Decreto ministeriale 21 settembre 1994 n. 731

Regolamento recante norme per l’esercizio della locazione e del noleggio delle unità da diporto

Gazzetta Ufficiale 30.12.94 n. 304

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto e successive modificazioni;

Visto in particolare l’art. 15 della sopracitata legge 5 maggio 1989, n. 171, che ha previsto la possibilità di utilizzare le imbarcazioni e i natanti da diporto mediante contratti di locazione o di noleggio in deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell’art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Considerata la necessità, ai sensi del comma 4 del succitato art. 15 di regolare l’attività di locazione e noleggio delle imbarcazioni e dei natanti da diporto;

Considerato che l’attività di locazione dei natanti di cui alla lettera a), primo e quarto comma, dell’art. 13 della legge n. 50/1971, come modificato dall’art. 12 della legge n. 193/1986, rientra normalmente nei servizi offerti dai concessionari degli stabilimenti balneari ai loro clienti e che, pertanto, essi vengono locati attenendosi alle disposizioni emanate dall’autorità periferica con apposita ordinanza;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1974: “Norme per l’esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 97, sulla previdenza marinara”, nonchè le disposizioni vigenti in tema di previdenza ed assistenza del personale della navigazione interna;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994: “Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto”;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1992 del Ministero delle finanze che approva la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative;

Visto l’art. 182 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327: “Codice della navigazione”;

Visto l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 480/1994 espresso dalla adunanza generale del 28 aprile 1994;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 2941 del 20 settembre 1994; adotta
il seguente regolamento: Art. 1
Ambito di applicazione 1. Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano l’attività di locazione e noleggio delle imbarcazioni da diporto, nonchè la locazione dei natanti da diporto, effettuata da ditte e società con stabile organizzazione.

2. Resta nella competenza delle autorità periferiche marittime e della navigazione interna la disciplina della locazione delle unità da diporto a remi nonchè dei natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, scooters acquatici, mezzi similari e natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati.

3. Per quanto compatibili con le norme che disciplinano la navigazione da diporto, ai contratti di locazione e di noleggio delle unità di cui al comma 1, si applicano le norme del codice della navigazione e del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione previste per i contratti di locazione e di noleggio. Art. 2
Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento s’intende per:
a) imbarcazione da diporto – ogni unità destinata alla navigazione da diporto iscritta nel registro di cui alla successiva lettera c);
b) natante da diporto – ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;
c) R.I.D. – il registro in cui sono iscritte le imbarcazioni da diporto;
d) R.S.I.D. (Ruolo speciale imprese diporto) – il ruolo speciale in cui sono iscritte le imprese operanti nel settore della locazione e del noleggio delle imbarcazioni e dei natanti da diporto;
e) R.U.D.L.N. (Registro unità diporto adibite alla locazione ed al noleggio) – il registro in cui sono iscritte le unità da diporto destinate alla locazione ed al noleggio. Le unità iscritte in questo registro possono effettuare solo navigazione da diporto;
f) locazione – il contratto con cui una delle parti (locatore) si obbliga, verso corrispettivo, a far godere all’altra (conduttore) per un dato periodo di tempo l’imbarcazione o il natante da diporto. L’unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione da diporto e ne assume tutte le responsabilità e i rischi;
g) noleggio – il contratto con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito si obbliga a compiere con una imbarcazione da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall’altra parte (noleggiatore) alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi. L’unità noleggiata rimane nel possesso del noleggiante alle cui dipendenze rimane l’equipaggio dell’unità. Il noleggio si applica alle sole imbarcazioni da diporto. Art. 3
Iscrizione nei R.S.I.D. 1. Le ditte e le società comunitarie che intendono esercitare l’attività di locazione o di noleggio delle unità da diporto devono essere iscritte in un registro tenuto dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi nonchè dalle autorità della navigazione interna. Detto registro denominato Ruolo speciale imprese diporto (R.S.I.D.) è conforme al modello di cui all’allegato A). A tale scopo gli interessati devono presentare alle predette autorità, nella cui giurisdizione si trova la sede principale dell’impresa, istanza, in bollo, in duplice copia. Nell’istanza devono essere indicati:
a) per le ditte individuali: le generalità del richiedente, con l’indicazione della residenza e del domicilio, nonchè del codice fiscale;
b) per le società: il tipo di società, la ragione sociale, le generalità del legale rappresentante.

