza a bordo; d) registrazione di tutte le revisioni effettuate con l’indicazione della stazione di revisione, il tipo di intervento eseguito, l’equipaggiamento sostituito, la data, il timbro e la firma del responsabile dell’operazione. Le predette informazioni possono anche essere contenute in un foglio separato; e) una rappresentazione della zattera gonfiata con l’indicazione della posizione dell’ancora galleggiante, dell’anello galleggiante e delle valvole di gonfiamento; f) istruzioni sulle azioni immediate da effettuare subito dopo l’imbarco sulla zattera, quali ad esempio: 1) il taglio della barbetta ed allontanamento dall’unità in pericolo; 2) l’attivazione dell’ancora galleggiante; 3) la chiusura delle aperture di accesso; 4) il mantenimento della zattera in condizioni operative, svuotamento dell’acqua imbarcata, gonfiamento del fondo, ricerca di eventuali perdite d’aria dai tubolari e loro eventuale riparazione. 5. Il manuale per il proprietario e la carta d’identificazione possono essere contenuti in un unico documento. 6. Il libretto d’uso della zattera deve essere redatto su supporto resistente all’acqua. 7. Istruzioni, manuale e libretto d’uso devono essere redatti in lingua italiana. È raccomandato l’impiego di pittogrammi. Art. 7 – Marcatura 1. La zattera ed il suo contenitore devono essere marcati e contrassegnati come specificato nella tabella di cui all’allegato E. Art. 8 – Modalità di revisione della zattera 1. Il fabbricante delle zattere di salvataggio deve mettere a disposizione dei propri clienti almeno una stazione di revisione con personale qualificato ed attrezzature adeguate. 2. La stazione di revisione deve avere i requisiti stabiliti dal paragrafo 1 dell’annesso alla risoluzione IMO A.761 (18). 3. Il fabbricante deve fornire all’Amministrazione un elenco costantemente aggiornato delle stazioni di revisione autorizzate ad effettuare i controlli delle zattere ed il regolamento cui sono obbligate ad attenersi. Una copia del regolamento deve essere posta a disposizione del cliente o del suo rappresentante. Il regolamento deve indicare: a) le norme di riferimento per i test di controllo; b) le istruzioni per le riparazioni; c) la durata dei materiali di armamento per i quali sono previste date di scadenza. 4. Presso ogni stazione di revisione deve essere affissa una lista delle attrezzature in dotazione e dei pezzi di ricambio di cui può permanentemente disporre la stazione medesima per ciascun fabbricante di zattere. Art. 9 – Periodicità delle revisioni 1. Le zattere di salvataggio devono essere sottoposte a controlli periodici biennali. 2. Ai controlli di cui al comma 1 possono assistere il proprietario od un suo rappresentante. 3. I controlli periodici di cui al comma 1 devono essere effettuati dalle stazioni di revisione autorizzate dal fabbricante e devono riguardare la parte pneumatica, gli accessori e le dotazioni della zattera, la bombola di gonfiaggio, le relative valvole e la testa operativa. I risultati delle verifiche e degli interventi effettuati devono essere riportati in un apposito certificato di revisione, di cui una copia deve essere consegnata al proprietario ed una conservata presso la stazione. Quest’ultima deve attestare l’avvenuta revisione sia sulla carta di identificazione che sul libretto d’uso della zattera. 4. La prova idraulica delle bombole deve essere effettuata almeno ogni 5 anni, tuttavia se la scadenza di tale periodo è precedente alla successiva revisione biennale, la prova deve essere effettuata durante la revisione. Le bombole devono essere provate, inoltre, prima di ogni ricarica conseguente all’uso e ad ogni perdita di gas che abbia provocato una diminuzione di peso del gas pari al minore dei seguenti valori: 5{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} del peso del gas o 250 grammi. 5. Ogni sei anni dal primo confezionamento, riportato sulla carta di identificazione, la zattera deve essere sottoposta a visita speciale che, a scelta del fabbricante, può avvenire direttamente presso la fabbrica o presso una stazione di revisione autorizzata dallo stesso per tale scopo, e deve comprendere almeno: a) una prova di sovrappressione del 25{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} della pressione di esercizio della zattera della durata di 30 minuti seguita da una prova di tenuta alla pressione di esercizio della durata di 6 ore. La caduta di pressione alla fine della prova di tenuta non deve essere superiore al 30{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8}, tenuto eventualmente conto delle variazioni di temperatura e pressione atmosferica; b) un esame generale della zattera con particolare attenzione ai tessuti impermeabilizzati utilizzati per la costruzione delle parti pneumatiche e per la tenda; c) un esame dell’armamento e degli accessori. 