Decreto legge 12 aprile 1996 n. 202

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo

G.U. 18.04.96 n. 91

Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a completamento della complessiva riforma dell’ordinamento portuale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell’Unione europea, delle finanze e per la famiglia e la solidarietà sociale; emana
il seguente decreto-legge: Art. 1
Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo 1. Il contingente di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.

2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell’ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell’andamento dei traffici dell’ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. E fatto divieto di procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1-bis e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-bis e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è concesso l’aumento dell’anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell’INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l’accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto.

4. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all’articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti delle società Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima (Finmare), nonchè delle società Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base dell’anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale.

5. Gli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonchè quelli derivanti dall’attuazione del comma 4 dell’articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.

6. L’onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonchè dei lavoratori dell’ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 5. A tal fine il commissario liquidatore del Fondo provvede, con le modalità di cui all’articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L’onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 5 nell’ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2, limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

7. La gestione commissariale del Fondo di cui al comma 5 è autorizzata ad erogare alle compagnie ed ai gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, la quota del trenta per cento del trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai lavoratori portuali per un ammontare pari a lire 54.775.587.663. La medesima gestione è autorizzata, altresì, a rimborsare all’INPS la somma di lire 30.705.765.778 ad esso dovuta a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, nel triennio 1990-1992.

8. I termini per la presentazione delle domande per l’attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell’articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonchè le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l’utilizzo delle somme stanziate allo scopo.

9. Il beneficio di integrazione salariale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è concesso nell’anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità, ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell’anno 1993. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell’anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il relativo onere è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 5 ed è rimborsato dall’INPS su conforme rendicontazione. Qualora gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 370 del 1992, risultino non conformi alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali.

10. Il commissario liquidatore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre 1995. L’onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 5.

11. Per l’attuazione dei commi da 1 a 10 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 5, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi, per l’anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l’anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

12. Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici, ai sensi del comma 6, e dalle organizzazioni portuali, ai sensi dell’articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non concorrono a formare i redditi diimpresa. Art. 2
Differimento di termini 1. Il termine del 1 gennaio 1994 previsto dall’articolo 13, comma 2, e dall’articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1 gennaio 1995.

2. Il termine previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ai fini dell’attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è prorogato al 31 dicembre 1995.

3. Il termine del 1 gennaio 1994 previsto dall’articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1 luglio 1994.

4. Dalla stessa data del 1 luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell’articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, nella misura attualmente vigente. Art. 3
Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale. 1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:
” a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all’articolo 16, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con potere di regolamentazione attraverso ordinanze;”.

2. L’articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dai seguenti:
“In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni già pervenute devono essere comunque confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova designazione.”.

3. All’articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente comma: “2-bis. I presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all’articolo 20, commi 1, 2 e 3.”.

4. Le lettere i) ed l) dell’articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti:
” i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie: 1) armatori;
2) industriali;
3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
4) spedizionieri;
5) agenti e raccomandatari marittimi;
6) autotrasportatori operanti nell’ambito portuale.
I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che è designato dal Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori;
l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell’autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica sino al 31 dicembre 1996.”
.

5. L’articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: “In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.”.

6. All’articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino al 31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di ciascun interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.”.

7. L’articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
” 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell’autorità portuale o dell’organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all’articolo 9, comma 1, lettere i) ed l). Nei porti ove non esista autorità portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione è presieduta dal presidente dell’autorità portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto.”.

8. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:
“1-bis. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla richiesta; l’inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell’organo.”.

9. L’articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
” 3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione, che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all’articolo 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione, da un ufficiale superiore del Comando generale del corpo di capitaneria di porto, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente del Ministero della sanità e dal presidente dell’Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all’organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione ovvero dalle autorità portuali, dalle autorità marittime e dalle commissioni consultive locali. La designazione dei membri deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; l’inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell’organo.”.

10. L’articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
” 1. L’autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l’organizzazione portuale o l’autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell’ambito portuale alle imprese di cui all’articolo 16, comma 3, per l’espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l’utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati: a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario; b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all’atto della concessione.”.

11. L’articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
“Art. 20 (Costituzione delle autorità portuali e successione delle società alle organizzazioni portuali).
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove già non esista una gestione commissariale, nomina, per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali considerate nonchè, ove ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all’atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.
2. I commissari, fino alla nomina del presidente dell’autorità portuale e comunque entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la dismissione delle attività operative delle organizzazioni portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali, per l’esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonchè in altri settori del trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono: a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione; b) all’incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate; c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all’affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni medesime.
3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonchè alla gestione delle autorità ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l’obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.
4. Fino all’entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia.
5. Le autorità portuali dei porti di cui all’articolo 2, sono costituite dal 1 gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all’articolo 6 e ad esse è trasferita l’amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell’articolo 6. Fino all’insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresì preposti alla gestione delle autorità portuali e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le organizzazioni portuali e le autorità portuali sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data, le autorità portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso.
6. I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati, con le stesse modalità, nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all’insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle autorità portuali al fine di consentirne l’effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l’acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell’organico dell’autorità, per assumere successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge. I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali autorità marittime.”
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12. La parola “commissari” di cui all’articolo 3, comma 8, dei decreti-legge 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, e 21 ottobre 1994, n. 586, deve essere interpretata come “ufficio commissariale”, comprensiva di eventuali commissari aggiunti.