2. A corredo della domanda deve essere inoltre presentata la documentazione necessaria a comprovare la figura giuridica del richiedente ed in particolare laddove previsti:
aa) certificato di residenza dell’imprenditore o del legale rappresentante, se trattasi di società, o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
bb) certificazione antimafia, rilasciata dalla competente prefettura, conforme a quanto disposto dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, come integrata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
cc) atto costitutivo e statuto della società in copia autenticata;
dd) certificato in bollo di iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla C.C.I.A.A. dal quale risulti l’attività dichiarata;
ee) ricevuta del versamento attestante il pagamento della tassa di concessione governativa, di cui all’art. 86- a) del titolo X del decreto ministeriale 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze “Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative”;
ff) certificato di vigenza rilasciato dalla cancelleria del tribunale;
gg) elenco delle unità, di proprietà o conferite da terzi con regolare contratto, finalizzate all’esercizio dell’attività richiesta con l’indicazione delle principali caratteristiche costruttive e di motorizzazione, nonchè, per le imbarcazioni, copia dell’estratto del R.I.D.

3. I certificati devono essere di data non anteriore a mesi tre rispetto alla data della istanza d’iscrizione.

4. Le autorità marittime o della navigazione interna, alle quali viene inoltrata l’istanza per l’iscrizione nei R.S.I.D. provvedono d’ufficio a richiedere all’autorità competente il certificato generale del casellario giudiziale del legale rappresentante della ditta o società.

5. Fermo restando che l’attività di locazione e di noleggio, effettuata stabilmente, può essere esercitata esclusivamente dalle ditte e dalle società che sono iscritte nei R.S.I.D., il proprietario di una unità da diporto può conferire il proprio mezzo nautico a dette imprese, stipulando con esse un contratto di durata temporanea. Le dette unità devono essere iscritte, a cura del titolare dell’impresa nei R.U.D.L.N. e devono essere sottoposte alla relativa disciplina.

6. Al richiedente, una volta avvenuta l’iscrizione, viene rilasciata la seconda copia della domanda sulla quale vengono annotati gli estremi dell’iscrizione.

7. L’iscrizione è continuativa: al termine di ciascun anno solare, il titolare dell’impresa deve presentare all’autorità marittima o della navigazione interna, almeno tre mesi prima della scadenza prevista, una istanza in bollo, in duplice copia, intesa ad ottenere il mantenimento dell’iscrizione. All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
a) certificazione di cui ai punti aa) ed ee) del comma 1;
b) eventuale documentazione comprovante le modificazioni sopravvenute successivamente alla prima iscrizione;
c) ricevuta del versamento attestante il pagamento della tassa di concessione governativa di cui all’art. 86- a) del titolo X del decreto ministeriale 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze “Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative” nonchè eventuali ricevute di versamenti di conguaglio previste da disposizioni di legge successivamente intervenute.

8. L’ufficio presso cui è iscritto l’imprenditore o la società esercente l’attività di locazione o di noleggio ne può disporre la cancellazione dal R.S.I.D.:
a) per perdita di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione;
b) per non osservanza di norme di leggi, di regolamenti o disposizioni legalmente date dalle autorità competenti, in materia di navigazione da diporto e sicurezza della navigazione;
c) per mancata o irregolare tenuta del registro previsto dal successivo art. 6;
d) per mancata segnalazione di eventi straordinari relativi alle unità, e di cui all’art. 182 del codice di navigazione;
e) per aver adibito l’unità da diporto destinata alla locazione o noleggio ad altra attività
f) per mancata presentazione dell’istanza di richiesta della continuità dell’iscrizione;
g) per aver riportato una delle condanne previste per i reati di cui all’art. 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 4
Esercizio dell’attività di locazione o noleggio da parte di cittadini extra comunitari 1. I soggetti non appartenenti ad uno dei Paesi della Comunità europea, che intendono esercitare la locazione o il noleggio di unità da diporto, oltre a quanto previsto dall’art. 3, devono allegare all’istanza di iscrizione nei R.S.I.D. il permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza che li autorizzi ad esercitare tale attività in Italia e devono munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze o permessi, previsti da altre norme di legge o regolamenti.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1), possono richiedere l’iscrizione nei R.S.I.D., alle capitanerie di porto, agli uffici circondariali marittimi o alle autorità della navigazione interna, nella cui giurisdizione ha sede l’impresa, anche le società costituite all’estero le quali abbiano nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione ovvero l’oggetto principale dell’impresa (art. 2505 del codice civile) e le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato (art. 2506 del codice civile). Art. 5
Iscrizione nei R.U.D.L.N. 1. Le ditte e le società possono utilizzare per la locazione ed il noleggio soltanto le unità da diporto iscritte nei registri (R.U.D.L.N.), istituiti ai sensi del comma 2 dell’art. 15 della legge n. 171/1988, presso le autorità marittime e della navigazione interna. Le unità iscritte nei R.U.D.L.N. possono essere utilizzate esclusivamente per l’attività di locazione e di noleggio.

2. L’iscrizione delle imbarcazioni da diporto nei R.U.D.L.N. è effettuata presso le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi nonchè presso le autorità della navigazione interna nella cui giurisdizione ha sede l’impresa. In caso di impresa domiciliata in sede diversa da quella di iscrizione dell’imbarcazione, dell’avvenuta iscrizione nei R.U.D.L.N. deve essere, immediatamente, informata l’autorità presso la quale l’imbarcazione è iscritta, per l’annotazione nei R.I.D.

3. L’iscrizione dei natanti da diporto nei R.U.D.L.N. è effettuata presso le autorità marittime e della navigazione interna nella cui giurisdizione ha sede l’impresa che esercita la locazione.

4. L’iscrizione nei R.U.D.L.N. è effettuata su richiesta del titolare o del legale rappresentante dell’impresa, iscritta nei R.S.I.D., che ha la disponibilità dell’unità. A tal scopo l’interessato deve presentare la seguente documentazione:
a) istanza in bollo contenente le generalità del titolare della ditta o se trattasi di società del legale rappresentante, nonchè i dati relativi alla ragione sociale ed alla sede principale della società
b) dati di individuazione dell’imbarcazione o i dati caratteristici del natante per il quale si richiede l’iscrizione, con l’indicazione della potenza dell’apparato motore e del numero di matricola dello stesso. Nell’istanza va precisato se l’unitàè di proprietà della società o dell’imprenditore o se di essa questi hanno la temporanea disponibilità. In tal caso devono essere precisate le generalità del proprietario dell’unità e gli estremi del contratto di conferimento.

5. Le imbarcazioni da diporto appartenenti a cittadini non comunitari per poter essere iscritte nei R.U.D.L.N., devono essere preventivamente iscritte nei R.I.D. o in un altro registro comunitario.

6. Ai fini dell’iscrizione nei R.U.D.L.N., le unità da diporto devono essere sottoposte da parte dell’organo tecnico competente ad una visita intesa ad accertare la sussistenza dei requisiti di idoneità alla navigazione da diporto, previsti dal regolamento di sicurezza per le unità da diporto. Dette unità devono essere sottoposte ogni tre anni a visite periodiche, intese ad accertare il mantenimento dei richiesti requisiti. In particolare deve essere accertato il numero massimo delle persone imbarcabili. Le visite potranno essere differite di non più di tre mesi, prima o dopo la loro scadenza, ferma restando la originaria validità temporale. In caso di scadenza ravvicinata delle visite periodiche relative all’attività di noleggio e delle visite previste dal regolamento di sicurezza per le unità da diporto, le visite saranno effettuate contemporaneamente, sempre che la loro scadenza non differisca più di tre mesi l’una dall’altra. Delle risultanze delle visite deve essere presa nota sui R.U.D.L.N., e per le imbarcazioni, anche sulla licenza di navigazione. Nel caso in cui a seguito di visite occasionali o periodiche, l’unità dovesse risultare non idonea l’autorità marittima o della navigazione interna procederà alla sospensione dell’autorizzazione, prevista dal successivo comma 8, previo ritiro della stessa ed annotazione del provvedimento sul registro. Decorsi tre mesi dalla sospensione l’unità, se non dichiarata idonea, viene cancellata dal registro.

