Decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 385

Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti dei salvagente sia anulari che a ferro di cavallo, quali mezzi individuali di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto

Gazzetta Ufficiale 2.11.1999 n. 257

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto l’articolo 23, comma 1, lettera a), del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232;
Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche tecniche ed i requisiti dei salvagente sia anulari che a ferro di cavallo, quali mezzi individuali di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l’attuazione della direttiva 83/189/CEE, modificata con le direttive 88/182/CEE e 94/10/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 17 aprile 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4828 del 27 settembre 1999;

Adotta
il seguente regolamento

Art. 1
Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “Amministrazione”: il Ministero dei trasporti e della navigazione;
b) “unità da diporto”: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
c) “salvagente anulare”: un mezzo di salvataggio a ciambella a galleggiabilità ottenuta con materiali a galleggiabilità intrinseca che non necessita di alcun intervento, destinato a fornire all’utilizzatore una determinata galleggiabilità;
d) “salvagente a ferro di cavallo”: un mezzo di salvataggio avente le estremità libere del cavetto a festoni, in corrispondenza dell’apertura, provviste di dispositivo di aggancio manuale e con caratteristiche di galleggiabilità di cui alla lettera c) del presente articolo. Art. 2
Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai seguenti mezzi individuali di salvataggio, e relativi accessori, destinati esclusivamente alle unità da diporto:
a) salvagente anulari e salvagente a ferro di cavallo;
b) luci ad accensione automatica dei salvagente. Art. 3
Requisiti 1. I materiali di cui all’articolo 2, devono essere conformi al prototipo approvato dall’amministrazione.

2. Possono essere utilizzati a bordo delle unità da diporto anche mezzi di salvataggio di tipo approvato per il diporto dall’amministrazione di uno degli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo. Art. 4
Caratteristiche 1. Ogni salvagente, deve:
a) essere costruito con tecniche e materiali idonei;
b) non essere danneggiato, nella sistemazione a bordo, da oscillazioni di temperature comprese fra -30(gradi)C e + 65(gradi) C; c) se durante l’impiego viene immerso in mare, funzionare in acqua a temperature fra -1(grado) C e + 30(gradi) C;
d) essere resistente alla decomposizione e alla corrosione e non essere impropriamente attaccato dall’acqua di mare nè dagli oli combustibili e dai funghi;
e) resistere al deterioramento causato dall’esposizione ai raggi solari;
f) essere di colore molto visibile per agevolare la localizzazione;
g) essere capace di operare in modo soddisfacente in acqua;
h) avere dimensioni esterne non superiori agli 800 millimetri e interne non inferiori ai 340 millimetri;
i) essere costruito con materiale per sua natura galleggiante con esclusione del giunco, avanzi o ritagli di sughero, sughero granulato, qualsiasi altro materiale granulato sciolto o formato di compartimenti di aria che richiedano il gonfiaggio;
l) essere in grado di sostenere una massa di ferro di 14,5 chilogrammi immerso in acqua dolce per la durata di 24 ore;
m) non seguitare a bruciare o a fondere dopo un’esposizione totale alla fiamma della durata di 2 secondi;
n) essere costruito in modo da resistere a una caduta in acqua da un’altezza di 10 m senza menomare la propria funzionalità di impiego nè quella dei componenti ad esso collegati;
o) avere un peso non minore di 2,5 chilogrammi;
p) essere dotato di sagola di appiglio avente diametro non minore di 9,5 mm e lunghezza non minore di 4 volte il diametro esterno del salvagente stesso; tale sagola deve essere fissata in 4 punti equidistanti intorno alla circonferenza esterna del galleggiante, così da formare 4 festoni uguali;
q) essere dotato di quattro strisce retroriflettenti larghe 5 centimetri, sistemate in quattro punti diametralmente opposti attorno al toro costituente il salvagente.

2. Le luci ad accensione automatica, di cui alla lettera b) dell’articolo 2, devono:
a) essere in grado di restare accese in acqua;
b) essere in grado di illuminare con luce continua, di intensità luminosa non inferiore a due candele, tutte le direzioni dell’emisfero superiore, oppure di lampeggiare, con lampi intermittenti, ad una frequenza di almeno 50 lampi al minuto, con intensità luminosa di pari efficienza;
c) essere dotati di una fonte di energia elettrica in grado di soddisfare per un periodo di almeno 2 ore le disposizioni di cui alla lettera b);
d) essere in grado di resistere alla prova di caduta di cui alla lettera n) del comma 1.

3. Le cime galleggianti dei salvagente prescritte dalle lettere b) e c) del comma 2, dell’articolo 20 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, devono:
a) essere non attorcigliabili;
b) avere un diametro non minore di 8 millimetri;
c) resistere a un carico di rottura non minore di 4 KN;
d) avere una lunghezza non minore di 30 metri. Art. 5
Marcatura 1. Ogni salvagente e ogni relativa luce ad accensione automatica devono essere marcati in modo indelebile e leggibile con:
a) nome e sede del fabbricante e dell’eventuale importatore;
b) nome o sigla del modello;
c) data di fabbricazione;
d) estremi dell’atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo. Art. 6
Norme transitorie 1. I salvagente e le luci ad accensione automatica di tipo approvato dall’amministrazione italiana e da quella di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di uno Stato firmatario dell’accordo sullo Spazio economico europeo, in conformità alla convenzione internazionale SOLAS ’74, e successivi emendamenti, e marcate con data di produzione e collaudo anteriore all’entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unità da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione.

2. I salvagente conformi ai decreti ministeriali 20 aprile 1978 e 3 dicembre 1981, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unità da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione, per cattivo stato di conservazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai salvagente dotati almeno di luci ad accensione automatica e di strisce retroriflettenti. Art. 7
Norme finali 1. Sono abrogati i decreti ministeriali 20 aprile 1978 e 3 dicembre 1981, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, n. 133 del 16 maggio 1978 e n. 39 del 10 febbraio 1982.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 settembre 1999

Il Ministro: Treu

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 356