13. L’articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
“Art. 21 (Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali).
1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate: a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l’esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali; b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all’articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro, fino al 30 giugno 1996; c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.
3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l’obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonchè di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.
4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.
5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie.
6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.
7. Le autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l’autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell’atto per l’omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell’articolo 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonchè le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all’autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all’autorità marittima nei restanti porti.”
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14. L’articolo 23, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
” 1. I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all’articolo 21.”.

15. Al comma 5 dell’articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: “1 gennaio 1993” e le parole: “dal 1991” sono sostituite con le parole: “1 gennaio 1995” e “dal 1994”.

16. L’articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
” 8. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L’articolo 110, ultimo comma, e l’articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Salvo quanto previsto dall’articolo 20, comma 4, e dall’articolo 21, comma 8, sono altresì abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1); 1172 del codice della navigazione, nonchè gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 1996.”. Art. 4
Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico 1. Il contributo annuo a carico dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione a favore della fondazione “Centro internazionale radio-medico – CIRM”, istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, e determinato in lire 450 milioni con legge 14 febbraio 1985, n. 27, è elevato di lire 1.050 milioni a decorrere dal 1 gennaio 1994.

2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall’anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l’anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Art. 5
Assistenza alle popolazioni del Ruanda 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad organizzare, anche in deroga alla normativa vigente, una spedizione straordinaria per la fornitura di generi alimentari e di materiali di prima necessità per l’assistenza alle popolazioni del Ruanda, avvalendosi, per i compiti amministrativi ed operativi, del Comando generale delle capitanerie di porto.

2. Per le finalità del comma 1, è autorizzata nell’anno 1994, la spesa di lire 6.500 milioni, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Per assicurare il completamento dell’attività di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione si avvale di apposita associazione umanitaria, nel limite di spesa di lire 400 milioni posta a carico della autorizzazione di spesa di cui al comma 2, da rimborsare alla predetta associazione, al termine delle attività svolte, sulla base di apposita relazione.

4. Le disponibilità di lire 33 miliardi in conto residui del capitolo 2064 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 1994, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del medesimo stato di previsione. Art. 6
Interventi a favore del settore armatoriale 1. L’articolo 2, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 431, è sostituito dal seguente:
” 4. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l’accensione dei mutui di cui al comma 1 sono determinati dal Ministero del tesoro.”.

2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, è autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l’anno 1994, 23 miliardi per l’anno 1995, 27 miliardi per l’anno 1996 e 45 miliardi per l’anno 1997 a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l’anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Art. 7
Decimi di senseria 1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorchè per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. I versamenti contributivi sui predetti emolumenti restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 8
Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso 1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all’articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso. Art. 9
Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202 1. Nel comma 3 dell’articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, è soppressa la parola: “8” e, dopo il medesimo comma, è inserito il seguente:
“3-bis. Coloro che in applicazione di quanto disposto dall’articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto per tassa di stazionamento somme maggiori di quelle dovute, possono computare l’eccedenza in diminuzione dall’ammontare del versamento della tassa stessa dovuta per il periodo successivo. Questa disposizione si applica anche a coloro che hanno corrisposto maggiori somme per tassa di stazionamento negli anni 1992 e 1993.”. Art. 10
Interventi a favore del porto di Genova 1. Per l’esecuzione di lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dal fortunale del 31 agosto 1994 e del 14 settembre 1994, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l’anno 1995.

2. L’organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura d’urgenza, agli adempimenti conseguenti alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7543 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l’anno 1995. Art. 11
Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona 1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al protocollo d’intesa Stato-regione del 31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonchè per fronteggiare le necessità conseguenti alle calamità naturali di cui alle leggi speciali 23 dicembre 1992, n. 505; e 31 dicembre 1991, n. 433, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l’anno finanziario 1994, nonchè le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l’anno finanziario 1994, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono esserlo negli esercizi 1995 e 1996. Art. 12
Gestione commissariale liquidatoria dell’ente “Colombo ’92” 1. La gestione commissariale liquidatoria dell’ente “Colombo ’92” di cui all’articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 31 dicembre 1995. Le relative esigenze finanziarie per la liquidazione e per la gestione di conservazione dei beni immobili fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore. La gestione commissariale provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla liquidazione delle partite in sospeso a credito dell’organizzazione portuale di Genova, anche mediante compensazione delle partite in sospeso a debito di quest’ultima e senza riconoscimento di oneri per interessi e rivalutazioni. Art. 13
Conservazione di somme nel bilancio dello Stato 1. Le somme disponibili in conto residui per l’anno 1994 sui capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995.

2. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui al 31 dicembre 1995 sui capitoli 7501, 7509 e 7510 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1996.

3. Le disponibilità finanziarie relative all’esercizio finanziario 1994, sul capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere impegnate negli esercizi 1995 e 1996.