7. Il registro delle unità da diporto adibite alla locazione ed al noleggio (R.U.D.L.N.), è conforme al modello di cui all’allegato B.

8. Gli estremi dell’iscrizione nei R.U.D.L.N. delle imbarcazioni da diporto sono annotati sulla licenza di abilitazione alla navigazione e sul registro di iscrizione delle imbarcazioni (R.I.D.) e sono riportate, successivamente all’iscrizione, sulla autorizzazione rilasciata dalla autorità marittima o della navigazione interna con la quale viene permessa l’utilizzazione dell’imbarcazione per la locazione od il noleggio (allegato C).

9. Gli estremi dell’iscrizione nei R.U.D.L.N. dei natanti da diporto sono annotati, successivamente all’iscrizione, sull’autorizzazione rilasciata dall’autorità marittima o della navigazione interna con cui viene permessa l’utilizzazione del natante per la locazione (allegato C).

10. L’autorizzazione di cui ai commi 8 e 9 deve essere sempre tenuta a bordo delle unità, in originale o copia autenticata ed esibita ad ogni richiesta da parte delle autorità competenti. A bordo dei natanti deve essere riportato in posizione facilmente visibile dall’esterno il numero di iscrizione nei R.U.D.L.N . Art. 6
Registro dei contratti 1. Le ditte e le società che esercitano l’attività di locazione o di noleggio di unità da diporto devono tenere un registro, le cui pagine devono essere preventivamente timbrate e parafate dalla autorità marittima o della navigazione interna e sul quale devono essere annotate le generalità e gli estremi del documento di identità personale del conduttore o noleggiatore, nonchè gli estremi della patente o del titolo professionale marittimo o della navigazione interna, eventualmente posseduti. In tale registro devono, altresì, essere riportati gli estremi del contratto stipulato tra le parti con particolare riguardo alla data di inizio e termine della prestazione. Qualora il conduttore o il noleggiatore non siano muniti di uno dei prescritti titoli di abilitazione devono essere indicati sul registro anche i dati relativi alla persona che assume il comando dell’unità.

2. Il registro di cui al comma precedente deve essere semestralmente sottoposto al visto delle autorità marittime o della navigazione interna. Art. 7
Locazione 1. Il contratto di locazione, così come individuato alla lettera f) dell’art. 2 del presente decreto, deve essere provato per iscritto. Esso è stipulato su uno dei formulari in uso presso una camera di commercio.

2. Il conduttore non può sublocare l’unità o comunque metterla nella disponibilità dei terzi; egli ha l’obbligo di utilizzare l’unità nei limiti dell’abilitazione alla navigazione e della autorizzazione alla locazione, con particolare riguardo al numero delle persone imbarcabili.

3. Il locatore è obbligato a consegnare l’unità in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

4. Il contratto deve contenere anche l’indicazione del numero delle persone imbarcabili. Art. 8
Noleggio 1. Il contratto di noleggio, così come individuato alla lettera g) dell’art. 2 del presente decreto, deve essere provato per iscritto e si applica alle sole imbarcazioni da diporto. Esso è stipulato utilizzando uno dei formulari in uso presso una camera di commercio.

2. Il contratto deve contenere, comunque, i seguenti elementi:
a) elementi di individuazione dell’imbarcazione;
b) nome del noleggiante e del noleggiatore;
c) nome del comandante dell’unità
d) composizione dell’equipaggio, ove richiesto;
e) durata del contratto o indicazione della navigazione da compiere.

3. Il comandante ed il motorista, quando richiesto, devono possedere uno dei titoli professionali marittimi o della navigazione interna, che li abiliti al comando o alla condotta dell’unità ad essi affidata.