6. In ogni caso se, durante un controllo periodico ovvero in altra occasione, si dovesse constatare una usura anomala della zattera o dei suoi accessori, la stazione di revisione, in accordo con il proprietario della zattera, deve procedere alle prove previste per la visita speciale di cui al comma 5. Art. 10 – Norma transitoria 1. Le zattere di salvataggio già installate a bordo delle unità da diporto in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dichiarate conformi dal costruttore al decreto del Ministro della marina mercantile 2 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1977, n. 338, devono essere sottoposte alla visita speciale di cui all’articolo 9, comma 5, in occasione della prima revisione successiva al 31 dicembre 2002 e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. La produzione delle zattere di salvataggio conformi alle norme del decreto del Ministro della marina mercantile 2 dicembre 1977 può continuare per i tre mesi successivi all’entrata in vigore del presente decreto. Al termine di tale periodo, le zattere potranno essere installate a bordo non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che il costruttore dichiari preventivamente all’Amministrazione la loro consistenza, corredando tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con un elenco contenente i seguenti dati: a) tipo e modello; b) numero di serie; c) luogo di deposito. 3. La dichiarazione di cui al comma 2 può essere effettuata dal rivenditore direttamente alla capitaneria di porto competente per territorio, che ne trasmetterà copia all’Amministrazione. 4. Una copia della dichiarazione di cui ai commi precedenti, il cui originale sarà vistato dall’Amministrazione o dalla capitaneria di porto, dovrà accompagnare ogni zattera installata a bordo delle unità da diporto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 11 – Procedure per ottenere il riconoscimento di tipo approvato 1. La domanda per ottenere il riconoscimento di tipo approvato deve essere inoltrata, ovvero inviata mediante il servizio postale, al “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Ponte dei Mille – Genova”. 2. La domanda di cui al comma 1, redatta in carta legale, deve essere corredata da una relazione tecnica in lingua italiana, contenente gli esiti delle prove effettuate ai fini dell’accertamento della rispondenza ai requisiti stabiliti dal pertinente regolamento ed attestante la conformità del prodotto ai detti requisiti. 3. La relazione tecnica deve essere redatta da qualificato Organismo notificato secondo le previsioni di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione alle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all’equipaggiamento marittimo. 4. La procedura di cui ai commi 1, 2 e 3, si applica esclusivamente alle zattere da utilizzare sulle unità da diporto nazionali per le quali il produttore, sia esso nazionale che comunitario o appartenente ad uno Stato dello SEE, chiede il riconoscimento in Italia e per quelle prodotte in altri Paesi comunitari o dello SEE sprovviste dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2. 5. Qualora l’Amministrazione lo ritenga necessario, il prodotto può essere sottoposto ad ulteriori verifiche o prove, previa comunicazione all’interessato. Le relative spese saranno poste a carico del richiedente il riconoscimento di tipo approvato. 6. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2, l’Amministrazione può richiedere comunque l’approvazione nazionale delle zattere, secondo la procedura di cui al presente articolo, qualora abbia fondati motivi per ritenere che nonostante l’approvazione, la certificazione o la conformità alle norme del Paese d’origine le zattere commercializzate in Italia o installate a bordo di unità da diporto nazionali, non presentino sufficienti garanzie in termini di sicurezza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 agosto 2002 Il Ministro: Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!