4. Le disponibilità del capitolo 3958 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l’anno 1994, nonchè quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell’esercizio successivo.

5. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sul capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per gli anni 1994 e 1995 non impegnate entro il 31 dicembre 1995 possono esserlo entro il 31 dicembre 1996. Art. 14
Concessione medaglia d’onore ai marittimi uccisi in Algeria 1. Ai marittimi italiani uccisi in data 7 luglio 1994 in Jijel, Algeria, è concessa in via straordinaria, “alla memoria”, la medaglia d’onore per lunga navigazione di primo grado “oro” prevista per i marittimi italiani dal decreto luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 127, e successive modificazioni.

2. La speciale concessione è corrisposta alle vedove e/o agli orfani ovvero in mancanza al padre e/o alla madre o al maggiore dei fratelli e/o sorelle delle vittime di cui al comma 1.

3. Il sindaco del comune di residenza individua i destinatari della straordinaria concessione e ne comunica le generalità alle autorità marittime competenti per territorio, che provvederanno ad inoltrare al competente ufficio del Ministero dei trasporti e della navigazione la documentazione necessaria per il conferimento della medaglia d’onore per lunga navigazione. Art. 15
Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione 1. Al secondo comma dell’articolo 179 del codice della navigazione dopo le parole: “da consegnarsi” sono inserite le seguenti: “, o da trasmettersi con mezzi elettronici,”.

2. Il secondo comma dell’articolo 181 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
“Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto – con indicazione dell’ora e della data – sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.”. Art. 16
Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne. 1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, nonchè il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e promiscue ai sensi dell’articolo 4 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.

2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
b) aver compiuto i 21 anni di età;
c) aver assolto l’obbligo scolastico;
d) essere in possesso del certificato limitato RTF;
e) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all’articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell’abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo; le suddette patenti devono essere in regolare corso di validità;
f) non aver riportato condanne per i reati di cui all’articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico, concernente l’equipaggio della nave, diritti e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso.

3. Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo professionale di cui al comma 2, sono tenute nelle sedi e nei periodi indicati dall’articolo 283 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. La commissione di esame è composta dai membri previsti per gli esami relativi al titolo professionale di capo barca per il traffico nello Stato, integrata da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.

4. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e promiscue occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nella terza categoria del personale nelle acque interne;
b) aver compiuto i 21 anni di età;
c) aver assolto l’obbligo scolastico;
d) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all’articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni; le suddette patenti devono essere in regolare corso di validità;
e) non aver riportato condanne per i reati di cui all’articolo 49, primo comma, punto 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico, concernente l’equipaggio della nave, diritti e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso.

5. Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo professionale di cui al comma 4, sono tenute nelle sedi e nei periodi indicati per gli esami di capitano e capo timoniere. La commissione di esame è composta dai membri previsti per gli esami di capitano e per capo timoniere, integrata da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.

6. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonchè nelle acque interne.

7. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e promiscue.

8. Coloro che abbiano esercitato il comando di unità da diporto adibite al noleggio per un periodo di almeno tre mesi complessivi nel triennio antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 o 4, possono conseguire, senza esami, il rispettivo titolo professionale; il periodo sopramenzionato deve risultare da una attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato ad esercitare l’attività di noleggio delle unità da diporto sulle quali l’interessato è stato imbarcato. Il titolo professionale deve essere conseguito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della Marina militare, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, i sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei Vigili del fuoco, abilitati al comando delle unità navali, entro cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, possono conseguire, senza esami, i titoli professionali di cui ai commi 2 o 4, purchè abbiano gli altri requisiti previsti dai detti commi. Art. 17
Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni 1. Il primo comma dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei qual sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc. se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc. se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc. se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni previste dall’articolo 20.”.

2. La lettera c) del primo comma dell’articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: ” c) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all’articolo 18, primo comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa;”.

3. La lettera d) del primo comma dell’articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: ” d) imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite dalla costa.”.

4. Non possono essere omologati, per la conduzione senza abilitazione, motori che, sulla base delle caratteristiche costruttive, sono capaci di esprimere una potenza superiore del 30 per cento a quella per la quale la medesima omologazione è stata richiesta.

5. Al secondo comma dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, prima delle parole: “nessuna abilitazione” sono inserite le seguenti: “Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 20”. Art. 18
Informatizzazione dei servizi marittimi 1. Per la realizzazione del piano triennale 1995-1997 per l’informatica del settore navigazione marittima del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonchè del sistema di governo e della rete di telecomunicazione, è autorizzata, ad integrazione dei fondi esistenti sui capitoli 1113 e 7100 dello stato di previsione dello stesso Ministero, l’ulteriore spesa di lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, da iscrivere sul capitolo 7100 del medesimo stato di previsione.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l’anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Art. 19
Barriere architettoniche negli impianti di balneazione 1. Il termine di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è prorogato al 31 dicembre 1995.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995.

3. All’esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilità degli impianti di balneazione, di cui all’articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Art. 20
Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 aprile 1996. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1996

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
CARAVALE, Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ARCELLI, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell’Unione europea
FANTOZZI, Ministro delle finanze
OSSICINI, Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO