Il rapporto tra cantiere, progettista e armatore (seconda parte)

a cura dell’Avvocato Andrea Petragnani Ciancarelli

Riprendendo l’argomento in tema di yacht design e dei soggetti coinvolti, non vi è dubbio circa la centralità del ruolo dell’armatore in questo rapporto trilaterale che vede coinvolti anche cantiere e progettista.

È prassi infatti che il committente / armatore si rivolga ad uno studio di progettazione per commissionare la realizzazione di un progetto che dovrà essere per il futuro armatore caratterizzato da assoluta unicità, e cioè in grado di trasmettere su uno scafo il proprio ego.

Ma se andiamo ad analizzare questa scelta, spesso con soluzioni prepotenti e talvolta illogiche, si evince da una parte la forza economico-contrattuale del committente, ma nello stesso tempo deve altresì venire alla luce la capacità tanto del cantiere quanto dello stesso progettista di mantenere fermi certi confini tanto di stile e fruibilità che di sicurezza.

Lo scorso anno ho assistito un armatore il quale ha commissionato uno yacht di quasi 40 metri ad un cantiere di fama mondiale, non posso dare ulteriori indicazioni per ovvi motivi di riservatezza; si è trattata di una esperienza professionale molto interessante in quanto sono emerse durante la fase precedente alla sottoscrizione del contratto di costruzione le forti individualità dei soggetti coinvolti.

La regola vuole che, una volta ultimato il progetto di massima, ci si rivolga al cantiere. In questo caso invece il progetto dello yacht già esisteva in quanto elaborato da un progettista legato al cantiere da un rapporto di lunga data.

L’armatore, quindi, si era rivolto al cantiere poiché affascinato da quel progetto specifico, ma anche per la fama internazionale del cantiere.

In sede di negoziazione si è dovuto intervenire, oltre che sulle solite problematiche relative alla responsabilità per eventuali vizi o difetti dell’unità da realizzare, che notoriamente il cantiere tende a limitare, anche in particolare affinché nelle specifiche tecniche venissero analiticamente inseriti i dati relativi a prestazioni, consumo, ed acustica in funzione delle varianti che si andavano a modificare.

Questi dati mutabili sono informazioni essenziali riportate all’interno delle specifiche tecniche, ma nello stesso tempo devono essere richiamate all’interno del contratto di costruzione al fine di delineare eventuali possibili limiti di responsabilità a causa di vizi derivanti da difetti dei materiali o dei lavori, errata esecuzione, nonché eventuali errori progettuali, che potranno quindi ricadere sul cantiere o il progettista a secondo della loro natura.

Nel caso dello scorso anno, vi fu una richiesta da parte del committente di modificare la sovrastruttura della tuga, richiesta che andava a snaturare la cosiddetta “Line Stile” del cantiere, andando altresì a stravolgere l’impronta del progettista provocando anche ripercussioni e difficoltà sul piano tecnico impiantistico.

In questo caso vi è stata giustamente una posizione ferma ed irrevocabile direttamente dal cantiere – ed indirettamente da parte dello stesso progettista – il quale ha fatto sapere che non avrebbe firmato il progetto con tali richieste di modifica.

In questa occasione, seppure con grande diplomazia, si è assistito ad un caso, non frequente, in cui l’armatore non è stato assecondato nelle sue richieste.

Limiti alle modificazioni in corso d’opera sono poi stabilite in genere contrattualmente, nel senso che, oltre un certo stato di avanzamento della costruzione, determinate richieste di modifica non possono essere accettate in quanto nello stesso accordo sono individuati a calendario le scadenze dei SAL con relative accettazioni e conseguenti progressivi pagamenti.