4. I componenti dell’equipaggio, compreso il comandante ed il motorista, devono appartenere alla gente di mare o della navigazione interna. In caso di unità di proprietà di cittadini, ditte o società appartenenti ad uno Stato membro della Comunità europea, l’equipaggio, qualora non costituito da cittadini italiani, ma comunque comunitari, dovrà essere formato da marittimi abilitati per i quali dovrà essere esibita una certificazione, rilasciata dal paese di origine, ai fini dell’accertamento dell’equivalenza tra il titolo professionale posseduto ed uno dei titoli professionali italiani, idonei per il comando e/o la condotta delle unità di cui trattasi.

5. I nominativi del personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna, arruolato sulle imbarcazioni da diporto sono trascritti su apposito documento conforme al modello approvato con decreto ministeriale 20 marzo 1973 del Ministro della marina mercantile, ora Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sul quale debbono essere riportati gli estremi del contratto di arruolamento.

6. Il noleggiante è obbligato a fornire l’imbarcazione armata ed equipaggiata e provvista di tutta la documentazione di bordo; egli è responsabile dei danni derivanti da difetto di navigabilità.

7. Il noleggiatore è obbligato ad utilizzare l’imbarcazione nei termini del contratto; egli non può subnoleggiarla.

8. Il contratto scade con lo spirare del termine previsto o con la fine della navigazione pattuita.

9. Il contratto, oltre quanto già previsto dal comma 2) del presente articolo, deve, inoltre, indicare in maniera chiara ed inequivocabile le condizioni alle quali le parti reciprocamente si sottopongono, con specifico riguardo alle obbligazioni che possono derivare da situazioni particolari determinate da avvenimenti straordinari.

10. I nomi dei membri dell’equipaggio adibiti ai servizi di bordo, iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna ed imbarcati sulle unità devono essere trascritti sull’apposito documento conforme al modello previsto dall’art. 37 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

11. Il noleggiatore non può locare o subnoleggiare l’imbarcazione che può essere utilizzata solo nei limiti dell’abilitazione alla navigazione e della autorizzazione al noleggio, con particolare riguardo al numero delle persone imbarcabili, compreso l’equipaggio. Art. 9 1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 settembre 1994

Il Ministro: FIORI

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1994
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 329

Allegato A

Ditta individuale
Società
Sede legale
Generalità
legale
rappresentante
Data
prima
iscrizione
Elenco
unità
utilizzate

Sospensioni

Visto, il Ministro dei trasporti e della navigazione FIORI Allegato B

Ditta o società
nome del legale rappresentante
Domicilio
dell’impresa
Dati relativi all’unità Cancellazione e sospensione Sinistri o avv. straordinari
Nome e n. R.I.D. Lung. Larg. Hp Assicur. Data autor.

Visto, il Ministro dei trasporti e della navigazione FIORI Allegato C Il capo del circondario marittimo e comandante del porto di ……………/../autorità della navigazione interna; Vista l’istanza presentata in data ……………. dal …………… intesa ad ottenere l’autorizzazione all’utilizzo per la locazione e/o noleggio dell’imbarcazione/natante da diporto…………………….. dei R.I.D. di…………………………………………………; Accertato che la detta imbarcazione/natante è iscritta al n. ……… dei R.U.D.L.N. di …………………………………………….; Visti gli atti d’ufficio; Visto l’art. …….. del decreto ministeriale n. …… del……….; Visto l’art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Autorizza

l’utilizzazione per la locazione e/o noleggio dell’imbarcazione/natante iscritta al n. ……. dei R.U.D.L.N. di ………………………… La presente autorizzazione è valida fino al ……………………… semprechè non intervengano nel frattempo avvenimenti che rendano l’imbarcazione/natante non più idonea all’utilizzazione di cui trattasi. Di tali avvenimenti è fatto obbligo di darne immediata comunicazione all’autorità marittima o della navigazione interna. L’autorità marittima o della navigazione interna si ritiene manlevata da qualsiasi danno a persone o cose dovesse derivare a terzi durante l’utilizzazione della sopracitata unità.

Visto: il Ministro dei trasporti e della navigazione FIORI